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Document 62010TA0420

Causa T-420/10: Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2012 — Armani/UAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) [ «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR — Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS — Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009» ]

GU C 133 del 5.5.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/24


Sentenza del Tribunale del 27 marzo 2012 — Armani/UAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR)

(Causa T-420/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AJ AMICI JUNIOR - Marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS - Marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2012/C 133/46

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano) (rappresentante: M. Rapisardi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Annunziata del Prete (Napoli) (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA e la sig.ra Annunziata Del Prete.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2) è annullata.

2)

L’UAMI e la sig.ra Annunziata Del Prete sopporteranno ciascuno la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi alla commissione di ricorso.

3)

L’UAMI e la sig.ra Del Prete sopporteranno ciascuno, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Giorgio Armani SpA dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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