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Document 62009CN0194

Causa C-194/09 P: Impugnazione proposta il 1 o giugno 2009 dall’Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009 , causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

GU C 193 del 15.8.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dall’Alcoa Trasformazioni Srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-194/09 P)

2009/C 193/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 marzo 2009, causa T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl/Commissione delle Comunità europee

Annullare la decisione della Commissione 2006/C 214/03, notificata alla Repubblica italiana il 19 luglio 2006, nella parte in cui riguarda le tariffe dell’elettricità applicabili agli stabilimenti per la produzione di alluminio di proprietà dell’Alcoa Trasformazioni Srl

In subordine

Rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché la riconsideri alla luce della sentenza della Corte

In entrambi i casi

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali della ricorrente e le spese ai sensi dell’art. 69 del regolamento di procedura della Corte, incluso il rimborso delle somme pagate alla Commissione come spese sostenute in relazione al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Considerato che la Commissione ha affermato che le tariffe dell'elettricità applicabili alle imprese ad alto impiego di energia in Italia non costituivano un aiuto di Stato, si pone la questione di quale criterio di indagine e di ragionamento debba essere applicato dalla Commissione in tali circostanze prima di avviare il procedimento di indagine formale. La Alcoa sostiene che nel caso in cui la Commissione abbia precedentemente constatato che un provvedimento non costituisce un aiuto, quest'ultima non può avviare siffatto procedimento a meno che non abbia previamente svolto un'indagine esaustiva al fine di giustificare il motivo per cui la constatazione precedente non è più valida. Inoltre, nella sua decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione deve esporre le proprie ragioni in modo sufficientemente chiaro. L’Alcoa sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione poteva avviare un procedimento di indagine formale senza verificare se l'analisi originaria nella decisione del 1996 fosse divenuta invalida. La precedente constatazione della Commissione secondo cui la misura non costituiva un aiuto suscita inoltre la questione del procedimento applicabile nel caso in cui la Commissione decida di procedere ad una nuova analisi della vicenda e di avviare il procedimento di indagine formale avverso la misura di cui trattasi. Dalle norme procedurali applicabili e dai principi fondamentali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento risulta che in tali circostanze deve essere applicata la procedura relativa agli aiuti esistenti. Si afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto affermando che la Commissione, a ragione, si era basata, nella valutazione delle tariffe dell’Alcoa, sul procedimento per aiuti nuovi.


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