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Document 52009IP0098(01)

Eliminazione della violenza contro le donne Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne

GU C 285E del 21.10.2010, p. 53–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/53


Giovedì 26 novembre 2009
Eliminazione della violenza contro le donne

P7_TA(2009)0098

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne

2010/C 285 E/07

Il Parlamento europeo,

viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104), le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo «Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne» (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo «Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore» (A/RES/57/179), e del 22 dicembre 2003 intitolata «Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne» (A/RES/58/147), le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino (1), e del 10 marzo 2005 sul seguito dato alla quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione (Pechino+10) (2),

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 6 luglio 2006, dal titolo «Studio approfondito su tutte le forme di violenza contro le donne» (A/61/122/Add.1),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata «Itensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne» (A/RES/61/143),

vista la risoluzione 2003/45 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 23 aprile 2003 intitolata «Eliminazione della violenza contro le donne» (E/CN.4/RES/2003/45),

vista la risoluzione dell'Unione interparlamentare adottata dalla 114a Assemblea il 12 maggio 2006 sul ruolo dei parlamenti nella lotta alla violenza contro le donne,

vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne (3),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (4),

vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (5),

vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea (6),

viste le interrogazioni presentate il 1 ottobre 2009 al Consiglio (O-0096/2009 – B7-0220/2009)e alla Commissione (O-0097/2009 – B7-0221/2009) sull'eliminazione della violenza contro le donne,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la piattaforma di azione di Pechino delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la coercizione o la deprivazione arbitraria della libertà,

B.

considerando che la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite ha stabilito che la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato a una situazione in cui l'uomo domina la donna, adotta verso di lei un atteggiamento discriminatorio e le impedisce di realizzarsi pienamente come persona,

C.

considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di diseguaglianza tra donne e uomini, ambito in cui l'Unione europea ha il mandato per intervenire,

D.

considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto dal trattato CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

E.

considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani, segnatamenteil diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva,

F.

considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la partecipazione delle donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del lavoro e può portare le donne all'emarginazione e alla povertà,

G.

considerando che, nelle sue forme estreme, la violenza contro le donne può portare fino al loro assassinio,

H.

considerando che la violenza contro le donne va di pari passo con la violenza contro i bambini ed incide sul benessere psichico e sulle vite di questi ultimi,

I.

considerando che la violenza contro le donne come madri esercita, direttamente e indirettamente, un impatto negativo duraturo sulla salute mentale ed emotiva dei loro figli, e può innescare un ciclo di violenza e di abusi che si perpetua di generazione in generazione,

J.

considerando che la violenza maschile contro le donne è un problema strutturale e diffuso in tutta l'Europa e nel mondo intero, un fenomeno che riguarda le vittime e i loro aguzzini a prescindere dall'età, dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale ed è collegato all'iniqua distribuzione del potere tra donne e uomini nella nostra società,

K.

considerando che i tipi di violenza contro le donne variano nelle diverse culture e tradizioni e che la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti delitti d'onore e i matrimoni forzati sono una realtà nell'Unione europea,

L.

considerando che le situazioni di guerra e di conflitto armato, di ricostruzione postbellica così come di crisi economica, sociale e/o finanziaria aumentano la vulnerabilità delle donne, sia individualmente che collettivamente, dinanzi alla violenza maschile di cui sono vittime, e non dovrebbero essere prese a pretesto per tollerare la violenza maschile,

M.

considerando che la tratta di donne a fini sessuali o per altri scopi costituisce una violazione fondamentale dei diritti umani delle donne e colpisce tanto le singole vittime quanto la società nel suo complesso,

N.

considerando che la tolleranza che l'Europa manifesta nei confronti della prostituzione determina l'intensificarsi della tratta di donne in Europa a fini sessuali, nonché l'aumento del turismo sessuale,

O.

considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di violenza contro le donne nell'Unione europea, il che rende difficile verificare la reale portata del fenomeno e trovare soluzioni idonee al problema,

P.

considerando che il numero di donne vittime della violenza di genere è allarmante,

Q.

considerando che la rappresentazione, spesso distorta e consumistica, della donna trasmessa dai media pregiudica il rispetto della dignità umana,

R.

