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Document 62011TN0064
Case T-64/11: Action brought on 28 January 2011 — Run2Day Franchise v OHIM — Runners Point (Run2)
Causa T-64/11: Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)
Causa T-64/11: Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)
GU C 89 del 19.3.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/25 |
Ricorso proposto il 28 gennaio 2011 — Run2Day Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)
(Causa T-64/11)
2011/C 89/49
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Olanda) (rappresentante: avv. H.J. Koenraad)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 novembre 2010, procedimento R 349/2010-1; |
— |
condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Run2» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 6517502.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «RUN2DAY», registrazione comunitaria n. 3800448, per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35; il marchio figurativo a colori «RUN2DAY», registrazione comunitaria n. 3832458, per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35; il marchio figurativo a colori «RUN2DAY», registrazione del marchio Benelux n. 811897, per prodotti e servizi della classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha affermato erroneamente che non sussisteva alcun rischio di confusione.