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Document 32019R0517

Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/84/2018/REV/2

GU L 91 del 29.3.2019, p. 25–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/517/oj

29.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/25


REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2019

relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il dominio di primo livello (Top Level Domain – TLD) .eu è stato istituito dal regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (4). Dall'adozione di tali regolamenti, il contesto politico e legislativo dell'Unione e l'ambiente e il mercato online sono notevolmente cambiati.

(2)

La rapida evoluzione del mercato TLD e il panorama digitale dinamico necessitano di un ambiente normativo flessibile e adeguato alle esigenze future. Il TLD .eu è uno dei principali TDL geografici (country code TLD – ccTLD). Il TLD .eu è utilizzato dalle istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione, anche per progetti e iniziative europei. Lo scopo del dominio TLD .eu è di contribuire, attraverso la buona gestione, a rafforzare l'identità dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione online, quali il multilinguismo, il rispetto della riservatezza e della sicurezza degli utenti e il rispetto dei diritti umani nonché specifiche priorità online.

(3)

I TLD sono una componente essenziale della struttura gerarchica del sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), che garantisce un sistema interoperabile di identificatori unici, disponibile in tutto il mondo, per qualsiasi applicazione e su qualsiasi rete.

(4)

Il TLD .eu dovrebbe promuovere l'uso delle reti Internet e l'accesso alle stesse, in conformità degli articoli 170 e 171 TFUE, predisponendo una registrazione complementare ai ccTLD esistenti e la registrazione globale dei TLD generici.

(5)

Il TLD .eu, che è un marchio chiaramente e facilmente riconoscibile, dovrebbe offrire un nesso chiaramente identificabile con l'Unione e con il mercato europeo. Dovrebbe inoltre consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell'Unione di registrare un nome di dominio sotto il TLD .eu. L'esistenza di tale nome di dominio è importante per rafforzare l'identità dell'Unione online. Il regolamento (CE) n. 733/2002 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di consentire ai cittadini dell'Unione di registrare un nome TLD .eu, a prescindere dal loro luogo di residenza, a decorrere dal 19 ottobre 2019.

(6)

I nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere assegnati, in funzione della disponibilità, ai soggetti idonei.

(7)

La Commissione dovrebbe promuovere la cooperazione tra il registro, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) e altre agenzie dell'Unione, al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio, incluso il cybersquatting, e fornire procedure amministrative semplici, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(8)

Per garantire una migliore protezione dei diritti delle parti che stipulano un contratto rispettivamente con il registro o con il registrar, le controversie relative ai nomi di dominio nel TLD .eu dovrebbero essere risolte da organismi con sede nell'Unione applicando il diritto nazionale pertinente, fatti salvi i diritti e obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali.

(9)

La Commissione dovrebbe, sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, avendo riguardo all'efficienza sotto il profilo dei costi e della semplicità amministrativa, designare un registro per il TLD .eu. Al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un'identità europea online e promuovere le attività online transfrontaliere, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo ai criteri di ammissibilità e selezione e alla procedura per la designazione del registro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare gli elenchi di nomi di dominio riservati e bloccati dagli Stati membri, stabilire i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro e designare il registro per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire la continuità del servizio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali elenchi dovrebbero essere compilati in funzione della disponibilità dei nomi di dominio tenendo conto dei nomi di dominio di secondo livello già riservati o registrati dagli Stati membri.

(11)

È opportuno che la Commissione stipuli con il registro designato un contratto che dovrebbe comprendere i principi e le procedure dettagliati applicabili al registro per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu. Il contratto dovrebbe avere durata determinata ed essere rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione.

(12)

I principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu dovrebbero essere allegati al contratto concluso tra la Commissione e il registro designato.

(13)

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE.

(14)

Il registro dovrebbe rispettare i principi di non discriminazione e di trasparenza e dovrebbe attuare misure volte a salvaguardare la concorrenza leale, previa autorizzazione della Commissione, in particolare qualora il registro fornisca servizi a imprese con cui è in concorrenza sui mercati a valle.

