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Document 62009TN0115

Causa T-115/09: Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Electrolux/Commissione

GU C 113 del 16.5.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/42


Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Electrolux/Commissione

(Causa T-115/09)

2009/C 113/84

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB Electrolux (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans, H. Burez, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione impugnata, poiché una o più delle condizioni (cumulative) degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata;

in via subordinata, annullare integralmente la decisione per inottemperanza all'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2008, C(2008) 5995 def., che dichiara compatibile con il mercato comune a determinate condizioni l'aiuto alla ristrutturazione che deve essere corrisposto alla società FagorBrandt da parte delle autorità francesi [C 44/2007 (ex N 460/2007)]. La ricorrente è una concorrente della beneficiaria dell'aiuto ed ha preso parte al procedimento di indagine che ha condotto all'adozione della decisione impugnata.

La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 87, n. 3, lett. c), CE e gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1). Ad avviso della ricorrente, il contenuto della decisione è errato in punto di diritto, poiché una o più delle condizioni cumulative dei summenzionati orientamenti non sono rispettate, o poiché, comunque, la Commissione non ha accertato in maniera adeguata che ognuna di tali condizioni sia rispettata. In particolare, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato:

la condizione dell'«aiuto una tantum»,

la condizione secondo cui l'aiuto per la ristrutturazione non deve servire a mantenere le imprese artificialmente in vita,

le condizioni relative alla valutazione di precedenti aiuti illegali,

la condizione per cui il beneficiario dell'aiuto deve essere un'impresa in difficoltà,

la condizione per cui il beneficiario non deve essere un'impresa di recente costituzione,

la condizione secondo cui il beneficiario dell'aiuto deve ripristinare la propria redditività nel lungo termine,

la condizione di imporre misure compensative per evitare indebite distorsioni derivanti dall'aiuto alla ristrutturazione, e

la condizione per cui l'aiuto deve essere limitato al minimo e per cui un contributo reale (privo di elementi di aiuto) deve essere fornito dal gruppo.

Inoltre, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione stabilito all'art. 253 CE, in particolare con riferimento alle argomentazioni fatte valere dalla ricorrente a proposito della sovracapacità strutturale nel settore, del contributo della beneficiaria ai costi del piano di ristrutturazione che deve essere «il più elevato possibile» e dell'obbligo di restituzione di precedenti aiuti illegali.


(1)  GU 2004 C 244, pag. 2


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