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Document 32022R2192

Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 novembre 2022 che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

PE/52/2022/REV/1

GU L 292 del 11.11.2022, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2192/oj

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2022

che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. A seguito dell'aggressione, la Commissione ha sospeso le convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione tra l'Unione e, rispettivamente, la Russia o la Bielorussia e, se del caso, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione ha imposto una serie di nuove sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia.

(2)

L'aggressione militare russa ha interrotto l'attuazione di tredici programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dallo strumento europeo di vicinato (ENI) istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) tra nove membri Stati che ospitano l'autorità di gestione di un programma e Ucraina, Repubblica di Moldova, Russia e Bielorussia.

(3)

La natura fraudolenta delle elezioni presidenziali dell'agosto del 2020 in Bielorussia e la violenta repressione delle proteste pacifiche avevano già determinato una ricalibrazione dell'assistenza dell'Unione alla Bielorussia a seguito delle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020.

(4)

In seguito all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione e le sue regioni orientali in particolare, nonché le parti occidentali dell'Ucraina e la Repubblica di Moldova stanno facendo fronte a un consistente afflusso di sfollati. Tale afflusso rappresenta un'ulteriore sfida per gli Stati membri e altri paesi confinanti con l'Ucraina, che potrebbe diffondersi ulteriormente ad altri Stati membri, in particolare in un momento in cui le loro economie si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19.

(5)

Inoltre, due programmi di cooperazione transnazionale sostenuti dall'ENI e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ossia il programma Interreg per la regione del Mar Baltico con la partecipazione della Russia e il programma transnazionale per il Danubio con la partecipazione di Ucraina e Repubblica di Moldova, sono stati interrotti in maniera notevole dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina o, per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, dai flussi di sfollati provenienti dall'Ucraina derivanti direttamente da tale aggressione.

(6)

A seguito delle notifiche della sospensione delle convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione con la Russia e la Bielorussia, l'attuazione di qualsiasi programma e progetto con tali paesi è sospesa. È necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI e dal FESR, anche in caso di risoluzione della rispettiva convenzione di finanziamento.

(7)

L'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (4). Tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non può essere modificato nella misura necessaria, dato che la sua base giuridica, il regolamento (UE) n. 232/2014, non è più in vigore dal 31 dicembre 2020. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne il proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione in questione nel contesto di uno strumento giuridico distinto.

(8)

Le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova non sono sospese. Tuttavia l'attuazione di tali programmi è notevolmente influenzata dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina verso la Repubblica di Moldova. Al fine di affrontare le sfide per i partner dei programmi, le autorità responsabili dei programmi e i partner dei progetti, è necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione interessati.

(9)

Al fine di alleviare l'onere sui bilanci pubblici derivante dalla necessità di rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e a un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina, la norma in materia di cofinanziamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non si dovrebbe applicare per il contributo dell'Unione.

(10)

La modifica del tasso di cofinanziamento dovrebbe richiedere soltanto la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute e di altre disposizioni procedurali. È necessario che le norme in materia di adeguamenti e revisioni dei programmi siano semplificate per i programmi direttamente interessati dall'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina o da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina. Eventuali potenziali adeguamenti conseguenti, anche dei valori obiettivo degli indicatori, dovrebbero essere consentite in occasione di un adeguamento successivo del programma dopo la fine dell'esercizio contabile.

(11)

Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dovrebbero essere ammissibili a partire dalla data di inizio di tale aggressione, il 24 febbraio 2022.

(12)

Sebbene la gestione dei progetti già selezionati dal comitato congiunto di controllo sia responsabilità dell'autorità di gestione, in alcuni programmi talune modifiche dei progetti devono essere approvate da detto comitato. Al fine di accelerare le modifiche necessarie, è pertanto necessario stabilire che la competenza per la modifica dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno a favore dei progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione spetta esclusivamente alla rispettiva autorità di gestione, senza la previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali modifiche dovrebbero poter riguardare anche, tra l'altro, la sostituzione del beneficiario capofila o qualsiasi modifica del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione. Per quanto concerne i nuovi progetti, l'autorità di gestione dovrebbe essere esplicitamente autorizzata a firmare contratti diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture successivamente al 31 dicembre 2022. Tuttavia tutte le attività dei progetti finanziate dal programma dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2023.