(15)

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è attualmente responsabile del coordinamento della delega dei codici che rappresentano i ccTLD presso i registri. Il registro dovrebbe stipulare un apposito contratto con l'ICANN che fornisca la delega dei codici per il ccTLD .eu tenendo conto dei principi pertinenti adottati dal Comitato consultivo governativo (Governmental Advisory Committee – GAC).

(16)

Il registro dovrebbe stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e in particolare per garantire che, nel caso di variazione della delega o di altre circostanze impreviste, sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro dovrebbe inviare quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu.

(17)

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR) da adottare dovrebbero essere conformi con la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e tenere conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive. Le procedure ADR dovrebbero rispettare norme procedurali uniformi, in linea con quelle fissate nella «politica uniforme per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di dominio dell'ICANN».

(18)

La politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio .eu dovrebbe prevedere la verifica da parte del registro dei dati ad esso pervenuti, in particolare riguardanti l'identità dei registranti, così come la revoca o il blocco di future registrazioni di nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o altrimenti in contrasto con il diritto di uno Stato membro dal tribunale di uno Stato membro mediante decisione definitiva. Il registro dovrebbe prestare la massima cura nel garantire la correttezza dei dati che riceve e mantiene. La procedura di revoca dovrebbe offrire al titolare di un nome di dominio una ragionevole possibilità di porre rimedio a eventuali violazioni dei criteri di ammissibilità, requisiti di registrazione o debiti insoluti prima che la revoca entri in vigore.

(19)

Un nome di dominio che sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e che sia stato registrato senza diritti o senza un interesse legittimo nel nome dovrebbe, in linea di principio, essere revocato e, se necessario, trasferito al titolare legittimo. Qualora risulti che tale nome di dominio sia stato utilizzato in malafede, dovrebbe sempre essere revocato.

(20)

Il registro dovrebbe adottare politiche chiare intese a garantire l'identificazione tempestiva di registrazioni abusive di nomi di dominio e, se necessario, cooperare con le autorità competenti e altri organismi pubblici nel settore della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione che si occupano in modo specifico di contrastare tali registrazioni, quali le squadre nazionali di pronto intervento informatico (computer emergency response teams– CERT).

(21)

Il registro dovrebbe sostenere le autorità incaricate dell'applicazione della legge nella lotta alla criminalità, attuando misure tecniche e organizzative volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale.

(22)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato in conformità ai principi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Il registro dovrebbe inoltre rispettare i pertinenti principi, orientamenti e norme dell'Unione sulla protezione dei dati, e in particolare i pertinenti requisiti di sicurezza e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e proporzionalità del periodo di conservazione dei dati. Inoltre tutti i sistemi di elaborazione dei dati e tutte le banche dati sviluppati e oggetto di manutenzione dovrebbero integrare sistemi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

(23)

Per garantire un'efficace supervisione periodica, il registro dovrebbe essere sottoposto a una verifica a sue spese almeno ogni due anni da parte di un organismo indipendente, al fine di confermare, mediante una relazione di valutazione della conformità, che sia conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. Il registro dovrebbe presentare la relazione alla Commissione, conformemente al contratto con la Commissione.

(24)

Il contratto tra la Commissione e il registro dovrebbe prevedere procedure per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro, in linea con le istruzioni della Commissione derivanti dalle attività di sorveglianza della Commissione stabilite dal presente regolamento.

(25)

Nelle conclusioni del 27 novembre 2014 sulla governance di Internet, il Consiglio ha ribadito l'impegno dell'Unione a promuovere strutture di governance multipartecipativa basate su una serie coerente di principi globali di governance di Internet. Una governance di Internet inclusiva si riferisce allo sviluppo e all'applicazione di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che modellino l'evoluzione e l'uso di Internet da parte dei governi, del settore privato, della società civile, delle organizzazioni internazionali e della comunità tecnica, i quali agiscono nei loro rispettivi ruoli.

