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Document 62022CN0652

Causa C-652/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Croazia) il 18 ottobre 2022 — Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

GU C 482 del 19.12.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 482/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Croazia) il 18 ottobre 2022 — Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

(Causa C-652/22)

(2022/C 482/16)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Parti

Ricorrente: Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș.

Convenuta: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 76 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in combinato disposto con l'articolo 36 della medesima direttiva, consenta all’ente aggiudicatore di prendere in considerazione documenti prodotti dall'offerente per la prima volta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, documenti che non erano inclusi nell'offerta iniziale e che comprovano circostanze non menzionate dall'offerente nell'offerta iniziale.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 76 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con l'articolo 36 della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, a seguito dell'annullamento della prima decisione di selezione e dopo il rinvio del caso all'ente aggiudicatore affinché proceda nuovamente all’esame e alla valutazione delle offerte, l'ente aggiudicatore chieda all'operatore economico di produrre documenti integrativi comprovanti il rispetto delle condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, documenti che non erano inclusi nell'offerta iniziale, come un elenco dei lavori realizzati, integrato da un riferimento il quale non compariva nell’elenco iniziale dei lavori e che quindi non faceva parte dell'offerta iniziale.

3.

Se l’articolo 76 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con l'articolo 36 della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, a seguito dell'annullamento della prima decisione di aggiudicazione e dopo il rinvio del caso all'ente aggiudicatore affinché proceda nuovamente all’esame e alla valutazione delle offerte, l'operatore economico fornisca all'ente aggiudicatore documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, documenti che non erano inclusi nell'offerta iniziale, come un elenco dei lavori realizzati, integrato da un riferimento il quale non compariva nell’elenco iniziale dei lavori e che quindi non faceva parte dell'offerta iniziale.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 243.


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