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Document 62009TN0246

Causa T-246/09: Ricorso proposto il 29 giugno 2009 — Insula/Commissione

GU C 193 del 15.8.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/30


Ricorso proposto il 29 giugno 2009 — Insula/Commissione

(Causa T-246/09)

2009/C 193/48

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Marsal e J.-D. Simonet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

dichiarare che la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di una somma di EUR 189 241,64 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all’emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 189 241,64;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 212 597;

in subordine, dichiarare che la ricorrente ha diritto a un’indennità compensativa di EUR 230 025;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede al Tribunale di accertare che le note di addebito 25 settembre 2008, 26 marzo 2009 e 26 maggio 2009 — con cui la Commissione, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, esige il recupero degli anticipi versati alla ricorrente — non sono conformi alle clausole dei contratti IST-2001-35077 DIAS.NET e IST-1999-20896 MEDIS, stipulati nel contesto di un programma specifico per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore della società dell'informazione (1998-2002). In subordine, la ricorrente propone una domanda di risarcimento danni.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi.

Con il primo motivo, essa contesta l’esigibilità del credito vantato dalla Commissione e ritiene che l’insieme dei costi da lei dichiarati alla Commissione deve essere considerato ammissibile.

Con il secondo, essa deduce che la Commissione avrebbe violato l’obbligo di leale collaborazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto, in quanto non avrebbe eseguito correttamente i propri obblighi contrattuali, in particolare non fornendo a lungo risposta alla proposta di intervento complementare presentata dalla ricorrente e procedendo alla risoluzione abusiva del contratto MEDIA per insufficienza di risultati, mentre quest’ultima non sarebbe mai stata lamentata in precedenza e, secondo la ricorrente, sarebbe da addebitarsi esclusivamente alla Commissione.

Con il terzo motivo, la ricorrente invoca il carattere sproporzionato della sanzione pecuniaria inflitta dalla Commissione per l’asserita inosservanza di taluni obblighi di natura contabile che, anche qualora fossero sussistenti, non darebbero diritto a un rimborso quasi integrale degli anticipi concessi, conformemente ai principi del diritto amministrativo e civile belga. La ricorrente invoca di conseguenza il diritto a un’indennità per le prestazioni eseguite.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta il mancato rispetto da parte della Commissione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa nella gestione del procedimento di verifica e di controllo contabile.


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