(26)

È opportuno istituire un gruppo consultivo multipartecipativo .eu che svolga un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di rafforzare e ampliare il contributo per una buona governance del registro. Il gruppo dovrebbero riflettere il modello multipartecipativo sulla governance di Internet e i suoi membri, tranne quelli provenienti dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali, dovrebbero essere nominati dalla Commissione in base a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. Il rappresentante proveniente dalle autorità degli Stati membri dovrebbe essere nominato in base a un sistema di rotazione che garantisca sufficiente continuità nella partecipazione al gruppo.

(27)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell'efficacia e del funzionamento del TLD .eu. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle pratiche di lavoro del registro designato e della pertinenza dei compiti del registro. La Commissione dovrebbe inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni periodiche di valutazione in merito al funzionamento del nome TLD .eu.

(28)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), quali sanciti dai trattati, in particolare la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e informazione e la protezione dei consumatori. Si dovrebbero osservare procedure adeguate dell'Unione nel garantire che le disposizioni del diritto nazionale che riguardano il presente regolamento siano conformi al diritto dell'Unione e, in particolare, alla Carta. Il registro dovrebbe chiedere orientamenti alla Commissione in caso di dubbi per quanto riguarda la conformità con il diritto dell'Unione.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la messa in opera di un TLD paneuropeo in aggiunta ai ccTLD nazionali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Al fine di limitare eventuali rischi di perturbazione dei servizi del TLD .eu durante l'applicazione del nuovo quadro normativo, nel presente regolamento sono previste disposizioni transitorie.

(31)

È pertanto opportuno modificare e abrogare il regolamento (CE) n. 733/2002 e abrogare il regolamento (CE) n. 874/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   Il presente regolamento provvede alla messa in opera del dominio di primo livello geografico («ccTLD»). eu e delle sue varianti disponibili in altri caratteri, al fine di sostenere il mercato unico digitale, costruire un'identità dell'Unione online e promuovere le attività online transfrontaliere. Stabilisce altresì le condizioni per tale messa in opera, compresa la designazione e le caratteristiche del registro. Il presente regolamento stabilisce inoltre il quadro giuridico e di politica generale entro il quale deve operare il registro designato.

2.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i ccTLD nazionali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «registro»: l'entità alla quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu, compresa la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi di interrogazione pubblici (public query services) ad essi associati, la registrazione dei nomi di dominio, il funzionamento del registro dei nomi di dominio, il funzionamento dei server dei nomi di TLD del registro e la distribuzione dei file di zona TLD tra i server dei nomi;

2)   «registrar»: una persona fisica o giuridica che, sulla base di un contratto con il registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti;

3)   «protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati»: norme e protocolli a sostegno dell'uso di nomi di dominio scritti in caratteri non ASCII (American Standard Code for Information Interchange);

4)   «banca dati WHOIS»: la raccolta di dati contenente informazioni relative agli aspetti tecnici e amministrativi delle registrazioni del TLD .eu;

5)   «principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu»: regole dettagliate riguardanti il funzionamento e la gestione del TLD .eu;

6)   «registrazione»: una serie di azioni e fasi procedurali, dall'avvio al completamento, compiute dai registrar e dal registro su richiesta di una persona fisica o giuridica al fine di effettuare la registrazione di un nome di dominio per una durata specificata.

CAPO II

MESSA IN OPERA DEL TLD .eu

SEZIONE 1

Principi generali

Articolo 3

Criteri di ammissibilità

La registrazione di uno o più nomi di dominio sotto il TLD .eu può essere richiesta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

b)

una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;

c)

un'impresa stabilita nell'Unione; e

d)

un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.

Articolo 4

Registrazione e revoca dei nomi di dominio

1.   Un nome di dominio è assegnato al soggetto idoneo la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro in modo tecnicamente corretto, come stabilito dalle procedure per le richieste di registrazione in base all'articolo 11, lettera b).

2.   Un nome di dominio registrato non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza con mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.

3.   Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa, senza ricorrere ad un'ADR o a una procedura giudiziaria, per i seguenti motivi:

a)

esistenza di debiti insoluti nei confronti del registro;

b)

mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 3;

c)

mancato rispetto, da parte del titolare del nome di dominio, dei requisiti di registrazione stabiliti in base all'articolo 11, lettere b) e c).

