EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE5168

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri» [COM(2017) 648 final/2 — 2017/0290(COD)]

EESC 2017/05168

GU C 262 del 25.7.2018, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/52


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri»

[COM(2017) 648 final/2 — 2017/0290(COD)]

(2018/C 262/09)

Relatore:

Stefan BACK

Consultazione

Parlamento europeo, 29.11.2017

Consiglio europeo, 04.12.2017

Base giuridica

Art. 91, par. 1, del TFUE

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sezione

05.04.2018

Adozione in sessione plenaria

19.04.2018

Sessione plenaria n.

534

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

159/1/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE appoggia l'iniziativa volta a mettere al passo coi tempi la direttiva 92/106/CEE (in appresso, «la direttiva») al fine non solo di rendere il concetto di trasporto combinato più efficiente e attraente, ma anche di aumentare la sostenibilità dei trasporti, in linea con gli obiettivi definiti nel Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti e con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

1.2

Il CESE è favorevole a estendere il campo di applicazione della direttiva alle operazioni nazionali, al fine di ridurre ulteriormente il trasporto su strada.

1.3

Il CESE si compiace inoltre delle iniziative tese a semplificare la direttiva al fine di rendere più attraente il concetto di trasporto combinato e rafforzare la certezza del diritto.

1.4

Il CESE ritiene utile in particolare la semplificazione della delimitazione dei tragitti di trasporto stradale, ivi compresa l'opzione di flessibilità offerta agli Stati membri, che consente l'adattamento alle condizioni locali. Secondo il CESE, tuttavia, il limite del 20 % della distanza tra il punto di carico iniziale e il punto di scarico finale potrebbe condurre a distanze di trasporto stradale ben al di sopra del limite dei 300 km, al di là del quale il Libro bianco sui trasporti del 2011 favorisce un successivo trasferimento modale dal trasporto su strada.

1.5

Per agevolare l'accesso alle informazioni sull'attuazione della direttiva in ogni Stato membro e facilitare la pianificazione delle operazioni di trasporto combinato, il CESE propone che ciascuno Stato membro abbia l'obbligo di rendere disponibili su un apposito sito web tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della direttiva.

1.6

Il CESE approva il chiarimento e la semplificazione introdotti tramite l'elenco esaustivo dei documenti che andrebbero messi a disposizione per il controllo della conformità, nonché mediante la disposizione che consente di presentare tali documenti per via elettronica. Il CESE propone che, ove applicabile, eventuali decisioni nazionali che autorizzano un tragitto stradale più lungo siano incluse tra i documenti da presentare.

1.7

Il CESE approva l'obbligo proposto per gli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti nei terminali di trasbordo, in particolare l'obbligo di coordinare gli investimenti con gli Stati membri limitrofi. Il CESE, tuttavia, dubita che l'obiettivo di una distanza massima di 150 km tra qualsiasi luogo dell'UE e il più vicino terminale sia realistico, tenuto conto della situazione in zone a bassa densità di popolazione e con reti ferroviarie e portuali limitate, e propone pertanto di offrire una chiara opzione di flessibilità.

1.8

A giudizio del CESE, per rafforzare la certezza e accelerare gli effetti degli incentivi per questo tipo di trasporto, le misure di sostegno al trasporto combinato devono essere considerate compatibili con il mercato interno ed essere esentate dall'obbligo di notifica a norma delle regole sugli aiuti di Stato, a condizione che il sostegno sia inferiore a una soglia predefinita.

1.9

Il CESE mette in dubbio l'utilità della disposizione proposta all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, che mira ad escludere la possibilità di prendere in considerazione per operazioni di trasporto combinato talune vie navigabili interne e alcuni tragitti di trasporto marittimo. Il CESE considera detta proposta poco chiara ed esposta a interpretazioni divergenti, e dubita della sua utilità perché criteri di selezione simili, chiaramente basati sull'idea di escludere scelte che non hanno bisogno di essere incoraggiate, non sono stati ritenuti necessari per quanto riguarda il trasporto ferroviario.

