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Document 62007CA0320

Causa C-320/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc. [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Diniego di registrazione — Marchio anteriore di notorietà NASDAQ — Segno figurativo nasdaq — Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pubblico pertinente]

GU C 113 del 16.5.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 marzo 2009 — Antartica Srl/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), The Nasdaq Stock Market Inc.

(Causa C-320/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5 - Diniego di registrazione - Marchio anteriore di notorietà NASDAQ - Segno figurativo «nasdaq» - Uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi offerti asseritamente a titolo gratuito - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Pubblico pertinente)

2009/C 113/12

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Antartica Srl (rappresentanti: avv.ti E. Racca e A. Fusillo)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), The Nasdaq Stock Market Inc. (rappresentanti: avv.ti J. van Manen e J. Hofhuis, advocaten)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 maggio 2007, causa T-47/06, Antartica / UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal richiedente il marchio figurativo «nasdaq», per prodotti appartenenti alle classi 9, 12, 14, 25 e 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 7 dicembre 2005, R752/2004-2, di annullamento della decisione della divisione di opposizione che respinge l’opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi comunitario e nazionale «NASDAQ», per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42 — Interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Antartica Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


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