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Document 52013AE3456

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione)» COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

GU C 327 del 12.11.2013, p. 42–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/42


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione)»

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD)

2013/C 327/09

Relatore generale: HERNÁNDEZ BATALLER

Il Consiglio, in data 15 aprile 2013, e il Parlamento europeo, in data 16 aprile 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione)

COM(2013) 162 final — 2013/0089 (COD).

Il 16 aprile 2013 l'Ufficio di presidenza ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori del Comitato in materia.

Data l'urgenza dei lavori, alla sua 491a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 luglio 2013 (seduta dell'11 luglio 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha nominato Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER relatore generale e ha adottato il seguente parere con 116 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Tenuto conto dell'indiscutibile valore economico dei marchi d'impresa e del loro effetto positivo sul funzionamento del mercato interno, l'attuale quadro normativo di protezione sovranazionale risulta chiaramente insufficiente. Ciononostante, la proposta di direttiva rappresenta un progresso rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da divergenze normative tra i marchi europei e quelli nazionali.

1.2

Di conseguenza, il Comitato si esprime a favore di un rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti l'utilizzo legittimo di un marchio commerciale, chiede che, nella misura del possibile, si promuova la registrazione dei marchi a livello UE e invita la Commissione europea a sostenere l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) nelle sue funzioni di vigilanza del rispetto di tali diritti.

1.3

In quest'ottica, il diritto dell'Unione riconosce al titolare di un marchio sia il suo utilizzo esclusivo a fini di lucro (ius utendi) sia la facoltà di impedire che tale utilizzo sia compromesso dagli atti di terzi che ne imitino o sfruttino indebitamente i segni distintivi (ius prohibendi). Il Comitato auspica l'adozione di misure preventive e di riparazione nei confronti della pirateria, un fenomeno che causa una perdita di competitività per le imprese europee.

1.4

Tuttavia, la normativa europea vigente non definisce con precisione i termini in cui il titolare di un marchio può avviare le azioni opportune per impedire i summenzionati atti di pirateria.

1.5

In generale, tutto questo processo di armonizzazione dovrebbe sboccare nei prossimi anni in un'uniformazione del diritto dei marchi, con l'approvazione di un codice dei marchi dell'Unione finalizzato a introdurre, fra l'altro, una procedura flessibile, uniforme ed economica che faciliti per gli interessati il ricorso alla registrazione volontaria del marchio commerciale, ponendo fine alle differenze normative che ancora esistono.

1.6

Il Comitato dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel procedimento legislativo di adozione di tutti gli atti riguardanti la proprietà intellettuale; si rammarica pertanto di non essere stato consultato sulla proposta di modifica del regolamento relativo al marchio dell'UE.

1.7

Il Comitato spera che in futuro sia in vigore un regime che garantisca una protezione uniforme ai marchi a vantaggio delle imprese e dei consumatori.

2.   Introduzione

2.1

A livello internazionale, il diritto dei marchi è disciplinato dalla Convenzione per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (1) (nel prosieguo "la Convenzione di Parigi").

2.2

Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi, i paesi cui tale documento si applica si riservano il diritto di concludere separatamente tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.

2.3

Tale disposizione ha costituito la base per l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato dalla conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979 (2). La classificazione di Nizza viene rivista ogni cinque anni da un comitato di esperti.

2.4

Secondo la banca dati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), fra gli Stati membri dell'Unione solo la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta non hanno aderito all'Accordo di Nizza, pur utilizzandone entrambe la classificazione.

2.5

La protezione dei marchi è una questione essenzialmente territoriale e ciò è conseguenza del fatto che un marchio è un diritto di proprietà che protegge un segno in un territorio determinato.

2.5.1

Per quanto riguarda il diritto primario dell'UE, la protezione della proprietà intellettuale è prevista dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.5.2

Inoltre, l'articolo 118 del TFUE stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

2.6

Nell'Unione europea, la protezione dei marchi nazionali coesiste con la protezione dei marchi dell'UE. Il titolare di un marchio nazionale può esercitare i relativi diritti sul territorio dello Stato membro in base alla cui legislazione nazionale è protetto il marchio. Il titolare di un marchio dell'UE può fare lo stesso sul territorio dei 28 Stati membri, dal momento che il marchio è efficace nell'intera Unione.

