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Document 62007CN0541

Causa C-541/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

GU C 22 del 26.1.2008, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-541/07)

(2008/C 22/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando, con decreto del Ministero dei Trasporti 3 marzo 2004, n. 12078/1343, come interpretato sulla base della circolare 28 luglio 2004, n. 45007/4795 emessa dalla Direzione per la Sicurezza stradale e l'ambiente, l'applicazione in generale sui finestrini degli autoveicoli di pellicole per vetri legalmente prodotte e/o commercializzate sul mercato di altri Stati membri dell'Unione europea, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Dopo aver ricevuto un reclamo, la Commissione ha esaminato la normativa greca che vieta di applicare pellicole per vetri sul parabrezza e in generale sui finestrini degli autoveicoli.

2.

La Commissione ritiene che il divieto di cui trattasi non ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE e che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, esso debba essere esaminato alla luce degli artt. 28 e 30.

3.

Tale divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci, contraria alle disposizioni dell'art. 28 CE, dato che, di fatto, costituisce un ostacolo al commercio in Grecia di tali pellicole, che vengono legalmente prodotte e commercializzate negli altri Stati membri.

4.

Inoltre la Commissione rileva che le autorità greche non sono riuscite a produrre prove sufficienti del fatto che il provvedimento era giustificato e altresì proporzionale.

5.

In particolare, non è stato dimostrato che esistano criteri per accertare, nello svolgimento dei controlli, se le pellicole di cui trattasi soddisfano determinati requisiti minimi, secondo quanto affermano le autorità greche.

6.

Di conseguenza la Commissione ritiene che la disposizione legislativa in esame costituisca una violazione dell'art. 28 CE, che non può essere giustificata sulla base dell'art. 30 CE né in base a motivi imperativi di interesse pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.


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