considerando che, a prescindere dalla dipendenza economica (frequente nel caso delle donne), i fattori importanti che inducono le donne a non denunciare la violenza di cui sono vittime risiedono nella cultura e negli stereotipi della società che considerano la violenza maschile contro le donne come una questione privata o che ritengono che essa sia spesso imputabile alle donne stesse,

S.

considerando che sovente, per una serie di complessi motivi di carattere psicologico, finanziario, sociale e culturale, le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini e sono talora frenate nel farlo talora dalla mancanza di fiducia nei confronti della polizia, del sistema giudiziario e dei servizi sociali e medici,

T.

considerando che il Parlamento ha frequentemente sollecitato l'istituzione di un Anno europeo dell'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne,

U.

considerando che l'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata internazionale dell'eliminazione della violenza contro le donne, e che nel dicembre 2009 il Parlamento europeo ospiterà un seminario internazionale sulla violenza nei confronti delle donne,

V.

considerando che è ormai pressante l'esigenza di creare uno strumento giuridico globale per la lotta contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne in Europa, compresa la tratta delle donne,

1.

esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali di ampia portata per la lotta alla violenza contro le donne, basati su un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza esercitata contro le donne e sugli obblighi imposti agli Stati membri dai trattati internazionali di eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e comprendenti misure concrete volte a prevenire la violenza maschile, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori;

2.

esorta gli Stati membri a sostenere, con appositi programmi e finanziamenti nazionali, gli organismi e le organizzazionidi volontariato che forniscono accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenze, anche ai fini del loro reinserimento nel mercato del lavoro recuperando così pienamente la loro dignità umana;

3.

chiede alla Commissione di sottoporre al Parlamento e al Consiglio un piano strategico dell'Unione europea mirato e più coerente per combattere tutte le forme di violenza contro le donne, come dichiarato nella comunicazione della Commissione del 1o marzo 2006 intitolata «Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010» (COM(2006)0092), di inserire nel suo programma d'azione 2011-2016 per le pari opportunità tra uomini e donne provvedimenti per combattere la violenza alle donne e misure concrete volte a prevenire tutte le forme di violenza, a proteggerne le vittime e a perseguirne gli autori, di garantire la realizzazione di un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza maschile contro le donne in tutti i settori delle sue politiche, nonché di vigilare affinché le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea rispondano in modo coordinato, impegnato e coerente alla necessità di sradicare tale violenza;

4.

esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di adottare nuove misure per combattere la violenza contro le donne;

5.

chiede alla Commissione di organizzare una conferenza speciale ad alto livello, cui parteciperanno rappresentanti degli organi politici, della società civile, di organizzazioni sociali ed istituzionali, con l'obiettivo di contribuire ad un processo di sviluppo di politiche più coerenti di lotta a tutte le forme di violenza contro le donne;

6.

chiede all'Unione europea di garantire il diritto all'assistenza e al sostegno per tutte le vittime della violenza, ivi compresa la tratta di esseri umani, indipendentemente dalla loro nazionalità, e di assicurare la protezione delle donne vittime di violenza domestica il cui status giuridico potrebbe dipendere dal loro partner;

7.

chiede all'Unione europea di istituire meccanismi tali da assicurare che tutte le misure legislative e le politiche volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani comprendano l'analisi del fenomeno nella sua dimensione di genere, e di affrontare le cause profonde della violenza attraverso misure preventive quali sanzioni, azioni nel campo dell'istruzione e campagne di sensibilizzazione;

8.

fa presente di essere tuttora in attesa dei risultati dello studio della Commissione sulla legislazione in materia di violenza di genere e di violenza contro le donne;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità e dalla natura del loro coinvolgimento in indagini di polizia;

10.

esorta il Consiglio e la Commissione a istituire una base giuridica chiara per la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la tratta;

11.

invita la Commissione ad avviare l'elaborazione di una proposta di direttiva globale sull'azione di prevenzione e di lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agire per affrontare le cause della violenza contro le donne, in particolare mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme che tale violenza può assumere;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere un'azione concertata, comprendente campagne di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e strategie che consentano di modificare, tramite l'istruzione e i media, gli stereotipi sociali sulle donne, e a promuovere lo scambio di buone prassi;

14.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani a livello internazionale, in particolare nel contesto degli accordi d'associazione bilaterali e degli accordi commerciali internazionali in vigore o in corso di negoziazione;

