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Document 62012CA0328

Causa C-328/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann/Lilly Hertel [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Azione revocatoria fondata sull’insolvenza — Domicilio del convenuto in uno Stato terzo — Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore]

GU C 85 del 22.3.2014, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann/Lilly Hertel

(Causa C-328/12) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Azione revocatoria fondata sull’insolvenza - Domicilio del convenuto in uno Stato terzo - Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore)

2014/C 85/08

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Ralph Schmid agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann

Convenuta: Lilly Hertel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) — Competenza del giudice dello Stato membro dove si trova il centro di interessi principali del debitore per decisioni derivanti direttamente dalla procedura d’insolvenza — Azione revocatoria, fondata sull’insolvenza (Insolvenzanfechtungsklage) e diretta contro un convenuto domiciliato in uno Stato terzo.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.


(1)  GU C 303 del 6.10.2012


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