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Document 62010CA0135

Causa C-135/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Torino) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso (Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT — Direttiva 92/100/CEE — Articolo 8, paragrafo 2 — Direttiva 2001/29/CE — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico)

GU C 133 del 5.5.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Torino) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

(Causa C-135/10) (1)

(Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Applicabilità diretta nell’ordinamento dell’Unione della Convenzione di Roma, dell’Accordo TRIPs e del WPPT - Direttiva 92/100/CEE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2001/29/CE - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Comunicazione al pubblico di fonogrammi radiodiffusi presso uno studio dentistico)

2012/C 133/04

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’Appello di Torino

Parti

Ricorrente: SCF Consorzio Fonografici

Convenuto: Marco Del Corso

con l’intervento del: Procuratore generale della Repubblica

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Appello di Torino — Applicabilità diretta nell’ordinamento giuridico comunitario della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione fatta a Roma il 23 ottobre 1961, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale(WIPO/OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) — Interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione GU L 167, pag. 10) — Nozione di «comunicazione al pubblico» — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi in uno studio dentistico

Dispositivo

1)

Le disposizioni dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), e del Trattato dell’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) [Word Intellectual Property Organisation, WIPO] sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996, sono applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Poiché la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, essa non è applicabile all’interno di quest’ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito.

I privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell’accordo succitato e nemmeno di detto trattato.

La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella medesima convenzione, nell’accordo citato nonché nel menzionato trattato, e in modo che sia compatibile con questi ultimi, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.

2)

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


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