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Document 62008TN0525

Causa T-525/08: Ricorso presentato il 1 o dicembre 2008 — Poste Italiane/Commissione

GU C 44 del 21.2.2009, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/52


Ricorso presentato il 1o dicembre 2008 — Poste Italiane/Commissione

(Causa T-525/08)

(2009/C 44/92)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Poste Italiane SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, avvocato, A. Sandulli, avvocato, F. Filpo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la decisione della Commissione del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto C 42/06 cui l'Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 42/06 cui l'Italia ha dato esecuzione per remunerare i conti correnti di Poste italiane presso la Tesoreria dello Stato. Questa decisione ha dichiarato incompatibile col mercato comune, ordinando il suo recupero, il regime di aiuto di Stato relativo alla remunerazione dei conti correnti di Poste Italiane presso la Tesoreria dello Stato, stabilito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane del 23 febbraio 2006, al quale l'Italia avrebbe dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere:

La violazione degli articoli 253 e 87, primo paragrafo, del trattato CE per errore di fatto ed errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda l'applicazione da parte della Commissione del criterio del mutuatario diligente, pervenendo all'elaborazione di un tasso del mutuatario privato.

La violazione dell'articolo 87, primo paragrafo, del Trattato CE, per errore manifesto di valutazione, per quanto riguarda la valutazione degli investimenti alternativi. Viene sottolineato a questo riguardo che, nel corso del procedimento amministrativo le autorità italiane hanno evidenziato che il parametro di cui alla Convenzione, che vincola la gestione della liquidità derivante della raccolta postale, penalizza Poste rispetto alla possibilità di guadagno di una gestione attiva, e quindi non procura un «vantaggio», nel senso dell'articolo 87 del Trattato.

Su questo punto, la ricorrente fa anche riferimento alla pertinenza dello studio RBS e dei pareri di intermediari finanziari, nonché al confronto con gestioni del tipo trading system, colla gestione della liquidità delle polizze assicurative di Poste Vita, colla gestione dei fondi di Efiposte, società francese controllata dalla Poste, e con il costo del debito del Tesoro.

La violazione degli articoli 253 e 87, primo paragrafo, del Trattato, per difetto di motivazione ed errore manifesto di valutazione, dell'articolo 12 del Trattato, per discriminazione, nonché dei principi di legittima aspettativa e certezza giuridica, in relazione alla mancata analisi dell'elemento del vantaggio e della distorsione della concorrenza nel contesto dell'onere di servizio universale gravanti su Poste.

Violazione dei principi generali di legittimo affidamento, certezza giuridica e proporzionalità nel disporre il recupero del presunto aiuto presso il beneficiario.


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