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Document 62009TN0059

Causa T-59/09: Ricorso proposto l’ 11 febbraio 2009 — Germania/Commissione

GU C 113 del 16.5.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/35


Ricorso proposto l’11 febbraio 2009 — Germania/Commissione

(Causa T-59/09)

2009/C 113/73

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 5 dicembre 2008 [SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067], che dà a richiedenti privati accesso a documenti del procedimento per inadempimento n. 2005/4569, provenienti da autorità tedesche, nonostante l’opposizione del governo tedesco ai sensi dell’art. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 5 dicembre 2008, che dà a terzi privati accesso a documenti di un procedimento per inadempimento, provenienti da autorità tedesche, nonostante l’opposizione del governo tedesco.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è in contrasto con l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 (1) in combinato disposto con il principio di leale cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri ai sensi dell’art. 10 CE.

L’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 attribuirebbe agli Stati membri la possibilità di subordinare al loro consenso la trasmissione di documenti provenienti dalle loro autorità, che si trovino in possesso delle istituzioni comunitarie. La Commissione non avrebbe il diritto di esercitare un pieno controllo della motivazione del rifiuto dell’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 4, nn. 1-3 del regolamento n. 1049/2001. La giurisprudenza della Corte nella causa C-64/06 P, Svezia/Commissione e a. (2), avrebbe stabilito criteri tassativi, in base ai quali l’istituzione comunitaria interessata potrebbe trascurare una tale opposizione e procedere ad un propria valutazione del sussistere di motivi di diniego ai sensi dell’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, vale a dire l’opposizione deve essere «priva di qualunque motivazione» ovvero deve «non [essere] articolata con riferimento» ai motivi di diniego.

Ne discenderebbe, in connessione con il principio della cooperazione leale tra la Comunità e gli Stati membri ai sensi dell’art. 10 CE, che la valutazione del sussistere dei motivi di diniego ai sensi dell’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001 di regola compete agli Stati membri. La Commissione potrebbe solo eccezionalmente non tenere conto del rifiuto al consenso, qualora la motivazione dello Stato membro non rispetti sufficientemente tali criteri. Questo si imporrebbe anche da un confronto con l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001. Entrambi i criteri sanciti dalla giurisprudenza costituirebbero requisiti di forma prescritti ad substantiam, il cui contenuto dovrebbe essere definito con riferimento all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE. Il sindacato di legittimità in ordine alla conformità dell’opposizione all’accesso ai documenti all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, spetterebbe al giudice comunitario e non alla Commissione.

La ricorrente adduce, in subordine, che se anche il Tribunale interpretasse la giurisprudenza della causa C-64/06 P nel senso che l’opposizione di uno Stato membro ai sensi dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 vincola l’istituzione comunitaria solo se conforme all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione sarebbe comunque al massimo competente a operare un controllo sommario della motivazione apportata dallo Stato membro. La motivazione dell’opposizione della Germania non potrebbe però in alcun modo essere considerata come manifestamente erronea.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P, Svezia/Commissione e a., Racc. pag. I-113839.


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