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Document 62005TA0101

Cause riunite T-101/05 e T-111/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione ( Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Ammende — Effetto dissuasivo — Recidiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Infrazione unica e continuata )

GU C 22 del 26.1.2008, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione

(Cause riunite T-101/05 e T-111/05) (1)

(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Cloruro di colina (vitamina B 4) - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Ammende - Effetto dissuasivo - Recidiva - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Infrazione unica e continuata»)

(2008/C 22/75)

Lingua processuale: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrenti: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, e C. Feddersen, avocat), e UCB SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, J.-F. Bellis e M. Favart, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-101/05, A. Whelan e F. Amato, e, nella causa T-111/05, inizialmente O. Beynet e F. Amato, successivamente X. Lewis e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22)

Dispositivo

1)

La causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione è separata dalle cause T-101/05 e T-111/05 ai fini della pronuncia della sentenza.

2)

L'art. 1, lett. b) e f) della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) è annullata nella parte in cui essa considera l'infrazione censurata alla BASF AG e alla UCB SA per un periodo anteriore al 29 novembre 1994, per la BASF e anteriore al 14 marzo 1994, per la UCB.

3)

Nella causa T-101/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla BASF è stabilito in EUR 35,024 milioni.

4)

Nella causa T-111/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla UCB è stabilito in EUR 1,870 milioni.

5)

I ricorsi sono respinti per il resto.

6)

Nella causa T-101/05, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

7)

Nella causa T-111/05, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il 90 % delle spese sostenute dalla UCB.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


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