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Document 51998AP0505

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 719/96/CE che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (CALEIDOSCOPIO) (C4-0654/98 98/0283(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

GU C 98 del 9.4.1999, p. 226 (FI, SV)

51998AP0505

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 719/96/CE che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (CALEIDOSCOPIO) (C4-0654/98 98/0283(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0226


A4-0505/98

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 719/96/CE che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (CALEIDOSCOPIO)(C4-0654/98 - 98/0283(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0654/98 - 98/0283(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ((Processo verbale della seduta del 9 ottobre 1998, parte II, punto 8 b).)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0539 ((GU C 319 del 16.10.1998, pag. 14.)),

- vista la proposta modificata della Commissione COM(98)0608 ((GU C 372 del 2.12.1998, pag. 30.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

- visto l'articolo 68 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0505/98),

1. approva la posizione comune;

2. invita il Consiglio ad adottare definitivamente e nei tempi più brevi l'atto, in conformità di tale posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1 del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

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