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Document 62009CA0016

Causa C-16/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Previdenza sociale — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 — Prestazioni familiari — Norme anticumulo — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 — Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 — Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un’attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l’erogazione di tali prestazioni]

GU C 346 del 18.12.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Causa C-16/09) (1)

(Previdenza sociale - Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 - Prestazioni familiari - Norme «anticumulo» - Art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 - Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 - Figli che risiedono in uno Stato membro insieme con la madre, legittimata a percepire le prestazioni familiari in tale paese, ed il padre dei quali, esercente un’attività lavorativa in Svizzera e legittimato, in teoria, a percepire prestazioni familiari dello stesso tipo a norma della legislazione svizzera, si astiene dal richiedere l’erogazione di tali prestazioni)

2010/C 346/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Gudrun Schwemmer

Convenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 76, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nonché dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1), come modificati — Determinazione dello Stato tenuto a concedere prestazioni familiari — Norme anticumulo — Figli residenti in uno Stato membro con la madre che soddisfa le condizioni per ivi percepire gli assegni familiari, ed il padre dei quali, domiciliato in Svizzera e legittimato a ricevere gli assegni familiari dello stesso tipo in forza della normativa elvetica, si astiene intenzionalmente dal richiedere tali assegni al fine di danneggiare la moglie divorziata — Kindergeld

Dispositivo

L’art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che fissa le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel loro testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, devono essere interpretati nel senso che un diritto, non subordinato a condizioni di assicurazione ovvero di occupazione od attività subordinata o autonoma, ad ottenere le prestazioni dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro nel quale un genitore risiede con i figli a favore dei quali tali prestazioni vengono concesse, non può essere parzialmente sospeso in una situazione, come quella oggetto della causa principale, nella quale l’ex coniuge, che è l’altro genitore dei figli di cui trattasi, avrebbe in linea di principio diritto ad ottenere le prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato nel quale egli svolge un’occupazione, ai sensi della sola legislazione nazionale di tale Stato oppure in applicazione dell’art. 73 del citato regolamento n. 1408/71, ma di fatto non percepisca tali prestazioni in quanto non ha presentato una domanda a questo scopo.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


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