(13)

L'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina ha causato un'inflazione superiore alle previsioni e un aumento inaspettato dei prezzi di fornitura e di costruzione, che congiuntamente incidono sull'attuazione di grandi progetti di infrastrutture nel contesto dei programmi interessati. Per porre rimedio a tale situazione, la quota del contributo dell'Unione assegnata a tali progetti dovrebbe poter superare il massimale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, ossia il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un imprevisto aumento dei prezzi di fornitura e di costruzione.

(14)

Le verifiche svolte dall'autorità di gestione consistono in verifiche amministrative e in loco dei progetti. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, potrebbe non essere più possibile effettuare verifiche in loco dei progetti in Ucraina. Di conseguenza è necessario prevedere la possibilità di effettuare soltanto verifiche amministrative. Inoltre, qualora una componente «infrastrutture» di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, dovrebbe essere possibile per il beneficiario dichiarare la relativa spesa per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che il progetto prima della sua distruzione corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

(15)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, i progetti possono ricevere un contributo finanziario se soddisfano una serie di criteri dettagliati. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, uno o più di questi criteri, in particolare il requisito secondo il quale il progetto deve avere effetti chiari per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale, potrebbero non essere risultati soddisfatti all'inizio di tali perturbazioni o alla chiusura di un determinato progetto. Inoltre la condizione di base che prevede il coinvolgimento di beneficiari appartenenti ad almeno uno degli Stati membri partecipanti e ad almeno uno dei paesi partner partecipanti potrebbe non essere più rispettata. Di conseguenza è necessario stabilire se la spesa possa comunque essere considerata ammissibile nonostante il fatto che talune condizioni per il finanziamento potrebbero non essere più soddisfatte a causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

(16)

A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, numerosi progetti non avranno di fatto un partner appartenente a un paese partner. Per consentire ai beneficiari negli Stati membri di finalizzare le loro attività, è opportuno derogare, in via eccezionale, all'obbligo che prevede che tutti i progetti abbiano almeno un beneficiario di un paese partner e che tutte le attività abbiano effetti e vantaggi effettivi per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

(17)

Gli obblighi di un beneficiario capofila riguardano tutte le attività legate all'attuazione di un progetto. Come conseguenza dell'interruzione dell'attuazione del progetto, l'adempimento dei propri obblighi da parte dei beneficiari capofila potrebbe essere impedito in relazione a un paese partner. Gli obblighi del beneficiario capofila dovrebbero pertanto essere adattati e, ove necessario, limitati all'attuazione dei progetti in relazione agli Stati membri. Ai beneficiari capofila dovrebbe inoltre essere consentito di modificare l'accordo scritto con gli altri partner del progetto e sospendere determinate attività o la partecipazione di determinati partner. Infine i beneficiari capofila dovrebbero essere dispensati dall'obbligo di trasferire i pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione ad altri partner o tale obbligo dovrebbe essere quanto meno adattato.

(18)

Affinché i programmi interessati possano far fronte alle circostanze eccezionali in questione, è necessario consentire che i progetti che affrontano le sfide migratorie siano selezionati senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e debitamente motivati.

(19)

A seguito della sospensione delle convenzioni di finanziamento con i paesi partner, i pagamenti relativi alla partecipazione russa o bielorussa sono stati sospesi. Inoltre in Ucraina le misure straordinarie adottate dalla banca nazionale e la situazione in termini di sicurezza derivante dall'aggressione militare russa nei suoi confronti inibiscono il trasferimento di denaro all'estero. Di conseguenza è opportuno consentire il pagamento diretto delle sovvenzioni dall'autorità di gestione ai beneficiari dei progetti negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non risultano essere sospese.

(20)

I programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI sono tenuti a definire il metodo di conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro. Tale metodo deve essere applicato per tutta la durata dei programmi. A causa delle conseguenze finanziarie ed economiche dell'aggressione militare russa nei confronti dell’l'Ucraina, si registrano fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio. Occorre pertanto prevedere la possibilità di modificare tale metodo.

