EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1862

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione — COM(2011) 634 definitivo — 2008/0183 (COD)

GU C 43 del 15.2.2012, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 43/94


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

COM(2011) 634 definitivo — 2008/0183 (COD)

2012/C 43/21

Relatore: SOMVILLE

Il Consiglio, in data 17 ottobre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione

COM(2011) 634 definitivo — 2008/0183 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 novembre 2011.

Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta dell'8 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 139 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione, e in particolare l'ampliamento proposto della base giuridica per l'applicazione del programma europeo di aiuto alimentare agli indigenti nel 2012 e 2013. In questo modo, il programma punterebbe al conseguimento degli obiettivi della PAC rafforzando al tempo stesso la coesione sociale dell'Unione. Tale modifica è ancora più importante se si considera che essa si iscrive negli obiettivi della strategia Europa 2020.

1.2

Il CESE condivide la necessità di proseguire l'attuazione del programma e di continuare a finanziarlo, ai livelli attuali, nel quadro del bilancio della PAC per gli anni 2012 e 2013. La solidarietà nei confronti delle categorie svantaggiate è sempre stata un valore difeso dall'Unione nelle sue diverse politiche, e deve continuare a esserlo.

1.3

A giudizio del CESE, tale sostegno è veramente indispensabile dato che, a seguito della crisi economica e finanziaria, i cittadini che beneficiano di tale programma sono in costante aumento.

1.4

Il CESE, in quanto emanazione della società civile, accoglie con favore la proposta, tanto più che la sua attuazione negli Stati membri è affidata a numerosi volontari, membri di organizzazioni umanitarie, i quali non comprenderebbero i motivi di una riduzione del 75 % delle risorse disponibili per il programma tra il 2011 e il 2012, o addirittura di una sua scomparsa nel 2013 dovuta alla mancanza di scorte di intervento. A giudizio del Comitato, tale programma - finanziato da fondi europei - consente di trasmettere un'immagine positiva dell'Unione ai cittadini europei.

1.5

Inoltre il Comitato accoglie con favore la scelta della Commissione di tenere conto di alcune raccomandazioni formulate nel suo precedente parere del gennaio 2011 (1), come quelle relative al mantenimento del finanziamento al 100 % tramite il bilancio della PAC per gli anni 2012 e 2013 e alla possibilità di rimborsare alcune spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni umanitarie.

1.6

Il CESE approva la possibilità concessa agli Stati membri di accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione. In questo modo il sistema non soltanto svolgerà il ruolo di stabilizzatore del mercato interno, ma offrirà anche tutte le garanzie che i prodotti consegnati rispondano agli standard elevati imposti ai produttori europei.

2.   Contesto

2.1

La distribuzione gratuita di alimenti agli indigenti della Comunità ha avuto inizio nel 1986/87, al termine di un inverno particolarmente rigido. I prodotti alimentari, ridistribuiti da associazioni umanitarie nei diversi Stati membri, provenivano da scorte di intervento.

2.2

La scelta di lavorare tramite scorte di intervento, successivamente ufficializzata, ha permesso di puntare a due obiettivi: aiutare gli indigenti dell'Unione e contribuire, al tempo stesso, a ripristinare una certa stabilità dei mercati agricoli.

2.3

Le riforme della PAC che si sono succedute dal 1992 hanno consentito di ridurre notevolmente le scorte di intervento. Tali scorte, inizialmente strutturali, hanno progressivamente assunto un carattere congiunturale. Da qualche anno, ormai, il livello delle scorte non consente più di soddisfare la domanda di assistenza alimentare.

2.4

Già nel 1995, grazie ad un adeguamento del programma, si è riusciti a colmare le carenze di prodotti provenienti dalle scorte di intervento tramite acquisti sul mercato.

2.5

L'allargamento dell'Unione europea ha indotto la Commissione ad adeguare il programma 2009, incrementando la dotazione ad esso destinata.

2.6

Nel 2008, a fronte dell'evoluzione constatata, la Commissione ha lanciato una riflessione sul programma di aiuto alimentare agli indigenti: tale processo ha dato luogo a una proposta di regolamento del Consiglio intesa a conferire un assetto permanente al sistema.

2.7

La proposta apportava una serie di modifiche alle norme esistenti in materia di fonti di approvvigionamento, aumento della gamma di prodotti disponibili, piano di distribuzione triennale, definizione di priorità di intervento da parte degli Stati membri, introduzione progressiva del cofinanziamento, aumento del bilancio disponibile. In sede di Consiglio tale proposta è stata oggetto di una minoranza di blocco.

2.8

Il 17 settembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta modificata che, in parte, teneva conto del parere del PE sulla proposta iniziale (adottato in data 26 marzo 2009): aumento del tasso di cofinanziamento; fissazione di un massimale annuo di 500 milioni di euro per gli aiuti apportati dall'UE; possibilità per gli Stati membri di accordare la preferenza ai prodotti alimentari di origine europea.