4.   Un nome di dominio può anche essere revocato e, ove necessario, trasferito successivamente ad un'altra parte, a seguito di un'opportuna ADR o di una procedura giudiziaria, in conformità dei principi e delle procedure sul funzionamento del TLD .eu previsti all'articolo 11, qualora tale nome sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale e qualora:

a)

sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; o

b)

sia stato registrato o sia usato in malafede.

5.   Qualora con decisione del tribunale di uno Stato membro un nome di dominio sia considerato diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza a norma del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, il registro blocca tale nome di dominio al momento della notifica della decisione del tribunale e tale nome di dominio è revocato al momento della notifica della decisione definitiva del tribunale. Il registro blocca qualsiasi futura registrazione dei nomi di dominio oggetto di tale provvedimento del tribunale per l'intero periodo di validità della stessa.

6.   I nomi di dominio registrati nel dominio TLD .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti idonei per la registrazione di nomi di dominio TLD .eu.

Articolo 5

Lingue, diritto applicabile e giurisdizione competente

1.   La registrazione dei nomi di dominio è effettuata utilizzando tutti i caratteri delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, in conformità delle norme internazionali disponibili, come consentito dai pertinenti protocolli dei nomi di dominio internazionalizzati.

2.   Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o i diritti e gli obblighi riconosciuti dagli Stati membri o dall'Unione derivanti da strumenti internazionali, né i contratti tra il registro e i registrar né i contratti tra i registrar e i registranti dei nomi di dominio designano, come diritto applicabile, un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri, né designano, come organismo di risoluzione delle controversie, un tribunale, una corte arbitrale o un altro organismo con sede al di fuori dell'Unione.

Articolo 6

Riserva dei nomi di dominio

1.   Il registro può riservare o registrare un certo numero di nomi di dominio considerati necessari per le sue funzioni operative, in conformità del contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2.   La Commissione può chiedere al registro di riservare o registrare un nome di dominio direttamente sotto il TLD .eu per l'uso da parte di istituzioni e organi dell'Unione.

3.   Gli Stati membri, fatti salvi i nomi di dominio già riservati o registrati, possono notificare alla Commissione un elenco di nomi di dominio che:

a)

in base al diritto nazionale non possono essere registrati; o

b)

possono essere registrati o riservati solo al secondo livello dagli Stati membri.

In relazione al primo comma, lettera b), tali nomi di dominio sono limitati a termini relativi a concetti geografici o geopolitici generalmente riconosciuti che interessano l'organizzazione politica o territoriale degli Stati membri.

4.   La Commissione adotta gli elenchi notificati dagli Stati membri mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Registrar

1.   Il registro accredita i registrar secondo procedure di accreditamento ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, preventivamente approvate dalla Commissione. Il registro mette le procedure di accreditamento a disposizione del pubblico in un formato facilmente accessibile.

2.   Il registro applica condizioni equivalenti in circostanze equivalenti in relazione ai registrar .eu accreditati che prestano servizi equivalenti. Il registro fornisce ai registrar informazioni e servizi alle stesse condizioni e della stessa qualità di quelli forniti per i propri servizi equivalenti.

SEZIONE 2

Registro

Articolo 8

Designazione del registro

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro.

2.   La Commissione stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione e il registro, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

3.   La Commissione designa un soggetto come registro a seguito del completamento della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   La Commissione stipula un contratto con il registro designato. Tale contratto specifica le regole, le politiche e le procedure per la prestazione dei servizi da parte del registro e le condizioni secondo cui la Commissione è tenuta a supervisionare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro. Il contratto è limitato nel tempo ed è rinnovabile una volta senza che sia necessario organizzare una nuova procedura di selezione. Il contratto riflette gli obblighi del registro e include i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base agli articoli 10 e 11.

5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se esistono motivi imperativi di urgenza la Commissione può designare il registro mediante atti di esecuzione applicabili immediatamente, in conformità alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 9

Caratteristiche del registro

1.   Il registro è un'organizzazione senza scopo di lucro. Ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio dell'Unione.

