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Document 62010TN0505
Case T-505/10: Action brought on 18 October 2010 — Höganäs v OHIM — Haynes (ASTALOY)
Causa T-505/10: Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Höganäs/UAMI — Haynes (ASTALOY)
Causa T-505/10: Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Höganäs/UAMI — Haynes (ASTALOY)
GU C 346 del 18.12.2010, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/55 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2010 — Höganäs/UAMI — Haynes (ASTALOY)
(Causa T-505/10)
()
2010/C 346/108
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Höganäs AB (Höganäs, Svezia) (rappresentante: avv. L.-E. Ström)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Haynes International, Inc. (Kokomo, USA)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 agosto 2010, procedimento R 1530/2009-4; |
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annullare la decisione di opposizione n. B 85624; e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ASTALOY», per prodotti della classe 6 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3890233
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 55400 del marchio denominativo «HASTELLOY», per prodotti della classe 6
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 8 e 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione e la somiglianza dei marchi in questione.