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Document 62007CN0485

Causa C-485/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 5 novembre 2007 — Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas e a.

GU C 22 del 26.1.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 5 novembre 2007 — Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas e a.

(Causa C-485/07)

(2008/C 22/46)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Convenuti: H. Akdas e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80 (1), tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura della decisione n. 3/80 dell'Accordo (2), contenga un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore, cosicché questa disposizione può avere efficacia diretta.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.1.

Se in sede di applicazione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80, occorra in qualche modo tener conto delle modifiche del regolamento n. 1408/71 (3), intervenute dopo il 19 settembre 1980, riguardanti prestazioni speciali a carattere non contributivo.

2.2.

Se al riguardo abbia rilevanza l'art. 59 del Protocollo addizionale (4) dell'Accordo di associazione.

3)

Se l'art. 9 dell'Accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime normativo di uno Stato membro, come l'art. 4a della TW olandese, che determina una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità

in primo luogo, poiché, in tal modo, sarà maggiore il numero di persone di cittadinanza diversa da quella olandese, tra cui un nutrito gruppo di cittadini turchi, a non avere (più) diritto ad un'indennità per il fatto di non risiedere nei Paesi Bassi, rispetto al numero di cittadini olandesi e

in secondo luogo, perché le indennità dei cittadini turchi che risiedono in Turchia sono state revocate dal 1o luglio 2003, mentre quelle spettanti a persone aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE e di paesi terzi, sempre che tali persone permangano nel territorio dell'Unione europea, sono revocate (gradualmente) solo a partire dal 1o gennaio 2007.


(1)  Decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

(2)  Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato a Ankara il 12 settembre 1963 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, pag. 3865).

(3)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(4)  Protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).


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