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Document 62010CN0126
Case C-126/10: Reference for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) lodged on 10 March 2010 — FOGGIA — Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA v Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Causa C-126/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal administrativo (Portogallo) il 10 marzo 2010 — Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Causa C-126/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal administrativo (Portogallo) il 10 marzo 2010 — Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
GU C 134 del 22.5.2010, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal administrativo (Portogallo) il 10 marzo 2010 — Foggia-Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
(Causa C-126/10)
2010/C 134/37
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA
Convenuto: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
Interveniente: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
1) |
Quale sia il significato e la portata dell’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 23 luglio 1990, 90/434/CEE, con particolare riferimento al contenuto delle espressioni «valide ragioni economiche» e «ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività» delle società partecipanti ad operazioni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 90/434/CEE. |
2) |
Se risulti compatibile con la citata disposizione comunitaria il criterio applicato dall’amministrazione tributaria, secondo cui non esistevano serie ragioni economiche che potessero giustificare la domanda presentata dalla società incorporante affinché le venissero imputate le perdite fiscali della società incorporata, e in virtù del quale l’amministrazione tributaria ha ritenuto che non fosse evidente l’esistenza di un interesse economico alla fusione da parte della società incorporante, tenuto conto del fatto che la società incorporata non aveva svolto alcuna attività attinente alla gestione di partecipazioni sociali, né possedeva partecipazioni finanziarie, ragione per cui, in tal modo, avrebbe trasferito solo perdite elevate, nonostante fosse stato considerato che la fusione potesse produrre un effetto positivo in termini di struttura dei costi del gruppo. |