1.10

Inoltre, il CESE trova difficile capire il motivo per cui la cosiddetta «esenzione del cabotaggio», di cui all'articolo 4 della direttiva, rimanga invariata. In materia di politica dei trasporti, il CESE fa riferimento in primo luogo alle proposte attualmente in sospeso riguardanti l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada per quanto riguarda il cabotaggio, nonché al dibattito attualmente in corso sull'accesso al mercato e sulla concorrenza, ivi compresi gli aspetti sociali. Il CESE ricorda inoltre il principio generale secondo il quale la prestazione di servizi in un paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore del servizio dovrebbe essere effettuata in via temporanea. A giudizio del CESE, nulla impedisce di adottare una disposizione che preveda che i tragitti stradali nell'ambito di un trasporto combinato siano operazioni di trasporto separate, salvo nei casi in cui l'intera operazione di trasporto è effettuata con un unico autocarro o veicolo combinato che includa la motrice, e che il regolamento (CE) n. 1072/2009 sia applicato a tutte le operazioni di trasporto. L'articolo 4 della direttiva dovrebbe essere modificato in tal senso.

1.11

Il CESE trova sorprendente che le proposte di modifica della direttiva non comprendano la disposizione di cui all'articolo 2 della direttiva vigente, che impone agli Stati membri di liberalizzare le operazioni di trasporto combinato di cui all'articolo 1 da qualsiasi regime di contingentamento e autorizzazione entro il 1o luglio 1993. Nella sua forma attuale, alla luce dell'estensione del campo di applicazione della direttiva, tale articolo potrebbe essere interpretato come se avesse un effetto più ampio di quello probabilmente desiderato, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato. Il CESE suggerisce pertanto di riformulare o sopprimere tale articolo.

1.12

Il CESE prende atto del fatto che la proposta di modificare la direttiva tace sull'applicabilità al trasporto combinato della direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori. Il CESE parte dal presupposto che la direttiva si applicherà anche alle operazioni di trasporto combinato e che ciò vale anche per quanto riguarda la proposta di lex specialis in materia di distacco nel settore dei trasporti su strada presentata dalla Commissione (COM(2017) 278).

1.13

Il CESE sottolinea altresì il notevole potenziale della digitalizzazione ai fini della facilitazione e promozione del trasporto combinato. Alcuni esempi di possibili modi di procedere sono stati menzionati in precedenza. Il potenziale di sviluppo in quest'ambito è considerevole per l'intero settore dei trasporti, ivi compreso il trasporto combinato.

1.14

Per quanto concerne i costi di trasporto relativi a Cipro e Malta, il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare anche la possibilità di una soluzione analoga a quella adottata nel regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio.

2.   Contesto

2.1

L'8 novembre 2017 la Commissione europea ha presentato la seconda parte del pacchetto mobilità, incentrata sulla comunicazione programmatica Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni (COM(2017) 675).

2.2

La seconda parte del pacchetto comprende le seguenti proposte:

una proposta riguardante nuove norme per le emissioni di CO2 di autovetture e furgoni dopo il 2020, con una proposta di revisione del regolamento (CE) n. 715/2007 che prevede norme migliorate in materia di emissioni;

una proposta di revisione della direttiva sui veicoli puliti (2009/33/CE), per rafforzare le disposizioni riguardanti la promozione di appalti pubblici per l'acquisizione di tali veicoli;

una proposta intesa a modificare la direttiva 92/106/CEE in materia di trasporto combinato per promuovere ulteriormente tale sistema e incoraggiare sistemi di trasporto che riducano gli spostamenti su strada;

una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 sull'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, al fine di favorire un'ulteriore apertura di tale mercato e di promuovere trasporti pubblici per autobus più economici, riducendo così l'uso delle autovetture.

Il pacchetto comprende inoltre un piano d'azione sull'infrastruttura per i combustibili alternativi finalizzato a stimolare gli investimenti per la costruzione di tale infrastruttura, facilitando in tal modo la mobilità transfrontaliera nell'UE che utilizza tali combustibili.

