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Document 62009TN0244

Causa T-244/09: Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Accenture Global Services/UAMI — Silver Creek Properties (acsensa)

GU C 193 del 15.8.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/29


Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Accenture Global Services/UAMI — Silver Creek Properties (acsensa)

(Causa T-244/09)

2009/C 193/46

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Accenture Global Services GmbH (Shaffhausen, Svizzera) (rappresentante: R. Niebel, lawyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009 nel procedimento R 802/2008-2;

Annullare la decisione della [Divisione di opposizione] dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 marzo 2008 sull’opposizione n. B 1019274;

Condannare alle spese la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «acsensa» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36, 38, 33, 41 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio figurativo tedesco «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario denominativo «ACCENTURE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42; marchio comunitario figurativo «accenture» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha compiuto un errore affermando che non vi è rischio di confusione tra i marchi in oggetto; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 atteso che la commissione di ricorso ha erroneamente ignorato affermazioni sui fatti prodotte dalla ricorrente


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