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Document 62009CB0449

Causa C-449/09: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti recanti tale marchio)

GU C 89 del 19.3.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/2


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD

(Causa C-449/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti recanti tale marchio)

2011/C 89/02

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Canon Kabushiki Kaisha

Convenuta: IPN Bulgaria OOD

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sofiyski gradski sad — Interpretazione dell’art. 5, in combinato disposto con l’art. 7, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Importazione parallela di prodotti originali senza il consenso del titolare del diritto conferito dal marchio — Possibilità, per tale titolare, di opporsi all’uso nel commercio, senza il suo consenso, di un segno identico al marchio — Non esaurimento del diritto del titolare

Dispositivo

L’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti tale marchio.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


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