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Document 62008TN0563
Case T-563/08: Action brought on 16 December 2008 — CM Capital Markets v OHIM — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)
Causa T-563/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)
Causa T-563/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)
GU C 44 del 21.2.2009, p. 63–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 44/63 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CM Capital Markets)
(Causa T-563/08)
(2009/C 44/107)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Villate Consonni e J. Calderón Chavero)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carbon Capital Markets Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 settembre 2008 (procedimento R-015/2008-1), con conseguente diniego del marchio impugnato nella sua interezza; |
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accogliere le pretese della ricorrente, e |
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condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento in caso di opposizione allo stesso e di rigetto del petitum. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: CARBON CAPITAL MARKETS LIMITED.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CARBON CAPITAL MARKETS» (domanda di registrazione n. 4.480.208), per servizi appartenenti alla classe 36.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi, nazionale e comunitario, «CAPITAL MARKETS», per servizi appartenenti alla classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.