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Document 62009CN0191

Causa C-191/09 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2009 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) emessa il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio delle Comunità europee

GU C 193 del 15.8.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/7


Impugnazione proposta il 29 maggio 2009 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) emessa il 10 marzo 2009 nella causa T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Consiglio delle Comunità europee

(Causa C-191/09 P)

2009/C 193/07

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT; e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 maggio 2009 nella parte in cui il TPI (1) ha annullato l’art. 1 del controverso regolamento in quanto il dazio anti-dumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalle ricorrenti eccede quello che sarebbe stato applicabile, e il prezzo all’esportazione non è stato adeguato nella misura della commissione nel caso di vendite avvenute tramite l’intermediario affiliato del commerciante Sepco SA (punto 1 del dispositivo della controversa sentenza) e (2) condannato il Consiglio a sostenere le proprie spese nonché un quarto delle spese incorse dalle ricorrenti (punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata),

decidere definitivamente la causa rigettando la domanda in toto,

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di appello e a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio deduce che il Tribunale di primo grado:

è incorso in errore di diritto nell’applicare la giurisprudenza in materia di entità economica unica per analogia, in applicazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento anti-dumping di base (1) perché ha omesso di riconoscere che il calcolo del valore normale, il calcolo del prezzo all’esportazione e la questione relativa all’applicabilità dell’adeguamento sono disciplinate da norme distinte. A questo proposito il TPI ha così violato l’obbligo di motivazione;

è incorso in errore di diritto nell’interpretare l’onere della prova a carico delle istituzioni operando un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i), del regolamento di base e non ha applicato l’onere normale della prova nei casi anti-dumping: di conseguenza è incorso in errore di diritto non applicando criteri corretti di controllo giurisdizionale rispetto alle valutazioni economiche da parte delle istituzioni;

è incorso in errore di diritto applicando un testo di legge errato nel valutare la decisione delle istituzioni di operare un adeguamento ex art. 2, n. 10, lett. i), poiché ha emesso la decisione basandosi sul presupposto che un unico concetto economico viene applicato nel confronto del valore e del prezzo all’esportazione;

è incorso in errore di diritto nell’affermare che le istituzioni siano incorse in errore manifesto di valutazione applicando il primo capoverso dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base;

è incorso in errore di diritto nell’applicare in modo troppo restrittivo un’interpretazione sui doveri di trasparenza;

è incorso in errore di diritto non avendo applicato in modo corretto il testo normativo in materia di violazione dei diritti della difesa che ha correttamente identificato;

è incorso in errore di diritto nel ritenere l’effetto dell’asserita irregolarità procedurale anche in ragione del fatto che essa si era ricollegata a accertamenti errati dal punto di vista giuridico circa la legittimità dell’adeguamento di cui all’art, 2, n. 10, lett. i)


(1)  Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pagg. 1-20).


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