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Document 62011TN0064

Causa T-64/11: Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)

GU C 89 del 19.3.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/25


Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)

(Causa T-64/11)

2011/C 89/49

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Olanda) (rappresentante: avv. H.J. Koenraad)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 novembre 2010, procedimento R 349/2010-1;

condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Run2» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6517502.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «RUN2DAY», registrazione comunitaria n. 3800448, per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35; il marchio figurativo a colori «RUN2DAY», registrazione comunitaria n. 3832458, per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35; il marchio figurativo a colori «RUN2DAY», registrazione del marchio Benelux n. 811897, per prodotti e servizi della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha affermato erroneamente che non sussisteva alcun rischio di confusione.


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