(21)

In ragione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, le autorità di gestione potrebbero non essere in grado di ricevere bonifici bancari da taluni paesi partner, con conseguente impossibilità di recuperare i debiti dai beneficiari dei progetti situati in tali paesi. Nel caso di un paese partner che ha trasferito parte del suo contributo nazionale all'autorità di gestione, tali importi dovrebbero essere utilizzati per compensare tali debiti. Nel caso di altri paesi partner, gli ordini di recupero relativi a crediti irrecuperabili dovrebbero essere revocati o gestiti dalla Commissione.

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 1299/2013, le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale, devono essere definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Sebbene le condizioni di attuazione dei programmi applicabili che disciplinano tali aspetti possano essere adattate mediante un adeguamento del programma di cooperazione, è necessario prevedere talune deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013 al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni previste per i programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI anche al programma Interreg per la regione del Mar Baltico e al programma transnazionale per il Danubio.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne l'attuazione dei programmi di cooperazione interessati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Il finanziamento previsto nel contesto del presente regolamento è conforme alle condizioni e alle procedure previste dalle misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(25)

Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(26)

Al fine di consentire agli Stati membri di adeguare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione della possibilità di assenza di cofinanziamento rispetto al contributo dell'Unione per l'esercizio contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per tredici programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014 e due programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 elencati nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne perturbazioni nell'attuazione dei programmi a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

2.   Gli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014, elencati nella parte 1 dell'allegato del presente regolamento.

3.   L'articolo 15 del presente regolamento si applica ai programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, elencati nella parte 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«paese partner»: uno qualsiasi dei paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione elencato nell'allegato;

2)

«perturbazioni nell'attuazione dei programmi»: problemi relativi all’attuazione dei programmi dovuti a una delle situazioni seguenti o a una combinazione di entrambe:

a)

la sospensione parziale o totale oppure la risoluzione di una convenzione di finanziamento stipulata con un paese partner a seguito di misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE;

b)

un'aggressione militare nei confronti di un paese partner o flussi consistenti di sfollati in tale paese.

2.   Ai fini degli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

Articolo 3

Cofinanziamento

Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione da parte degli Stati membri o dei paesi partner per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali per gli esercizi contabili che iniziano rispettivamente il 1o luglio 2021, il 1o luglio 2022 e il 1o luglio 2023.

Articolo 4

Programmazione

1.   L'applicazione dell'articolo 3 non richiede una decisione della Commissione che approvi un adeguamento del programma. L'autorità di gestione notifica le tabelle finanziarie rivedute alla Commissione prima della presentazione dei conti annuali per l'esercizio contabile 2021-2022 previa approvazione da parte del comitato congiunto di controllo.

2.   Gli adeguamenti del programma consistenti in modifiche cumulative non superiori al 30 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici o che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica non sono considerati sostanziali e possono quindi essere apportati direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali adeguamenti non richiedono una decisione della Commissione.

3.   Le modifiche cumulative di cui al paragrafo 2 non richiedono alcuna ulteriore giustificazione oltre all'invocazione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e rispecchiano, ove possibile, l'impatto atteso degli adeguamenti apportati al programma.

Articolo 5

Ammissibilità delle spese per progetti che affrontano le sfide migratorie

Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Articolo 6

Progetti

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno ai progetti interessati da tali perturbazioni conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione e senza la previa approvazione del comitato congiunto di controllo.

Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o le modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione.

2.   L'autorità di gestione può firmare contratti, diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture, dopo il 31 dicembre 2022, a condizione che tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludano entro il 31 dicembre 2023.

3.   La quota del contributo dell'Unione destinata a grandi progetti di infrastrutture può superare il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un aumento imprevisto dei prezzi di fornitura e di costruzione a seguito di un'inflazione superiore alle previsioni.