2.3

Il pacchetto combina misure orientate all'offerta e alla domanda per instradare l'Europa verso una mobilità a basse emissioni e rafforzare la competitività del suo ecosistema automobilistico e della mobilità, anche allo scopo di offrire una maggiore certezza programmatica e normativa e di stabilire condizioni eque di concorrenza.

2.4

La proposta oggetto del presente parere (in appresso «la proposta») modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017 648) (in appresso «la direttiva»). Essa contiene i seguenti elementi principali:

non è più necessario che il trasporto combinato sia di natura transfrontaliera. La Commissione ritiene che negli Stati membri vi sia un potenziale importante per il trasporto combinato a livello nazionale;

è abolito il requisito della distanza minima per il trasporto non stradale. D'altro canto, una nuova disposizione stabilisce che il trasporto via mare o per vie navigabili interne non può essere preso in considerazione in assenza di alternative;

ogni unità di carico che soddisfa i criteri stabiliti nella norma ISO 6346 o nella ENI 13044, e i veicoli stradali trasportati per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, possono essere utilizzati nel trasporto combinato;

l'attuale norma sulla limitazione del trasporto stradale viene modificata per disporre che il primo e/o l'ultimo tratto stradale nell'UE può essere equivalente al massimo a una linea retta di 150 km o al 20 % della distanza diretta in linea d'aria tra il primo punto di carico e l'ultimo punto di scarico. Questa limitazione non si applica né alle unità di carico vuote, né al trasporto dal punto di prelievo o verso il punto di consegna;

gli Stati membri possono autorizzare distanze più lunghe di quelle indicate al punto precedente per consentire di raggiungere il più vicino terminale con attrezzature e capacità adeguate;

perché il trasporto stradale possa essere accettato come parte di un'operazione di trasporto combinato, l'operatore deve dimostrare che il trasporto rientra in un'operazione di trasporto combinato. La proposta indica quali informazioni devono essere fornite per quanto riguarda l'operazione di trasporto nel suo complesso e le diverse parti della stessa. Non può essere richiesta alcuna ulteriore informazione. Le informazioni possono essere fornite mediante diversi documenti di trasporto, anche in forma elettronica, e deve essere possibile presentare le informazioni nel corso di un controllo su strada;

sono accettate deviazioni debitamente giustificate dal tragitto previsto;

gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie a sostenere gli investimenti richiesti nei terminali di trasbordo, in coordinamento con gli Stati membri confinanti;

ogni Stato membro deve nominare una o più autorità responsabili dell'attuazione della direttiva, che fungano da punto di contatto per le questioni riguardanti l'attuazione;

la proposta impone inoltre agli Stati membri di rispettare un obbligo di comunicazione per quanto riguarda lo sviluppo del trasporto combinato;

l'attuale esenzione dalle norme in materia di cabotaggio rimane valida per quanto riguarda le operazioni di trasporto su strada (tragitti stradali), facenti parte di operazioni di trasporto transfrontaliere tra Stati membri, che si svolgono esclusivamente sul territorio di uno Stato membro. La Commissione giustifica tale esenzione affermando che le consultazioni svolte hanno dimostrato che la disposizione contribuisce a rendere più attraenti le soluzioni di trasporto combinato. La Commissione fa inoltre riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 2/84 (Commissione contro Italia), secondo la quale il trasporto combinato deve essere considerato come un'unica operazione di trasporto internazionale interconnessa;

nelle motivazioni della proposta, la Commissione sottolinea inoltre che la norme in materia di distacco dei lavoratori si applicano al trasporto combinato nazionale così come al cabotaggio. Non vi sono indicazioni chiare, tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni sul distacco di lavoratori e le operazioni di trasporto combinato internazionale.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE appoggia l'iniziativa tesa a mettere al passo coi tempi la direttiva sul trasporto combinato, in modo da accrescere l'efficienza e l'attrattiva dei sistemi di trasporto combinato. L'attuazione delle misure proposte consentirà di rendere i trasporti più sostenibili, di ridurre il trasporto su strada e le emissioni di gas a effetto serra, e contribuirà tanto al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti quanto al rispetto degli impegni assunti dall'UE e dagli Stati membri nel quadro dell'accordo di Parigi.

