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Document 62010CN0108

Causa C-108/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 26 febbraio 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca

GU C 134 del 22.5.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 26 febbraio 2010 — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca

(Causa C-108/10)

2010/C 134/31

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Venezia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ivana Scattolon

Convenuto: Ministero dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

1)

se la direttiva Cee del Consiglio n. 77/187 (1) e/o la direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE (2), o la diversa normativa comunitaria ritenuta applicabile deve essere interpretata nel senso che quest'ultima può applicarsi ad una fattispecie di trasferimento di personale addetto a servizi ausiliari di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici statali da enti pubblici locali (comuni e province) allo Stato laddove il trasferimento ha comportato il subentro non solo nell'attività e nei rapporti con tutto il personale (bidelli) addetto, ma anche nei contratti di appalto stipulati con imprese private per garantire i medesimi servizi;

2)

se la continuità del rapporto di lavoro ex art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 77/187 (trasfusa, unitamente alla Dir. 98/50/CE (3), nella direttiva 2001/23/CE) deve essere interpretato nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all'anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito, anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente;

3)

se l'art. 3 della direttiva 77/187 e/o le direttive del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE e 12 marzo 2001, 2001/23/CE, devono essere interpretate nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l'anzianità di servizio se a questa risultano essere collegati, nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico,

4)

se i principi generali del vigente diritto comunitario della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, della uguaglianza delle armi del processo, dell'effettiva tutela giurisdizionale, ad un tribunale indipendente e, più in generale, ad un equo processo, garantiti dall'art. 6 n. 2 del Trattato sull'Unione Europea (cosi come modificato dall'art 1.8 del trattato di Lisbona e al quale fa rinvio l'art 46 del trattato sull'Unione) — in combinato disposto con l'art 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e con gli artt. 46 47 e 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti dal Trattato di Lisbona, debbano essere interpretati nel senso di ostare all' emanazione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile (5 anni), di una norma di interpretazione autentica difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l'interpretazione costante e consolidata dell'organo titolare della funzione nomofilattica, norma oltretutto rilevante per la decisione di controversie in cui lo stesso Stato Italiano è coinvolto come parte.


(1)  G.U. L 061, p. 26

(2)  G.U. L 82, p. 16

(3)  GU L 201, p. 88


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