Articolo 7

Funzionamento dell'autorità di gestione

1.   Le verifiche effettuate dall'autorità di gestione possono limitarsi alle verifiche amministrative, laddove non siano possibili verifiche in loco dei progetti. Qualora non sia possibile effettuare alcuna verifica, la relativa spesa non è dichiarata in sede di liquidazione dei conti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una componente «infrastrutture» di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, la spesa corrispondente può essere dichiarata per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che prima della sua distruzione il progetto corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

Articolo 8

Impatto della cooperazione transfrontaliera dei progetti

1.   Nel contesto dell'attuazione di progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera risultanti dai progetti sono valutati in tre fasi:

a)

una prima fase fino alla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi;

b)

una seconda fase a partire dalla data di cui alla lettera a);

c)

una terza fase successiva alla conclusione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

Per quanto concerne la prima e la terza fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner, a condizione che i beneficiari nei paesi partner siano stati in grado di fornire le informazioni pertinenti all'autorità di gestione.

Per quanto riguarda la seconda fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non sono sospese e che non si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b).

2.   L'ammissibilità delle spese nel contesto dei progetti è valutata conformemente al paragrafo 1, per quanto concerne gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera.

3.   Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), i progetti che comprendono una componente «infrastrutture» situata in un paese partner non sono tenuti a rimborsare il contributo dell'Unione qualora non sia possibile adempiere l'obbligo di non subire modifiche sostanziali entro cinque anni dalla chiusura del progetto o entro il periodo di tempo fissato dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9

Partecipazione ai progetti

1.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell’attuazione dei programmi, i progetti in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), può partecipare.

2.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il comitato congiunto di controllo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare.

3.   A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno ai progetti al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner inclusi nella proposta di progetto senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo.

Articolo 10

Obblighi dei beneficiari capofila

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per tutto il loro perdurare, il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a:

a)

assumersi la responsabilità della mancata attuazione della parte di progetto interessata dalle perturbazioni;

b)

garantire che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività stabilite nel contratto e concordate tra tutti i beneficiari;

c)

verificare che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state esaminate da un revisore dei conti o da un funzionario pubblico competente.

2.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro ha il diritto di modificare e adattare unilateralmente l'accordo di partenariato stipulato con gli altri beneficiari.

Tale diritto comprende la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le attività di un beneficiario appartenente a un paese partner, fintantoché persistono le perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

3.   Il beneficiario capofila in uno Stato membro può proporre all'autorità di gestione le modifiche necessarie da apportare al progetto, compresa la ridistribuzione delle attività del progetto tra i restanti beneficiari.

4.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro può chiedere all'autorità di gestione di non ricevere, in tutto o in parte, il contributo finanziario per l'attuazione delle attività del progetto.

Il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a garantire che i beneficiari nei paesi partner ricevano l'importo totale della sovvenzione il più rapidamente possibile e per l'intero ammontare.

5.   Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), il beneficiario capofila in uno Stato membro e l'autorità di gestione, in accordo con l'autorità di audit, possono verificare e accettare una richiesta di pagamento senza una verifica preventiva da parte di un revisore o di un funzionario pubblico competente delle spese dichiarate da un beneficiario situato in un paese partner.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai beneficiari capofila in un paese partner che non si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a).

Inoltre, e per la durata delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, tale beneficiario capofila può altresì chiedere all'autorità di gestione di individuare un altro beneficiario affinché agisca in veste di beneficiario capofila e di effettuare pagamenti diretti ad altri beneficiari del progetto in questione.

Articolo 11

Aggiudicazione diretta

A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, i progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito di un'aggressione militare nei confronti di un paese partecipante possono essere selezionati dal comitato congiunto di controllo senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e debitamente motivati.

Articolo 12

Pagamenti

A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità di gestione può trasferire un contributo finanziario per l'attuazione delle attività di un progetto direttamente a beneficiari del progetto diversi dal beneficiario capofila.

Articolo 13

Uso dell'euro

Il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, come indicato nel programma, può essere modificato retroattivamente a partire dalla data di inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido:

a)

nel mese durante il quale le spese sono state sostenute;

b)

nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte all'esame di un revisore o di un funzionario pubblico competente;

c)

nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila.

Articolo 14

Responsabilità finanziarie, recuperi e rimborso all'autorità di gestione

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, l'autorità di gestione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per perseguire il recupero degli importi indebitamente versati dai beneficiari nei paesi partner o dai beneficiari capofila negli Stati membri o nei paesi partner in conformità con la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'autorità di gestione può decidere di recuperare gli importi indebitamente versati direttamente presso un beneficiario in uno Stato membro senza previo recupero tramite il beneficiario capofila in un paese partner.