3.2

Il CESE approva la decisione di ampliare il campo d'applicazione della direttiva includendo le operazioni nazionali che attualmente presentano un potenziale non sfruttato per lo sviluppo del trasporto combinato e, di conseguenza, per la riduzione del trasporto su strada.

3.3

Il CESE rileva inoltre con soddisfazione la semplificazione del quadro normativo per il trasporto combinato, destinata a migliorare la certezza giuridica e a rendere il concetto più accessibile e, di conseguenza, più attraente.

3.4

In tale contesto, risulta particolarmente utile la maggiore chiarezza dei criteri che descrivono la delimitazione dei tratti stradali: i criteri sono semplici, chiari e sembrano non lasciare spazio a interpretazioni divergenti. Il CESE reputa tuttavia che il limite del 20 % della distanza in linea d'aria tra il punto di carico iniziale e il punto di scarico finale possa condurre a distanze di trasporto stradale che siano al di sopra del limite dei 300 km, al di là del quale il Libro bianco sui trasporti del 2011 favorisce un trasferimento modale dal trasporto su strada, in particolare nelle regioni con reti limitate o grandi distanze tra i terminali. Nondimeno, il CESE ritiene che l'interesse generale di rendere i sistemi di trasporto combinato interessanti per gli utenti e il valore aggiunto di una definizione chiara e semplice abbiano la priorità e, pertanto, approva la soluzione proposta.

3.5

Il CESE apprezza inoltre quel quid di flessibilità che concede agli Stati membri di estendere i tratti stradali nella misura necessaria a consentire di raggiungere il più vicino terminale di trasporto che dispone della necessaria capacità operativa per le operazioni di carico o scarico in termini di impianti di trasbordo, capacità del terminale e adeguati servizi di trasporto ferroviario di merci.

3.5.1

Il CESE rileva che il testo sembra lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se la suddetta autorizzazione debba essere concessa mediante una disposizione di applicazione generale o caso per caso. Il CESE sottolinea l'importanza della trasparenza e, pertanto, ritiene che le disposizioni nazionali in materia e, ove applicabili, le decisioni riguardanti casi specifici debbano essere consultabili su un apposito sito web, conformemente al nuovo articolo 9 bis, di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della proposta.

3.6

Al fine di facilitare la pianificazione delle operazioni di trasporto combinato e rendere il concetto più attraente, il CESE propone che tutte le pertinenti informazioni in merito all'attuazione della direttiva in ciascuno Stato membro siano disponibili su un apposito sito web in ciascuno Stato membro, e che una disposizione in tal senso venga introdotta nell'articolo 9 bis, paragrafo 2, della proposta.

3.7

Il CESE approva il chiarimento nell'articolo 3 della proposta per quanto riguarda i documenti da fornire ai fini del controllo di conformità, il divieto di richiedere documentazione supplementare e la possibilità di fornire i documenti per via elettronica. Tale disposizione agevola le operazioni e rafforza la certezza del diritto. Nondimeno, il CESE si chiede se non debba essere disponibile anche una copia della decisione adottata, nei casi in cui un tragitto stradale più lungo sia stato autorizzato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, e tale autorizzazione sia oggetto di una decisione apposita.

3.8

Il CESE rileva con soddisfazione l'accento posto sugli investimenti nei terminali di trasbordo e l'obbligo di coordinare detti investimenti con gli Stati membri confinanti e con la Commissione, allo scopo sia di assicurare una distribuzione geografica equilibrata e sufficiente, in particolare nella rete TEN-T, che di garantire in modo prioritario che nessun luogo dell'UE si trovi a più di 150 km da un terminale di questo tipo. Il CESE dubita tuttavia che tale obiettivo sia realistico in zone a bassa densità di popolazione e dotate di reti ferroviarie e portuali limitate.