2.7

Le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi sono state parzialmente armonizzate dalla direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, successivamente codificata come direttiva 2008/95/CE.

2.8

Nel frattempo, per quanto riguarda i sistemi dei marchi nazionali, il regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema unico per la registrazione di diritti unitari aventi pari efficacia in tutta l'UE. In tale contesto, si è conferita all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la responsabilità della registrazione e gestione dei marchi dell'UE.

2.9

Negli ultimi anni, la Commissione ha avviato dibattiti pubblici sulla proprietà intellettuale cui ha partecipato anche il CESE e, nel 2011, ha annunciato la revisione del sistema dei marchi in Europa per modernizzare il sistema sia a livello UE che a livello nazionale, rendendolo complessivamente più efficace, efficiente e coerente.

2.10

Nella sua risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano globale europeo di lotta alla contraffazione e alla pirateria, il Consiglio ha chiesto che fosse rivisto il regolamento n. (CE) 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (3). Il CESE auspica l'introduzione di miglioramenti del quadro giuridico, al fine di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte dell'autorità doganale e di garantire una certezza del diritto adeguata.

2.11

Il sistema europeo dei marchi si basa sui principi di coesistenza e complementarità fra la protezione dei marchi nazionale e quella europea.

2.12

Il regolamento relativo al marchio europeo istituisce un sistema globale in cui si disciplinano tutti gli aspetti del diritto sostanziale e procedurale, mentre la direttiva si limita ad avvicinare soltanto alcune disposizioni del diritto sostanziale, per cui la proposta punta a far sì che le norme sostanziali siano fondamentalmente simili e che almeno le principali disposizioni procedurali risultino compatibili.

2.13

L'obiettivo della proposta è promuovere l'innovazione e la crescita economica rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili e più efficienti per le imprese grazie ai minori costi e alla minore complessità, alla maggiore rapidità, prevedibilità e certezza del diritto.

2.14

La rifusione persegue i seguenti obiettivi concreti:

modernizzare e migliorare le disposizioni vigenti della direttiva modificando le disposizioni obsolete, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti di marchio in termini di portata e di limiti;

conseguire un maggiore ravvicinamento delle legislazioni e procedure nazionali dei marchi al fine di renderle più coerenti con il sistema del marchio dell'UE:

a)

aggiungendo altre norme sostanziali, e

b)

introducendo le norme procedurali principali nella direttiva in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento, in particolare quelle dove le differenze esistenti sono fonte di notevoli problemi per gli utenti, e dove tali allineamenti sono ritenuti indispensabili per creare un sistema armonico e complementare di protezione del marchio d'impresa in Europa;

facilitare la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri e l'UAMI per promuovere la convergenza delle pratiche e lo sviluppo di strumenti comuni, creando una base giuridica per tale cooperazione.

2.15

La proposta di direttiva, da una parte, aggiorna e migliora le disposizioni vigenti per quanto riguarda:

la definizione del marchio, prevedendo la possibilità di registrare marchi che possono essere rappresentati mediante mezzi tecnologici che offrano adeguate garanzie;

i diritti conferiti dal marchio, elencati agli articoli 10 e 11, che riguardano i diritti conferiti fatti salvi i diritti anteriori; i casi di doppia identità; l'uso come denominazione sociale dell'impresa o nome commerciale; l'uso nella pubblicità comparativa; le spedizioni da parte di fornitori commerciali; i prodotti introdotti nel territorio doganale; gli atti preparatori; la limitazione degli effetti del marchio d'impresa.

