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Document 62009CN0193

Causa C-193/09 P: Impugnazione proposta il 1 o giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009 , causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG

GU C 193 del 15.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/8


Impugnazione proposta il 1o giugno 2009 dalla Kaul GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) — Bayer AG

(Causa C-193/09 P)

2009/C 193/08

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentanti: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e Solicitor, avv. G. Würtenberger, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli), Bayer AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul GmbH/UAMI — Bayer (la sentenza impugnata), con la quale esso ha respinto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1o agosto 2007, che ha confermato la decisione della divisione di opposizione con la quale è stata respinta l’opposizione diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 000 195 370«ACRCOL»;

fissare un’udienza dinanzi alla Corte di giustizia al termine della procedura scritta;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la decisione del Tribunale di primo grado costituisce una violazione delle disposizioni pertinenti del regolamento CE, n. 40/94 (1), e, inoltre, viola i principi processuali fondamentali. Pertanto, l’impugnazione proposta avverso la decisione del Tribunale di primo grado 25 marzo 2009 è fondata in quanto

il Tribunale di primo grado ha dato un’errata interpretazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e, quindi, nell’emettere la sentenza impugnata, ha violato detta disposizione;

la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado, in base alla quale una violazione del diritto al contraddittorio era irrilevante per la soluzione della controversia, è viziata e viola gli artt. 61, n. 2, e 73, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, e

la Corte di giustizia ha a torto accolto la valutazione della commissione di ricorso sul criterio del rischio di confusione in conformità all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


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