2.9

Al Consiglio Agricoltura e pesca del 27 settembre 2010 lo scambio di vedute si è concluso con la conferma della minoranza di blocco.

2.10

Il CESE ha adottato un parere su tale proposta modificata in data 20 gennaio 2011 (2).

2.11

In data 13 aprile 2011 la Corte di giustizia dell'UE ha pronunciato una sentenza (Causa T-576/08) relativa ad un ricorso in annullamento presentato dalla Germania in merito al programma 2009 riguardante la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento a favore degli indigenti dell'Unione. L'annullamento riguarda tutti gli acquisti sul mercato, mentre non vengono rimessi in discussione i quantitativi provenienti dalle scorte d'intervento.

2.12

Di conseguenza, per l'esercizio 2012 la Commissione ha previsto un bilancio fortemente ridotto, poiché vengono presi in considerazione soltanto i prodotti provenienti da scorte di intervento.

2.13

Al Consiglio Agricoltura e pesca del 20 settembre 2011 non è stata raggiunta nessuna maggioranza sufficiente riguardo alla proposta del 17 settembre 2010.

2.14

Anche una nuova proposta modificata, datata 3 ottobre 2011 e presentata al Consiglio Agricoltura e pesca del 20 ottobre 2011, si è scontrata con una minoranza di blocco malgrado le integrazioni apportate alla proposta iniziale. È su questa nuova proposta che il CESE è chiamato a pronunciarsi con urgenza.

3.   La proposta della Commissione

3.1

Per oltre vent'anni l'aiuto alimentare per gli indigenti ha avuto origine nelle scorte di intervento. Se in partenza tali scorte erano adeguate, le riforme successive della PAC hanno permesso di ridurle in misura notevole e, da strutturali, sono ridiventate congiunturali.

3.2

L'obiettivo principale della PAC delle origini, ossia l'aumento della produttività, ha progressivamente perso importanza a favore del concetto di sostenibilità dell'attività agricola, il che comprende anche un migliore adeguamento tra l'offerta e la domanda. Questo nuovo orientamento impone di adattare il quadro giuridico del programma di aiuto alimentare.

3.3

I successivi allargamenti, l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari e, più di recente, la crisi economica hanno determinato un incremento considerevole del fabbisogno. Il numero di indigenti, infatti, è in aumento costante nell'Unione. Nel 2008 oltre 13 milioni di persone hanno beneficiato di questo programma di assistenza, mentre nel 2010 si è arrivati a oltre 18 milioni nei 20 Stati membri di attuazione del programma.

3.4

A seguito di questi diversi sviluppi, anche se il programma attuale continua a essere basato sulla distribuzione di prodotti provenienti dalle scorte d'intervento europee, è prevista la possibilità di effettuare - in via temporanea - degli acquisti sui mercati per colmare le carenze individuate nelle scorte.

3.5

Nell'aprile 2011 la sentenza della Corte di giustizia dell'UE ha annullato le disposizioni del piano di distribuzione per il 2009, il quale prevedeva l'acquisto di derrate sui mercati poiché in quel momento le scorte erano ridotte.

3.6

A seguito di tale sentenza la Commissione, nel regolamento di esecuzione, ha stabilito che per il programma 2012 si possa attingere esclusivamente dalle scorte di intervento. In pratica, con una dotazione di 113 milioni di euro, il programma 2012 disporrà di un bilancio pari a un quarto di quello degli anni precedenti.

3.7

Nella proposta in esame la Commissione tiene conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2011, in cui viene chiesto alla Commissione e al Consiglio di mettere a punto una soluzione provvisoria per gli anni restanti dell'attuale quadro finanziario pluriennale, al fine di evitare una netta diminuzione degli aiuti alimentari e garantire che le persone dipendenti dagli aiuti non si ritrovino in condizioni di povertà alimentare.

3.8

Tale nuova proposta della Commissione si basa su una duplice base giuridica, poiché fa riferimento non soltanto agli articoli del Trattato relativi alla PAC ma anche a quello riguardante la coesione economica e sociale.

3.9

La proposta riprende diversi elementi già presenti in quella del 2010, come ad esempio la possibilità, per gli Stati membri, di accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione oppure di rimborsare alcune spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio attualmente sostenute dagli organismi designati. Tutto questo, beninteso, nei limiti delle risorse disponibili.

3.10

L'introduzione del cofinanziamento, figurante nella proposta iniziale del 2008 e confermata in quella del 2010, non figura più nella nuova proposta. Quest'ultima propone infatti di mantenere il tasso di finanziamento al 100 % a carico del bilancio UE attualmente applicabile al programma. Viene mantenuto anche il massimale annuo di 500 milioni di euro per il contributo finanziario dell'Unione.