2.16

D'altra parte, la proposta cerca di ottenere un ravvicinamento del diritto sostanziale mediante la protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; la protezione dei marchi d'impresa con notorietà; ponendo l'accento sul diritto dei marchi d'impresa come oggetto di proprietà, dal momento che possono essere oggetto di cessione di diritti reali; la regolamentazione dei marchi collettivi.

2.17

Per quel che concerne l'armonizzazione delle principali norme procedurali, include la designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi; l'esame d'ufficio; le tasse; la procedura di opposizione; il non uso come difesa in procedimenti di opposizione; la procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità; il non uso come difesa in procedimenti per dichiarazione di nullità.

2.18

Inoltre, la proposta cerca di agevolare la cooperazione tra uffici per completare il quadro giuridico in materia di cooperazione proposto nell'ambito della revisione del regolamento: l'articolo 52 fornisce una base giuridica per agevolare la cooperazione tra l'UAMI e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il CESE accoglie con soddisfazione la proposta di direttiva della Commissione europea, che appare particolarmente opportuna in un contesto economico mondiale caratterizzato da un'elevata competitività e dal rallentamento dell'economia europea.

3.1.1

In questo senso, i marchi d'impresa contribuiscono da una parte a creare valore aziendale e a fidelizzare il cliente, dall'altra a proteggere i consumatori.

3.1.2

Quest'ultimo aspetto riveste un significato particolare, per diverse ragioni:

primo, perché la protezione dei marchi riduce i costi di ricerca da parte dei consumatori;

secondo, perché garantisce loro un livello di qualità coerente, che obbliga il produttore a curare il contenuto del prodotto o del servizio;

terzo, perché richiede investimenti nel miglioramento e nell'innovazione, rafforzando così la fiducia dei consumatori.

3.2

La proposta di direttiva migliorerà l'attuale quadro giuridico delle legislazioni degli Stati membri in modo molto significativo, e questo sotto tre aspetti:

la semplificazione dei sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE, con la conseguente riduzione dei costi e un aumento della celerità dei procedimenti;

la certezza del diritto dovuta a una migliore complementarità fra norme interne e norme sovranazionali in quest'ambito, nonché al coordinamento tra le autorità competenti;

l'aumento del livello di protezione della proprietà intellettuale, ottenuto principalmente mediante il chiarimento del regime relativo ai beni in transito, l'inclusione di nuovi criteri di registrazione come ad esempio i marchi sonori e, tra l'altro, determinate specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche o sulle lingue non UE.

3.3

La proposta inoltre, alla luce dell'evoluzione economica, commerciale e giuridica, contiene novità importanti come la definizione di marchio, che permette contrassegni diversi da quelli grafici e quindi un'identificazione più esatta del marchio stesso, dal momento che è ora autorizzata la registrazione di marchi che possano rappresentarsi con mezzi tecnologici, purché questi offrano garanzie soddisfacenti.

3.4

Appare positivo il tentativo di arrivare a un ravvicinamento del diritto sostanziale, come l'aggiunta di una protezione delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, la protezione dei marchi d'impresa con notorietà e il trattamento dei marchi come oggetto di diritti di proprietà, quali la cessione e certi aspetti essenziali dello sfruttamento commerciale. L'introduzione nella proposta di direttiva di concetti quali i marchi collettivi e i marchi di garanzia è molto importante, sia per le imprese che per i consumatori.

3.5

Infine, l'armonizzazione delle principali norme procedurali è accolta con soddisfazione dal CESE, dal momento che si stabiliscono norme comuni per la designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi, seguendo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia, nonché per l'esame d'ufficio, le procedure di opposizione e la procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità.

3.6

Inoltre, il Comitato giudica positivamente il fatto che il procedimento di elaborazione della proposta di direttiva si sia svolto con un alto livello di pubblicità e partecipazione dei settori interessati della società civile.

3.7

Ciononostante, il Comitato deve sollevare obiezioni sull'oggetto e il contenuto della proposta in esame, fatto salvo quanto può prevedere la proposta di modifica dell'attuale regolamento (CE) n. 207/2009, il quale ha istituito un sistema unico di registrazione dei diritti unitari, e che forma un pacchetto legislativo insieme alla proposta di direttiva.

