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Document 62009CB0386

Causa C-386/09: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea (Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale)

GU C 346 del 18.12.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/22


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 15 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-386/09) (1)

(Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale)

2010/C 346/36

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Jhonny Briot

Convenuti: Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, 2, nn. 1, lett. a) e 2, lett. c), 3, n. 1 e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale in seguito a trasferimento di impresa — Possibilità di equiparare una società di lavoro interinale o, in mancanza, un'istituzione comunitaria che si avvale dei servizi prestati dai lavoratori interinali a un «datore di lavoro cedente» — Possibile esclusione dei lavoratori interinali dalle garanzie offerte dalla presente direttiva — Obbligo o facoltà da parte del cessionario di mantenere il rapporto di lavoro

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, allorché il contratto di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale termina, per effetto della sopravvenienza della sua scadenza, a una data anteriore a quella del trasferimento dell’attività cui tale lavoratore era stato assegnato, il mancato rinnovo del suddetto contratto in occasione di tale trasferimento non viola il divieto previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. Pertanto, il detto lavoratore interinale non dev’essere considerato ancora a disposizione dell’impresa utilizzatrice alla data del trasferimento anzidetto.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


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