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Document 62009FN0061

Causa F-61/09: Ricorso proposto il 25 giugno 2009 — Strack/Commissione

GU C 193 del 15.8.2009, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/36


Ricorso proposto il 25 giugno 2009 — Strack/Commissione

(Causa F-61/09)

2009/C 193/60

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta di respingere la domanda del ricorrente di prendere visione degli atti

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

rimuovere la decisione implicita o esplicita della convenuta, e in particolare quelle relative alle domande di accesso al fascicolo del 12.9.2008, 3.10.2008 e 14.11.2008, la decisione del Sig. Jansen del 19.9.2008 e, nella misura del necessario, la decisione emessa in data 25.3.2008, recante rigetto del reclamo del ricorrente R/554/08, nella misura in cui questa ha negato o limitato al ricorrente un accesso completo a tutti i dati e documenti di sua pertinenza a disposizione della convenuta in quanto tenuti in modo ordinato, unitario completo e comprensibili e accessibili al ricorrente senza ostacoli, nella lingua e nella forma, e cioè, conformemente agli artt. 26 e 260 dello Statuto, nonché, nella misura del necessario, in quanto in precedenza rettificati, documenti personali e medici e altri atti il cui accesso è stato negato o limitato e in virtù dei quali ha almeno in parte respinto le domande del ricorrente, tra altre del 10.7.2008, del 19.9.2008 e del 28.11.2008;

condannare la convenuta, in ragione dell’illecito comportamento denunciato nel presente ricorso, al pagamento di un congruo risarcimento del danno a favore del ricorrente per l’ammontare in cui tale risarcimento sarà valutato dal Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque in misura non inferiore a EUR 2 500;

condannare la convenuta a pagare al ricorrente mensilmente un risarcimento danno dal momento della notifica della presente domanda fino all’effettivo e completo accesso a tutti i dati e documenti controversi e ai suoi regolari atti personali e medici, danno il cui ammontare sarà valutato dal Tribunale secondo il suo equo apprezzamento, ma comunque non inferiore a EUR 200;

condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente i costi necessari e le spese relative a ulteriori necessari accessi a documenti, in analogia alla normativa della convenuta in materia di trasferte per ragioni di servizio e, in subordine, sulla medesima base giuridica, quelle spese, che la convenuta ha già sostenuto in ragione dei suoi viaggi in Lussemburgo il 12.9.2008 e 14.11.2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


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