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Document 62014TN0079

Causa T-79/14: Ricorso proposto il 5 febbraio 2014 — Secop/Commissione

GU C 85 del 22.3.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/23


Ricorso proposto il 5 febbraio 2014 — Secop/Commissione

(Causa T-79/14)

2014/C 85/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Secop GmbH (Flensburgo, Germania) (rappresentanti: U. Schnelle e C. Aufdermauer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) 9119 def. — Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia, del 18 dicembre 2013, ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, del TFUE;

ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 del TFUE

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente rileva un difetto di motivazione della decisione impugnata. Essa sostiene che la Commissione, nonostante fosse a conoscenza delle circostanze della fattispecie, che erano ad essa note in virtù di un parallelo procedimento di controllo delle concentrazioni nei confronti della ricorrente, concernente l’acquisizione di beni patrimoniali appartenuti a una società controllata della beneficiaria degli aiuti, non ha considerato le conseguenze scaturite da questa circostanza ai fini dell’ammissibilità agli aiuti della beneficiaria degli stessi né le particolari conseguenze per la ricorrente della decisione favorevole sugli aiuti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati.

La ricorrente deduce una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Essa sostiene, in particolare, che la beneficiaria dell’aiuto dev’essere considerata non concorrenziale e qualificata come nuova impresa nata da una misura di ristrutturazione. Alla beneficiaria dell’aiuto sono stati sottratti beni patrimoniali necessari per la prosecuzione dell’attività, attraverso l’acquisizione, da parte della ricorrente, di beni patrimoniali di una società appartenente al suo gruppo di imprese, senza i quali essa non può proseguire o riprendere la propria attività.

Sussisterebbe inoltre una violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE. La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto delle serie difficoltà attinenti alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune e avviare la procedura di esame principale.

Da ultimo, la ricorrente, nell’ambito del secondo motivo, lamenta la violazione del principio della parità di trattamento.

3)

Terzo motivo, vertente su un eccesso di potere.

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha agito con eccesso di potere in quanto essa non avrebbe tenuto conto di rilevanti elementi di fatto essenziali ai fini dell’esame e dell’esercizio del suo potere discrezionale e di conseguenza avrebbe adottato la sua decisione in considerazione di una base fattuale incompleta.


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