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Document 62009CN0095

Causa C-95/09: Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

GU C 113 del 16.5.2009, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/25


Ricorso proposto il 6 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-95/09)

2009/C 113/48

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, A.A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che,

non avendo identificato in maniera piena e corretta le aree sensibili ai fini dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio (1)21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

non avendo dato piena e corretta attuazione a quanto prescritto dall'art. 3, nn. 1 e 3, e dall'art. 5, nn. 2, 3, 4 e 5, di detta direttiva, con riguardo a talune aree sensibili;

non avendo fornito, entro il termine richiesto del 31 dicembre 2008, il livello di trattamento previsto all'art. 5, nn. 2 e 3, di tale direttiva per tutte le acque reflue urbane provenienti da taluni agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, scaricate nelle aree sensibili o nei bacini drenanti di pertinenza;

non avendo provveduto, per taluni agglomerati, affinché le reti fognarie di cui all'art. 3, n. 1, siano conformi alle disposizioni dell'art. 3, n. 2, di tale direttiva;

non avendo correttamente proceduto alla reidentificazione prevista dall'art. 5, n. 6, di detta direttiva nel termine richiesto del 31 dicembre 1997, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti da tali articoli, nonché a quelli derivanti dall'art. 19 della direttiva e

non avendo fornito le informazioni richieste con lettera del 23 aprile 1999, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato CE.

Condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'Irlanda non abbia rispettato gli obblighi derivanti dagli artt. 3, 5 e 19 della direttiva e dall'art. 10 del Trattato CE per i seguenti motivi.

Con riferimento all'estuario del Boyne la Commissione afferma che, non avendo notificato un atto formale di identificazione per questa area, l'Irlanda non ha identificato in maniera piena e corretta le aree sensibili ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Relativamente ad altre aree che non sono state identificate come sensibili la Commissione riconosce che l'Irlanda ha effettuato le identificazioni ai fini dell'art. 5, n. 1, ma sostiene che gli atti formali di identificazione attualmente applicabili non sono sufficientemente precisi nel demarcare l'area sensibile interessata.

Con riguardo all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, la legislazione irlandese prevede un differimento del termine di attuazione stabilito dall'art. 3, n. 2, secondo comma, dal 31.12.1998 al 14.06.2001. La Commissione afferma che la direttiva non contempla la possibilità di un simile differimento. La Commissione inoltre osserva che, relativamente a 32 aree in seguito identificate come sensibili, la legislazione nazionale non ha rispettato il termine del 31.12.1998 previsto dall'art. 5 della direttiva.

La Commissione deduce che, in relazione ad aree che l'Irlanda aveva erroneamente identificato come sensibili, l'Irlanda non si è, di fatto, conformata alle disposizioni dell'art. 3, nn. 1 e 2, e dell'art. 5, nn. 2, 3 e 4, con riguardo ad agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, e alle disposizioni dell'art. 5, nn. 2, 3 e 4, con riguardo agli impianti di trattamento della acque reflue urbane rientranti nel campo di applicazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva.

La Commissione ritiene che l'Irlanda abbia violato l'art. 5, n. 6, della direttiva, poiché non ha proceduto alla prima reidentificazione delle aree sensibili da effettuarsi non oltre il 31.12.1997.

Infine la Commissione ritiene che, non avendo fornito informazioni cartografiche chiare mostranti l'estensione delle aree sensibili e dei bacini drenanti di pertinenza, nonché la localizzazione degli agglomerati interessati entro il termine del 31.12.1998, l'Irlanda ha violato i suoi obblighi derivanti dall'art. 10 del Trattato.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40)


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