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Document 62012CA0400

Causa C-400/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) — Protezione contro l’allontanamento — Modalità di calcolo del periodo decennale — Presa in considerazione dei periodi di detenzione)

GU C 85 del 22.3.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/M. G.

(Causa C-400/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione contro l’allontanamento - Modalità di calcolo del periodo decennale - Presa in considerazione dei periodi di detenzione)

2014/C 85/11

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuta: M. G.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Decisione di allontanamento adottata per gravi motivi di pubblica sicurezza nei confronti di un cittadino europeo che ha soggiornato i precedenti dieci anni nello Stato membro ospitante e che è stato condannato a una pena detentiva — Nozione di soggiorno per un periodo di dieci anni sul territorio dello Stato membro ospitante — Possibilità di prendere in considerazione un periodo di detenzione — Calcolo della durata del soggiorno necessaria a partire dal suo inizio ovvero, retroattivamente, a partire dalla decisione di allontanamento — Rilevanza, in questo secondo caso, di un precedente periodo di detenzione

Dispositivo

1)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.

2)

L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante duranti i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.


(1)  GU C 331 del 27.10.2012.


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