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Document 62010FN0017

Causa F-17/10: Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Daake/UAMI

GU C 134 del 22.5.2010, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/56


Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Daake/UAMI

(Causa F-17/10)

2010/C 134/93

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’UAMI 4 dicembre 2009, recante rigetto delle richieste della ricorrente di risarcimento dei danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

condannare l’UAMI al risarcimento dei danni materiali stimati nella differenza tra,

da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell’art. 3 bis del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione corrispostale a partire dal 1° novembre 2008 ad oggi, e,

dall’altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. a), del RAA, dal 1o novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all’indennità di disoccupazione dal 1o novembre 2008 ad oggi, calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l’art. 2, lett. a), del RAA –

oltre al risarcimento delle perdite conseguenti relative alla pensione di anzianità e di ulteriori indennità, compensi e benefici, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1o aprile 2008;

nonché — ove necessario per accogliere la richiesta di risarcimento dei danni — annullare le decisioni dell’UAMI 6 maggio 2009 e 4 dicembre 2009;

condannare l’UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell’UAMI, nella misura che il Tribunale riterrà equa;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento.


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