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Document 62009CN0089

Causa C-89/09: Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

GU C 113 del 16.5.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/23


Ricorso proposto il 2 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/09)

2009/C 113/45

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet ed E. Traversa, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, limitando al massimo ad un quarto le quote societarie che possono essere detenute da persone prive della qualifica di biologo — e quindi i diritti di voto di una Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée che gestisce laboratori di analisi di biologia medica — e vietando la partecipazione nel capitale di più di due società costituite al fine di gestire in comune uno o più laboratori di analisi di biologia medica, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 del Trattato CE;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso, basati sulla violazione dell'art. 43 del Trattato CE.

Con il primo motivo, la ricorrente rileva che, limitando le quote detenute dagli associati privi di qualifica professionale ad un massimo del 25 % del capitale sociale delle Sociétés d'Exercice Libéral à Responsabilité Limite che gestiscono laboratori di analisi di biologia medica, la legislazione nazionale comprime indebitamente la libertà di stabilimento garantita dal Trattato. L'obiettivo della protezione della sanità pubblica, invocato dalla convenuta a titolo di giustificazione, potrebbe infatti essere ottenuto attraverso misure meno restrittive di quelle controverse nel caso di specie. La Commissione sostiene, al riguardo, che se appare giustificato esigere che le analisi di biologia medica siano compiute da personale competente dotato di una formazione professionale adeguata, l'esigenza di simili qualifiche per la sola detenzione della proprietà o del diritto di gestire laboratori di biologia medica sembra invece sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Con il secondo motivo, la Commissione critica il divieto generale per i non professionisti di acquisire una partecipazione nel capitale di più di due società costituite al fine di gestire in comune uno o più laboratori di analisi di biologia medica. L'obiettivo prospettato dalla convenuta di preservare il potere di decisione e l'indipendenza finanziaria dei professionisti del settore, nonché la necessità di assicurare una ripartizione omogenea dei laboratori su tutto il territorio nazionale, non giustificherebbero le misure nazionali restrittive.


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