2.   Il registro può imporre il pagamento di diritti. Tali diritti sono direttamente connessi ai costi sostenuti.

Articolo 10

Obblighi del registro

Il registro è tenuto a:

a)

promuovere il TLD .eu in tutta l'Unione e nei paesi terzi;

b)

rispettare le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e il contratto di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e in particolare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati;

c)

organizzare, amministrare e gestire il TLD .eu secondo criteri di interesse pubblico generale e garantire in tutti gli aspetti dell'amministrazione e della gestione del TLD .eu qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori;

d)

stipulare un apposito contratto che preveda la delega del codice del TLD .eu, previo accordo della Commissione;

e)

eseguire la registrazione dei nomi di dominio nel TLD .eu qualora richiesto da qualsiasi soggetto idoneo di cui all'articolo 3;

f)

garantire, lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale e fatte salve le opportune garanzie procedurali per i soggetti interessati, che i registrar e i registranti possano risolvere qualsiasi controversia contrattuale con il registro mediante l'ADR;

g)

garantire la disponibilità e l'integrità delle banche dati dei nomi di dominio;

h)

stipulare, a proprie spese e con l'accordo della Commissione, un contratto con un amministratore fiduciario o un altro agente depositario di accertata reputazione con sede nel territorio dell'Unione che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito e inviare quotidianamente al rispettivo amministratore fiduciario o agente depositario una copia elettronica aggiornata del contenuto della banca dati del TLD .eu;

i)

redigere gli elenchi di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

j)

promuovere gli obiettivi dell'Unione in materia di governance di Internet, tra l'altro partecipando a consessi internazionali;

k)

pubblicare in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione i principi e le procedure relativi al funzionamento del TLD .eu stabiliti in base all'articolo 11;

l)

sottoporsi a proprie spese a una verifica da parte di un organismo indipendente almeno ogni due anni, al fine di certificare la conformità al presente regolamento, e inviare i risultati di tali verifiche alla Commissione;

m)

partecipare, su richiesta della Commissione, ai lavori del Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e cooperare con la Commissione per migliorare il funzionamento e la gestione del TLD .eu.

Articolo 11

Principi e procedure relativi al funzionamento del TLD .eu

Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro designato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, contiene i principi e le procedure riguardanti il funzionamento del TLD .eu, in conformità del presente regolamento, compresi i seguenti elementi:

a)

una politica di ADR;

b)

i requisiti e le procedure per le richieste di registrazione, la politica in materia di verifica dei criteri di registrazione, la politica in materia di verifica dei dati dei registranti e la politica in materia di registrazioni speculative dei nomi di dominio;

c)

la politica in materia di registrazione abusiva dei nomi di dominio e la politica per l'identificazione tempestiva dei nomi di dominio registrati e utilizzati in malafede di cui all'articolo 4;

d)

la politica in materia di revoca dei nomi di dominio;

e)

il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale;

f)

le misure volte a consentire alle autorità competenti di accedere ai dati nel registro ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento di reati, come stabilito dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, secondo un sistema adeguato di «pesi e contrappesi»;

g)

le procedure dettagliate per la modifica del contratto.

Articolo 12

Banca dati WHOIS

1.   Il registro istituisce e gestisce, con dovuta diligenza, un servizio di banca dati WHOIS al fine di assicurare la sicurezza, la stabilità e la resilienza del TLD .eu fornendo informazioni di registrazione precise e aggiornate circa i nomi di dominio sotto il TLD .eu.

2.   La banca dati WHOIS contiene informazioni pertinenti circa i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio sotto il TLD .eu e i titolari dei nomi di dominio. Le informazioni sulla banca dati WHOIS non sono eccessive rispetto alla finalità della banca dati. Il registro deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

SEZIONE 3

Sorveglianza del registro

Articolo 13

Supervisione

1.   La Commissione monitora e supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

2.   La Commissione accerta la solidità della gestione finanziaria del registro e il rispetto del presente regolamento e dei principi e delle procedure relative al funzionamento del TLD .eu di cui all'articolo 11. La Commissione può richiedere al registro informazioni a tal fine.