3.   L'autorità di gestione prepara e invia lettere di recupero al fine di recuperare gli importi indebitamente versati.

Tuttavia, in caso di risposta negativa o in assenza di reazione da parte dei beneficiari nei paesi partner o del paese partner in cui è stabilito il beneficiario, l'autorità di gestione non è tenuta a portare avanti una procedura amministrativa o a tentare il recupero da un rispettivo paese partner o ad avviare un ricorso giurisdizionale nel paese partner interessato.

L'autorità di gestione documenta la propria decisione di non intraprendere un primo tentativo di recupero. Tale documento è considerato una prova sufficiente della dovuta diligenza esercitata dall'autorità di gestione.

4.   Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a), e il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, quest'ultima può compensare il credito da recuperare con i fondi non utilizzati precedentemente trasferiti dal paese partner all'autorità di gestione.

5.   Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a), e se l'autorità di gestione non è in grado di compensare tale credito conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, quest'ultima può chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione.

Qualora il beneficiario interessato sia soggetto a un congelamento dei beni o a un divieto di messa a sua disposizione, o di erogazione a suo vantaggio, di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, ai sensi di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, l'autorità di gestione è tenuta a chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione. A tal fine l'autorità di gestione cede i suoi diritti nei confronti del beneficiario alla Commissione.

L'autorità di gestione informa il comitato congiunto di controllo in merito a qualsiasi procedura di recupero adottata dalla Commissione.

Articolo 15

Deroghe rispetto al regolamento (UE) n. 1299/2013 applicabile ai programmi transnazionali

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo istituito dal comitato di sorveglianza e che agisce sotto la sua responsabilità può selezionare nuove operazioni anche senza alcun beneficiario appartenente a un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, a condizione che siano individuati gli effetti e i vantaggi transnazionali.

Il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, le operazioni in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, può partecipare all'attuazione dei progetti.

Nel contesto dell'attuazione di operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transnazionale risultanti da tali operazioni sono valutati conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento.

3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno delle operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al proprio diritto nazionale.

Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione.

A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno a favore delle operazioni al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), inclusi nella candidatura.

4.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 10 del presente regolamento si applica ai diritti e agli obblighi dei beneficiari capofila.

5.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di certificazione può effettuare pagamenti direttamente a beneficiari diversi dal beneficiario capofila.

6.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 7 del presente regolamento si applica alle verifiche di gestione condotte dall'autorità di gestione e dai controllori.

7.   In deroga all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 14 del presente regolamento si applica per quanto concerne il recupero di importi indebitamente versati e i rimborsi all'autorità di gestione.

8.   In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 13 del presente regolamento si applica per quanto concerne il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.

9.   Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano a decorrere dalla data in cui i programmi transnazionali interessati subiscono perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fintantoché tali perturbazioni persistono.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).


ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERESSATI PER IL PERIODO 2014-2020

PARTE 1

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014

1.

2014TC16M5CB001 — ENI-CBC Kolarctic

2.

2014TC16M5CB002 — ENI-CBC Carelia-Russia

3.

2014TC16M5CB003 — ENI-CBC Finlandia sudorientale-Russia

4.

2014TC16M5CB004 — ENI-CBC Estonia-Russia

5.

2014TC16M5CB005 — ENI-CBC Lettonia-Russia

6.

2014TC16M5CB006 — ENI-CBC Lituania-Russia

7.

2014TC16M5CB007 — ENI-CBC Polonia-Russia

8.

2014TC16M5CB008 — ENI-CBC Lettonia-Lituania-Bielorussia

9.

2014TC16M5CB009 — ENI-CBC Polonia-Bielorussia-Ucraina

10.

2014TC16M5CB010 — ENI-CBC Ungheria-Slovacchia-Romania-Ucraina

11.

2014TC16M5CB011 — ENI-CBC Romania-Moldova

12.

2014TC16M5CB012 — ENI-CBC Romania-Ucraina

13.

2014TC16M6CB001 — ENI-CBC Bacino del Mar Nero

PARTE 2

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

1.

2014TC16M5TN001 — Programma Interreg per la regione del Mar Baltico

2.

2014TC16M6TN001 — Programma transnazionale per il Danubio

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