3.8

In questo senso, il Comitato constata con sorpresa che sulla proposta COM(2013) 161 final del 27 marzo 2013, che modifica il citato regolamento sul marchio dell'UE, non è stato chiesto il suo parere consultivo.

3.9

Dato che si tratta di un atto avente un effetto diretto sul funzionamento del mercato interno (articolo 118 del TFUE) e che incide sul livello della protezione garantita ai consumatori (articolo 169 del TFUE), un'interpretazione contestuale e coerente delle disposizioni dei Trattati che attribuiscono espressamente al Comitato la competenza consultiva in questi ambiti raccomanda un ineludibile coinvolgimento del CESE nel processo legislativo di adozione di tale atto.

3.10

In quest'ottica, il diritto dell'Unione riconosce al titolare di un marchio sia il suo utilizzo esclusivo a fini di lucro (ius utendi) sia la facoltà di impedire che tale utilizzo sia compromesso dagli atti di terzi che ne imitino o sfruttino indebitamente i segni distintivi (ius prohibendi), articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009.

3.11

Tuttavia, la normativa europea vigente non definisce con precisione i termini per l'avvio da parte del titolare del marchio delle azioni opportune per impedire i summenzionati atti.

3.11.1

Anche se la proposta di direttiva amplia significativamente il numero dei casi in cui il titolare del marchio ha la facoltà di vietarne l'uso da parte di terzi (articolo 10), introducendo persino una nuova disposizione riguardante la violazione dei diritti del titolare mediante la presentazione, l'imballaggio o altri mezzi (articolo 11) o l'uso indebito del marchio da parte di un agente o rappresentante del titolare (articolo 13), la determinazione esatta dell'ambito di applicazione del diritto rimane subordinata alle decisioni del giudice competente nel caso in cui l'interessato avvii un procedimento giudiziario.

3.11.2

Per questo, l'esistenza o meno un di rischio di confusione o di appropriazione indebita del marchio protetto da parte di terzi sarà stabilita sulla base della valutazione di ciascun organo giurisdizionale e, nel caso tali fattispecie siano confermate, sarà l'organo stesso a stabilire il risarcimento spettante al titolare, in funzione delle richieste avanzate.

3.11.3

Ne consegue che la proposta di direttiva non garantisce una protezione uniforme dei diritti di sfruttamento detenuti dal titolare del marchio, né dei diritti dei consumatori che rischiano di subire le conseguenze di un utilizzo indebito o fraudolento di un marchio d'impresa.

3.12

Il carattere di complementarità fra il sistema sovranazionale e i sistemi interni di protezione dei diritti del titolare di un marchio comporta quindi un chiaro rischio per gli obiettivi della proposta di direttiva consistenti nella maggiore efficacia e tempestività possibile della suddetta protezione.

3.12.1

Ad esempio, non è garantito il superamento delle divergenze interne dovute a un recepimento scorretto della direttiva 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) per quanto riguarda le misure che garantiscono l'azione di:

cessazione, compresa la possibile distruzione della merce e dei mezzi utilizzati per la sua fabbricazione, oppure l'imposizione di penalità di mora;

indennizzo per i danni o pregiudizi subiti, nonché la possibilità di pubblicare la sentenza al riguardo.

3.12.2

Questa incertezza del diritto sarà aggravata nei casi di violazione dei diritti del titolare di un marchio perpetrata in vari Stati membri.

3.13

Ciò a maggior ragione per il fatto che la stessa proposta di direttiva prevede alcune circostanze che aumentano il grado di complessità della protezione.

3.13.1

Ad esempio, il paragrafo 3 dell'articolo 4 (Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti) stabilisce che "Il marchio d'impresa è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in mala fede" e che "Ogni Stato membro può anche disporre che tale marchio sia escluso dalla registrazione".