3.9

Prima di poter essere concesso, il sostegno al trasporto combinato deve essere notificato alla Commissione europea ed essere necessariamente autorizzato, conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato. A causa della lunghezza delle procedure, molto spesso i beneficiari ricevono l'aiuto a 3 anni dal momento in cui l'autorità pubblica nazionale ha deciso di erogarlo e talvolta, quando è necessario modificare i regimi, rischiano di perdere tutti i benefici. Per ridurre l'incertezza e accelerare il processo, il CESE ritiene che gli aiuti inferiori a una certa soglia, ad esempio il 35 % dei costi totali, debbano essere automaticamente considerati conformi al Trattato ed essere esentati dall'obbligo di notifica.

3.10

Il CESE desidera inoltre richiamare l'attenzione sulle possibilità offerte di sviluppare ulteriormente il trasporto combinato mediante la digitalizzazione. La proposta compie un passo avanti consentendo l'uso di documenti elettronici e la creazione di appositi siti Internet in tutti gli Stati membri.

4.   Osservazioni particolari

4.1

Il CESE osserva che l'articolo 1, paragrafo 2, della proposta esclude dal concetto di trasporto combinato il trasporto su vie navigabili interne o il trasporto marittimo per i quali non esista alcuna alternativa equivalente su strada o che siano inevitabili in un'operazione di trasporto sostenibile dal punto di vista commerciale. Questa disposizione sembra essere connessa all'eliminazione di un requisito di distanza minima per le vie navigabili interne e il trasporto marittimo, e rappresenta la traduzione di quanto affermato al considerando 9 del preambolo, secondo cui «sarebbe pertanto utile sopprimere la condizione relativa alla distanza minima, pur mantenendo l'esclusione di determinate operazioni come quelle che comprendono spedizioni in alto mare o brevi traversate su traghetti». Il CESE nutre dubbi sia sul merito che sulla formulazione di questa disposizione.

4.1.1

Appare evidente che uno degli effetti del requisito dei 100 km per le vie navigabili interne e il trasporto marittimo, previsto dalla direttiva attuale, è quello di escludere le brevi traversate su traghetti e le spedizioni in alto mare, che vanno distinti dal trasporto marittimo a corto raggio. Ciò deriva dal fatto che il requisito dei 100 km si applica ai trasporti effettuati all'interno dell'UE. La proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è chiaramente destinata ad avere lo stesso effetto.

4.1.2

La disposizione ora proposta sembra tuttavia suscettibile di creare incertezza relativamente al momento in cui essa vada applicata, con il rischio di creare un ostacolo normativo all'attuazione di progetti di trasporto combinato.

Pertanto, il criterio dell'assenza di un'alternativa di trasporto equivalente lascia aperta la questione se l'equivalenza debba essere valutata sulla base del tempo necessario, della lunghezza in chilometri o del costo. Analogamente, il criterio riguardante il fatto di essere «inevitabile in un'operazione di trasporto sostenibile dal punto di vista commerciale» lascia un ampio margine di interpretazione.

4.1.3

Il CESE pertanto mette in dubbio l'utilità della disposizione proposta, in particolare perché simili criteri di selezione, chiaramente basati sull'idea di escludere scelte che non hanno bisogno di essere incoraggiate, non sono stati ritenuti necessari per quanto riguarda il trasporto ferroviario.

4.2

Inoltre, il CESE trova difficile capire il motivo per cui la cosiddetta «esenzione del cabotaggio», di cui all'articolo 4 della direttiva, rimanga invariata. In materia di politica dei trasporti, il CESE intende pertanto fare riferimento in primo luogo alle proposte in sospeso riguardanti l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada per quanto riguarda il cabotaggio e all'attenzione dedicata attualmente all'accesso al mercato e alla concorrenza, ivi compresi gli aspetti sociali. Il CESE, inoltre, ha chiaro in mente il principio generale secondo il quale la prestazione di servizi in un paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore del servizio dovrebbe essere effettuata in via temporanea.