3.   Conformemente alle sue attività di supervisione, la Commissione può trasmettere al registro istruzioni specifiche volte a correggere o migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu.

4.   La Commissione può, se del caso, consultare il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu e altri pertinenti portatori di interessi e può richiedere la consulenza di esperti in merito ai risultati delle attività di supervisione di cui al presente articolo e alle modalità per migliorare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del TLD .eu da parte del registro.

Articolo 14

Gruppo consultivo multipartecipativo .eu

1.   La Commissione istituisce un Gruppo consultivo multipartecipativo .eu. Tale gruppo svolge i compiti seguenti:

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'attuazione del presente regolamento;

b)

fornisce pareri alla Commissione su questioni strategiche relative alla gestione, organizzazione e amministrazione del TLD .eu, comprese le questioni relative alla cibersicurezza e alla protezione dei dati;

c)

fornisce consulenza alla Commissione su questioni relative al monitoraggio e alla supervisione del registro, in particolare per quanto riguarda la verifica di cui all'articolo 10, lettera l);

d)

fornisce consulenza alla Commissione in merito alle migliori prassi per quanto concerne le politiche e le misure intese a contrastare le registrazioni abusive di nomi di dominio, in particolare le registrazioni prive di diritti o legittimi interessi e le registrazioni usate in malafede.

2.   La Commissione tiene in considerazione qualsiasi consulenza fornita dal Gruppo consultivo multipartecipativo .eu nell'attuazione del presente regolamento.

3.   Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è costituito da rappresentanti dei portatori di interessi stabiliti nell'Unione. Detti rappresentanti provengono dal settore privato, dalla comunità tecnica, dalla società civile e dal mondo accademico, nonché dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali. I rappresentanti diversi da quelli provenienti dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali sono nominati dalla Commissione in base a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente, tenendo in massima considerazione il principio della parità di genere.

4.   In deroga al paragrafo 3, il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu può comprendere un rappresentante dei portatori di interessi stabilito al di fuori dell'Unione.

5.   Il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu è presieduto da un rappresentante della Commissione o da una persona nominata da quest'ultima. La Commissione assicura i servizi di segreteria per il Gruppo consultivo multipartecipativo .eu.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Riserva di diritti

L'Unione mantiene tutti i diritti connessi al TLD .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti relativi alle banche dati del registro necessari a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il registro.

Articolo 16

Valutazione e revisione

1.   Entro il 13 ottobre 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu, sulla base, in particolare, delle informazioni fornite dal registro a norma dell'articolo 10, lettera l).

2.   Entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuta, tenendo conto della prassi attuale, se e in che modo il registro debba cooperare con l'EUIPO e con altre agenzie dell'Unione al fine di contrastare le registrazioni speculative e abusive dei nomi di dominio e se e come sia opportuno prevedere procedure amministrative semplici, in particolare per quanto riguarda le PMI. Se necessario, la Commissione può proporre ulteriori misure al riguardo.

3.   Entro il 13 ottobre 2024 la Commissione valuta la possibilità di ampliare i criteri di cui all'articolo 9 e può, se del caso, presentare una proposta legislativa.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni (COCOM) istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   I titolari dei nomi di dominio registrati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 mantengono i loro diritti relativamente ai nomi di dominio esistenti registrati.

2.   Entro il 12 ottobre 2021 la Commissione adotta le misure necessarie a designare il registro e a stipulare un contratto con lo stesso a norma del presente regolamento. Il contratto produce effetti a decorrere dal 13 ottobre 2022.

3.   Il contratto stipulato tra la Commissione e il registro a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 733/2002 continua a produrre effetti fino al 12 ottobre 2022.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 733/2002

All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:

i)

un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

ii)

una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;

iii)

un'impresa stabilita nell'Unione; o

iv)

un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale.».

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 733/2002 e il regolamento (CE) n. 874/2004 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2022.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 ottobre 2022.

Tuttavia, l'articolo 20 si applica dal 19 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 112.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 febbraio 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(8)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).


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