3.14

Dato che, secondo la UAMI, l'assenza d'intenzione di utilizzare il marchio esclude l'applicazione della nozione di mala fede, quale autorità stabilirà criteri uniformi tali da permettere ai valutatori competenti di giudicare l'esistenza di altre cause che indichino che si sia agito in mala fede?

3.15

Questa lacuna normativa appare paradossale se si confronta con la nuova disposizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 10 della proposta di direttiva, che rafforza la posizione del titolare di un marchio registrato al fine di evitare che terzi introducano prodotti provenienti da territori non appartenenti all'unione doganale anche senza la loro immissione in libera pratica. Ne risulta che in questo la proposta si discosta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di beni in transito (cause C-446/09 e C-495/09, Philips/Nokia), e invalida qualunque presunzione o prova di buona fede con cui potrebbero agire i terzi in questione (4).

3.16

D'altro canto, la prevenzione e repressione di questo tipo di pratiche commerciali illecite sarebbero chiaramente rafforzate se, nella proposta di direttiva, si stabilisse una base giuridica specifica per consentire alla Commissione europea di intensificare la sua azione mediante la cooperazione con le autorità dei paesi terzi le cui imprese ricorrono in maniera generalizzata e sistematica alle suddette pratiche.

3.17

Non è sufficiente neanche la disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 45 della proposta di direttiva che prevede, in linea generale, che gli Stati membri stabiliscano una procedura amministrativa efficiente e rapida per opporsi dinanzi ai loro uffici alla registrazione di una domanda di marchio d'impresa per i motivi di cui all'articolo 5. Si dovrebbe spiegare più chiaramente la natura di questo procedimento e delimitare con una norma specifica il termine ragionevole in cui le autorità nazionali competenti devono intervenire, coerentemente con quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Diritto ad una buona amministrazione).

3.18

Analogamente, ragioni di efficienza e prevedibilità insite in una protezione sovranazionale dei titolari del diritto di un marchio impongono una revisione del contenuto di altre disposizioni della proposta di direttiva, come l'articolo 44 e l'articolo 52. Il primo di questi prevede l'imposizione di una tassa (generica) supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima classe che deve essere inclusa nella tassa per la richiesta di registrazione iniziale; si dovrebbe fissare un tetto massimo per queste tasse supplementari.

3.19

D'altro canto, per quanto concerne l'articolo 52 che prevede la cooperazione fra gli Stati membri e la UAMI al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti e di ottenere risultati coerenti nell'esame e nella registrazione dei marchi d'impresa, si dovrebbe introdurre una disposizione specifica che, in conformità col disposto del paragrafo 2 dell'articolo 291 del TFUE, conferisca alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un "codice di condotta" vincolante.

3.20

La cooperazione amministrativa fra la UAMI e i rispettivi uffici nazionali deve essere considerata una questione di interesse comune, secondo il disposto dell'articolo 197 del TFUE. In quest'ottica sarebbe particolarmente interessante facilitare lo scambio d'informazioni e funzionari e sostenere programmi di formazione, definendo a tal fine dotazioni finanziarie di natura pubblica.

3.21

In generale, tutto questo processo di armonizzazione dovrebbe condurre nei prossimi anni a un'uniformità del diritto dei marchi, con l'approvazione di un codice dei marchi dell'Unione finalizzato a introdurre, fra l'altro, una procedura flessibile, uniforme ed economica che faciliti per gli interessati il ricorso alla registrazione volontaria del marchio commerciale.

Bruxelles, 11 luglio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, n. 11851.

(2)  Recueil des traités des Nations Unies, vol. 818, n. I-11849.

(3)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(4)  Il paragrafo 5 dell'articolo 10 della proposta di direttiva recita: "Il titolare di un marchio registrato ha anche il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, nel quadro di un'attività commerciale, nel territorio doganale dello Stato membro di registrazione del marchio senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio". Si tratta, in buona sostanza, di stabilire un meccanismo che colpisca la contraffazione di merci al di fuori dell'UE, non consentendo agli interessati di beneficiare della finzione giuridica secondo cui i beni in transito non entrerebbero nel territorio doganale dell'UE.


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