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Document 62022CN0434

Causa C-434/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2022 — AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, con l’intervento di Valsts meža dienests

GU C 359 del 19.9.2022, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 30 giugno 2022 — AS Latvijas valsts meži / Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, con l’intervento di Valsts meža dienests

(Causa C-434/22)

(2022/C 359/53)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa (Lettonia)

Parti

Ricorrente: AS Latvijas valsts meži

Resistenti: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs

Con l’intervento di: Valsts meža dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se nella nozione di «progetto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) e della fauna selvatiche, rientrino anche le attività svolte in un’area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell’infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti dalla normativa applicabile.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se si debba ritenere che le attività che si svolgono in un’area forestale per garantire la manutenzione degli impianti dell’infrastruttura forestale antincendio in tale area, conformemente ai requisiti fissati in materia antincendio dalla normativa applicabile, costituiscano, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), un progetto direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cosicché, in relazione a tali attività, non occorra effettuare la procedura di valutazione relativa alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, se dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, derivi l’obbligo di procedere parimenti ad una valutazione di tali piani e progetti (attività) che, non essendo direttamente connessi e necessari alla gestione della zona speciale di conservazione, possono avere incidenze significative sulle zone di conservazione di importanza europea (Natura 2000), e che sono tuttavia realizzate in adempimento della normativa nazionale al fine di garantire le esigenze di protezione e lotta contro gli incendi boschivi.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se tale attività possa essere proseguita e completata prima dell’espletamento del procedimento di valutazione ex post delle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000).

5)

In caso di risposta affermativa alla terza questione pregiudiziale, se le autorità competenti siano obbligate, al fine di evitare possibili incidenze significative, a richiedere la riparazione del danno e ad adottare misure, laddove nel corso del procedimento di valutazione relativo alle zone speciali di conservazione di importanza europea (Natura 2000) non sia stata valutata l’importanza delle incidenze.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.

(2)  GU 1992, L 206, pag. 7.


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