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Document 62010CN0406
Case C-406/10: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) made on 11 August 2010 — SAS Institute Inc. v World Programming Ltd
Causa C-406/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l’ 11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
Causa C-406/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l’ 11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
GU C 346 del 18.12.2010, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) l’11 agosto 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
(Causa C-406/10)
()
2010/C 346/45
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: SAS Institute Inc.
Convenuta: World Programming Ltd
Questioni pregiudiziali
A. Sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE (1), relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE (2) (versione codificata):
1) |
Se, nell’ipotesi in cui un programma per elaboratore (in prosieguo: il «primo programma») sia tutelato dal diritto d’autore come opera letteraria, l’art. 1, n. 2 debba essere interpretato nel senso che non viola il diritto d’autore sul primo programma il concorrente del titolare di detto diritto che, senza accedere al codice sorgente del primo programma, crea, direttamente o mediante un procedimento quale la decompilazione del codice oggetto, un altro programma (in prosieguo: il «secondo programma») che riproduce le funzioni del primo programma. |
2) |
Se la soluzione della prima questione sia influenzata da taluno dei seguenti fattori:
|
3) |
Se, nell’ipotesi in cui il primo programma interpreti ed esegua applicazioni scritte da utenti del primo programma in un linguaggio di programmazione ideato dall’autore del primo programma, che comprende parole chiave inventate o selezionate dall’autore del primo programma ed una sintassi ideata dall’autore del primo programma, l’art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d’autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da interpretare ed eseguire siffatte applicazioni utilizzando le stesse parole chiave e la stessa sintassi. |
4) |
Se, nell’ipotesi in cui il primo programma legga e scriva file di dati in un particolare formato ideato dall’autore del primo programma, l’art. 1, n. 2, debba essere interpretato nel senso che non costituisce violazione del diritto d’autore sul primo programma la circostanza che il secondo programma sia scritto in modo da leggere e scrivere file di dati nello stesso formato. |
5) |
Se abbia rilevanza, ai fini della soluzione delle questioni 1), 3) e 4), la circostanza che l’autore del secondo programma abbia creato quest’ultimo mediante:
|
6) |
Se, nell’ipotesi in cui una persona abbia il diritto di usare su licenza una copia del primo programma, l’art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che il licenziatario, senza l’autorizzazione del titolare del diritto, può compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del programma al fine di osservare, sperimentare o studiare il funzionamento del primo programma in modo da determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora la licenza consenta al licenziatario di compiere operazioni di caricamento, esecuzione e memorizzazione del primo programma quando esso viene utilizzato per la finalità specifica autorizzata dalla licenza, ma le operazioni compiute per osservare, studiare o sperimentare il primo programma vadano al di là delle finalità previste dalla licenza. |
7) |
Se l’art. 5, n. 3, debba essere interpretato nel senso che le attività di osservazione, sperimentazione o studio del funzionamento del primo programma devono considerarsi effettuate al fine di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del primo programma, qualora esse siano compiute:
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B. Sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3):
8) |
Se, nell’ipotesi in cui il manuale sia tutelato dal diritto d’autore come opera letteraria, l’art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d’autore sul manuale da parte dell’autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura nel secondo programma di taluno dei seguenti argomenti descritti nel manuale:
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9) |
Se l’art. 2, lett. a), debba essere interpretato nel senso che costituisce violazione del diritto d’autore sul manuale da parte dell’autore del secondo programma la riproduzione o la riproduzione in larga misura in un manuale che descrive il secondo programma delle parole chiave e della sintassi riconosciute dal primo programma. |
(1) GU L 122, pag. 42.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/24/CE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 111, pag. 16.
(3) GU L 167, pag. 10.