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Document 62009TN0092

Causa T-92/09: Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Strategi Group/UAMI — Reed Businness Information (STRATEGI)

GU C 113 del 16.5.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/39


Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Strategi Group/UAMI — Reed Businness Information (STRATEGI)

(Causa T-92/09)

2009/C 113/78

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Strategi Group Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. N. Saunders, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reed Businness Information (Issy-Les-Moulineaux, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 dicembre 2008, caso R 1581/2007-2, e rinviare la domanda all’UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare l’UAMI (e qualsiasi parte interveniente) alle spese processuali e ai costi del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «STRATEGI» per servizi della classe 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione francese n. 1 240 001 del marchio denominativo «Stratégies» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha errato, in particolare, allorché ha ritenuto che, nelle circostanze del caso, l’utilizzo di un marchio come nome di un giornale potesse costituire un utilizzo di tale marchio per i servizi offerti in tale pubblicazione, allorché ha omesso di indicare gli esatti requisiti necessari ai fini della dimostrazione dell’effettivo utilizzo in tali circostanze, e/o allorché ha omesso di considerare in modo appropriato le prove presentate sulla base di principi corretti; in via aggiuntiva, o in via subordinata, violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha omesso di applicare in modo corretto la previsione di cui alla suddetta disposizione normativa alle circostanze del caso, là dove ha omesso di fornire direttive sugli elementi di prova necessari per dimostrare l’utilizzo e/o ha erroneamente ritenuto che la prova prodotta dall’opponente fosse insufficiente al fine di stabilire l’utilizzo del marchio per i servizi in questione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).


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