4.2.1

Il CESE prende atto dei due argomenti invocati dalla Commissione a favore della soluzione prescelta. Il primo è che le risposte fornite dalle imprese nel corso delle consultazioni indicano che l'attuale soluzione è considerata utile a rendere attraente il trasporto combinato. L'altro è che un'operazione di trasporto combinato, secondo la definizione fornita dalla direttiva nella sua versione attuale, è da considerarsi come un'unica operazione di trasporto internazionale. A sostegno di questa tesi, la Commissione invoca la giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, la causa 2/84 (Commissione/Italia).

4.2.2

A giudizio del CESE, l'argomento fondato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia è semplicemente basato sul fatto che la Corte è vincolata dalla scelta del legislatore di definire il trasporto combinato in modo da poter essere considerato come un'unica operazione o un unico viaggio. La questione, pertanto, riguarda la decisione del legislatore di considerare l'operazione di trasporto combinato nel suo complesso o come una serie di operazioni diverse nell'ambito di un sistema di trasporto. In ogni caso, il CESE rammenta che, al momento dell'adozione della direttiva, il legislatore ha ritenuto necessario garantire il libero accesso dei trasportatori al mercato per quanto riguarda «i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera».

4.2.3

A giudizio del CESE, nulla impedisce di adottare una disposizione che preveda che i tragitti stradali nell'ambito di un trasporto combinato siano operazioni di trasporto separate e che il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica a tutte le operazioni di trasporto su strada. L'articolo 4 della direttiva dovrebbe essere modificato in tal senso.

4.3

In questo contesto e, in particolare, alla luce del fatto che il campo d'applicazione della direttiva sarà esteso per includere il trasporto combinato, è sorprendente rilevare che la proposta non comprende la disposizione di cui all'articolo 2 della direttiva vigente, che impone agli Stati membri di liberalizzare le operazioni di trasporto combinato di cui all'articolo 1 da qualsiasi regime di contingentamento e autorizzazione entro il 1o luglio 1993.

4.3.1

Con l'estensione del campo d'applicazione della direttiva alle operazioni di trasporto combinato nazionali, questa disposizione si applicherà anche a dette operazioni. La formulazione di tale disposizione è piuttosto generica e potrebbe essere interpretata nel senso di un'esenzione del trasporto combinato dalle norme in materia di accesso alla professione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009, nonché da tutte le limitazioni relative all'accesso al mercato per quanto riguarda il trasporto combinato.

4.3.2

Il CESE parte dal presupposto che tali effetti non siano voluti e propone pertanto di sopprimere questo articolo, oppure di riformularlo al fine di chiarire che l'esenzione da regimi di contingentamento e autorizzazione si applica fatte salve le norme in materia di accesso alla professione o accesso al mercato, con riferimento a ciascun modo di trasporto interessato.

4.4

Il CESE osserva inoltre che la proposta non menziona in alcun modo l'applicabilità della direttiva sul distacco dei lavoratori alle operazioni di trasporto combinato, a eccezione di un riferimento — contenuto nella relazione di accompagnamento — all'applicabilità delle norme specifiche (lex specialis) proposte in materia di distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti su strada. Ciò significherebbe che le norme che disciplinano il distacco dei lavoratori nell'ambito della direttiva 96/71/CE si applicherebbero al trasporto su strada nell'ambito del trasporto combinato nazionale.

4.4.1

Il CESE parte dal presupposto che le norme che disciplinano il distacco dei lavoratori si applicano anche a qualsiasi distacco nell'ambito di un'operazione di trasporto combinato che soddisfi i criteri di cui all'articolo 1 della direttiva 96/71/CE e di cui alla lex specialis proposta, se e quando verrà approvata.

4.5

Il CESE prende atto delle preoccupazioni per i costi che i collegamenti marittimi a lunga distanza impongono alle isole periferiche quali Cipro e Malta e torna a insistere sulla pertinenza, al riguardo, del regime di sostegno istituito tramite il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio per compensare i costi di trasporto rispetto ai prodotti agricoli su alcune isole minori del Mar Egeo. A suo giudizio, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di una soluzione analoga anche per Cipro e Malta.

Bruxelles, 19 aprile 2018.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


Top