4.   Osservazioni generali

4.1

Come ha ricordato il CESE nel suo precedente parere, «il programma per gli indigenti si svolge in 20 Stati membri (…) la distribuzione di derrate alimentari ai beneficiari avviene in collaborazione e con l'aiuto delle ONG.»

4.2

Queste organizzazioni impiegano un gran numero di volontari, ai quali è difficile far capire che, in assenza di un rapido accordo a livello europeo, la loro attività umanitaria si ridurrebbe al 25 % rispetto agli anni precedenti, mentre la necessità di interventi sul campo non è mai stata così forte.

4.3

Le riforme della PAC che si sono succedute dal 1992 hanno fatto sì che le scorte d'intervento riprendessero progressivamente la loro funzione di strumento congiunturale. In futuro l'esito di tali riforme, associato alle prospettive di mercato, dovrebbe dare luogo a scorte limitate, se non addirittura inesistenti in certi periodi a seconda dei prodotti.

4.4

A tale proposito, al fine di porre rimedio all'insufficienza delle scorte, il CESE reputa essenziale che venga presentata al più presto una proposta che consenta agli Stati membri di effettuare acquisti sui mercati per integrare le scorte di intervento. Tale facoltà è ancora più importante, ad avviso del Comitato, a fronte del sempre maggior numero di persone che richiedono l'aiuto alimentare in questione.

4.5

A giudizio del CESE, per evitare una riduzione drastica degli alimenti disponibili nel quadro del programma fino al 2014, anno in cui sono attese delle nuove disposizioni per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è urgente che l'auspicio formulato al punto 4.4 venga rapidamente realizzato.

4.6

Il CESE, che rappresenta la società civile europea nella sua diversità, non riesce a comprendere come l'UE possa ridurre il sostegno a favore degli indigenti specialmente in questo periodo di crisi economica e finanziaria. Si rammenta che il numero di beneficiari del programma era pari a 13 milioni di persone in 18 Stati membri dell'UE nel 2008 e che questo dato ha superato i 18 milioni nel 2010.

4.7

In tale contesto il CESE esprime soddisfazione poiché, nonostante il Consiglio Agricoltura e pesca del 20 ottobre 2011 non abbia raggiunto un consenso su questo punto, la presidenza polacca intende proseguire gli sforzi per trovare una soluzione atta ad scongiurare la riduzione del 75 % dei finanziamenti destinati al programma per il 2012 e il rischio della cancellazione di tale programma nel 2013 dovuta alla mancanza di scorte di intervento sufficienti in quel momento.

4.8

Il CESE esprime grande soddisfazione poiché la proposta, valida - lo ricordiamo - soltanto per il 2012 e 2013, è ormai fondata su una duplice base giuridica: viene infatti stabilito che il programma non è inteso soltanto a realizzare gli obiettivi della PAC, tra cui la garanzia della sicurezza alimentare della popolazione, ma anche a rafforzare la coesione sociale dell'Unione.

4.9

Questi ambiti rientrano appieno nella strategia Europa 2020. Per quanto concerne la coesione sociale, il CESE rammenta il capitolo della strategia dedicato alla lotta contro la povertà. Il diritto a un'alimentazione sufficiente ed equilibrata è alla base di ogni programma di lotta contro l'esclusione.

4.10

Il CESE si compiace che la Commissione abbia reiterato la proposta di consentire il rimborso di talune spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio a carico degli organismi designati. Richiama l'attenzione, tuttavia, sul fatto che questo rimborso sarà dedotto dalla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del programma.

4.11

Come il Parlamento europeo, anche il CESE approva la possibilità concessa agli Stati membri di accordare la preferenza ai prodotti originari dell'Unione nel quadro delle gare d'appalto. Poiché questo sistema di aiuto si prefigge un obiettivo tanto sociale che economico, esso contribuisce alla stabilizzazione del mercato interno; d'altra parte, sarebbe inopportuno che i prodotti destinati al programma non offrissero le garanzie necessarie in materia di rispetto degli standard elevati imposti ai produttori europei.

4.12

Per quanto riguarda il cofinanziamento, il CESE nota con soddisfazione che, contrariamente a quanto stabilito nella precedente proposta di modifica, è stato mantenuto il finanziamento del programma al 100 % dal bilancio UE. Ciò è in linea con una raccomandazione formulata dal CESE nel suo precedente parere. Questo aspetto è ancora più importante se si considera che, con l'attuale crisi economica e finanziaria, alcuni Stati membri, che dispongono di capacità finanziarie più limitate, correrebbero il rischio di non poter cofinanziare il programma se le percentuali proposte nella precedente versione fossero state confermate.

Bruxelles, 8 dicembre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 49.

(2)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 49.


Top