15.

deplora, in tale contesto, l'assenza di una significativa dimensione di genere nelle valutazioni obbligatorie dell'impatto sulla sostenibilità che sono effettuate prima della conclusione di tali accordi, per non dire dell'assenza di qualsiasi riconoscimento del problema della violenza sessuale, così come lamenta la mancanza di un insieme di strumenti per analizzare l'impatto in termini di genere, e invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta per risolvere questo problema;

16.

invita gli Stati membri a tenere debito conto delle circostanze specifiche relative a determinate categorie di donne che sono particolarmente vulnerabili alla violenza, come le donne appartenenti a minoranze, le donne migranti, le donne rifugiate, le donne che vivono in uno stato di povertà in comunità rurali o isolate, le donne in carcere o in altri istituti, le ragazze, le donne omosessuali, le donne disabili e le donne in età avanzata;

17.

esorta gli Stati membri a rafforzare le azioni di prevenzione della violenza di genere fra i giovani attraverso interventi educativi mirati e una migliore collaborazione fra gli attori e i diversi ambiti interessati al fenomeno quali le famiglie, la scuola, lo spazio pubblico e i media;

18.

invita la Commissione ad affrontare anche la dimensione internazionale della violenza contro le donne nel contesto del suo lavoro sulla responsabilità sociale delle imprese, soprattutto per quanto riguarda le imprese europee che operano nelle zone di trasformazione per l'esportazione («zone franche industriali»);

19.

sottolinea l'importanza di una formazione appropriata per coloro che operano a contatto con le donne vittime della violenza maschile, compresi i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di quelle preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, i tribunali, i servizi sociali, medici e legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;

20.

chiede l'istituzione di meccanismi atti ad agevolare, per le donne che sono vittime della violenza di genere e delle reti della tratta, l'accesso a un'assistenza legale gratuita che consenta loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione; insiste sulla necessità di migliorare la collaborazione tra gli operatori della giustizia e lo scambio delle migliori pratiche nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere, nonché di trovare i mezzi per eliminare gli ostacoli al riconoscimento degli atti giuridici in altri Stati membri, ivi comprese le condanne per reati di violenza di genere e le misure restrittive adottate nei confronti degli autori delle violenze;

21.

valuta positivamente l'istituzione, in alcuni Stati membri, di tribunali che hanno competenza specifica per la violenza contro le donne, e invita tutti gli Stati membri a portare avanti tale iniziativa;

22.

chiede che, nell'ambito del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), sia attribuito un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere;

23.

esorta gli Stati membri a introdurre un sistema coerente per il rilevamento di dati statistici sulla violenza contro le donne, con particolare attenzione alla violenza contro le minorenni e compresi gli omicidi commessi nel contesto di violenze all'interno della famiglia o tra persone intime, in stretta cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di ottenere dati confrontabili sulla violenza contro le donne in tutto il territorio dell'Unione europea;

24.

esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, anche all'interno del matrimonio e di rapporti intimi non ufficializzati e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose o a tradizioni come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti «delitti d'onore» e le mutilazioni genitali femminili;

25.

constata che alcuni Stati membri hanno messo in atto strategie volte a far riconoscere come reato la violenza sessuale all'interno della coppia, e specificamente la violenza coniugale; invita gli Stati membri a esaminare i risultati di queste strategie al fine di favorire uno scambio di buone prassi a livello paneuropeo;

26.

invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per far cessare le mutilazioni genitali femminili; ricorda che gli immigrati che risiedono nella Comunità devono essere consapevoli del fatto che la mutilazione genitale femminile costituisce un grave attentato alla salute della donna e una violazione dei diritti umani; invita gli Stati membri ad applicare specifiche disposizioni di legge concernenti le mutilazioni genitali femminili, ovvero ad adottare tali disposizioni e a perseguire chiunque pratichi mutilazioni genitali;

27.

invita l'Unione europea a garantire a tutte le vittime della violenza maschile contro le donne il diritto all'assistenza e al sostegno;

28.

esorta gli Stati membri ad esaminare con urgenza le gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne rom, a punire i colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime della sterilizzazione forzata;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(3)  GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.

(4)  GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.

(5)  GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2009)0161.


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