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Document 62010CN0602

Causa C-602/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Judecătoria Călărași (Romania) il 21 dicembre 2010 — SC Volksbank România S.A./Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

GU C 89 del 19.3.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Judecătoria Călărași (Romania) il 21 dicembre 2010 — SC Volksbank România S.A./Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

(Causa C-602/10)

2011/C 89/13

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Călărași

Parti

Ricorrente: SC Volksbank România S.A.

Convenuta: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași

Questioni pregiudiziali

1)

In che limiti l’art. 30, n. 1, della direttiva 2008/48 (1) debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di prevedere l’applicazione della legge nazionale di trasposizione della direttiva anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della disposizione nazionale;

2)

in che limiti le disposizioni dell’art. 85, secondo comma, della OUG (decreto governativo d’urgenza) 50/2010 rappresentino una trasposizione adeguata della norma comunitaria sancita dall’art. 24, [primo] comma, della direttiva 2008/48, con cui si stabilisce l’obbligo a carico degli Stati membri di garantire procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori relative ai crediti al consumo;

3)

in che limiti l’art. 22, n. 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che istituisce la massima armonizzazione nel settore dei contratti di credito al consumo, armonizzazione che non consente agli Stati membri:

3.1.

di estendere l’ambito di applicazione delle norme contenute nella direttiva 2008/48 a contratti espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della stessa (come i contratti di prestito ipotecario o i contratti vertenti sul diritto di proprietà su un immobile) o

3.2.

di istituire obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito in materia di tipi di commissione che questi possono percepire, o di categorie di indici di riferimento cui si può riferire il tasso di interesse variabile nei contratti di credito al consumo rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione nazionale di trasposizione.

Qualora la terza questione sia risolta negativamente, in che misura i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di circolazione dei capitali, in generale, e gli artt. 56, 58 e 63, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare, debbano essere interpretati nel senso che impediscono ad uno Stato membro di imporre agli istituti di credito provvedimenti con cui vieta nei contratti di credito al consumo l’applicazione di commissioni bancarie non annoverate nell’elenco di quelle ammesse, senza che queste ultime siano definite dalla normativa del rispettivo Stato.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).


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