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Document 62009CN0036

Causa C-36/09 P: Impugnazione proposta il 28 gennaio 2009 dalla Transportes Evaristo Molina, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008 , causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione delle Comunità europee

GU C 82 del 4.4.2009, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/16


Impugnazione proposta il 28 gennaio 2009 dalla Transportes Evaristo Molina, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-36/09 P)

(2009/C 82/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, SA (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz e L. Ruiz Ezquerra)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008, causa T-45/08 e, nel caso in cui la Corte di giustizia ritenesse di disporre di elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado:

preliminarmente alla valutazione del caso trattato, dichiarare la rilevanza e assumere le prove domandate dalla Transportes Evaristo Molina, SA nel suo ricorso di annullamento; e

accogliere integralmente le richieste della Transportes Evaristo Molina, SA, avanzate dinanzi al Tribunale di primo grado, ossia: l'annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006 (1), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE, caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP, in quanto viola l'art. 9 del regolamento n. 1/2003 (2), nonché i principi di diritto comunitario riportati nel ricorso di annullamento, l'art. 81 CE stesso e i regolamenti di esenzione per categoria che sviluppano il suo n. 3, regolamento (CEE) n. 1984/83 (3) e regolamento n. 2790/99 (4).

Condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

a)

Il «dies a quo» a partire da cui avrebbe dovuto iniziare il calcolo del termine previsto dall'art. 230 CE era quello a partire dal quale la Transportes Evaristo Molina, SA era stata direttamente ed individualmente interessata dall'atto impugnato (decisione della Commissione 12 aprile 2006, caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP);

b)

per l'ipotesi in cui si consideri che il ricorso di annullamento proposto dalla Transportes Evaristo Molina, SA risultava tardivo, la ricorrente deduce che deve essere ritenuta scusabile in quanto la Commissione europea ha adottato un comportamento tale da causare una confusione in detta ricorrente.


(1)  Decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sunto pubblicato nella GU L 76, pag. 104).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).


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