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Document 32017L0845

Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/2842

GU L 125 del 18.5.2017, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/845/oj

18.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/27


DIRETTIVA (UE) 2017/845 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della direttiva 2008/56/CE stabilisce gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti che figurano rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24 della direttiva stessa.

(2)

In base alla valutazione iniziale delle loro acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e nell'ambito del primo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino, nel 2012 gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione una serie di requisiti di buono stato ecologico e i rispettivi traguardi ambientali in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva. La valutazione della Commissione (2) di tali relazioni degli Stati membri, intrapresa in conformità all'articolo 12 di tale direttiva, ha messo in luce l'urgenza di maggiori sforzi degli Stati membri e dell'Unione per conseguire il buono stato ecologico entro il 2020.

(3)

Per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca ulteriormente e al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/56/CE e consenta di giungere a definizioni più coerenti del buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione ha raccomandato che, a livello dell'Unione, i servizi della Commissione e gli Stati membri collaborino per rivedere, potenziare e migliorare la decisione 2010/477/UE della Commissione (3) entro il 2015, al fine di conseguire criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, allo stesso tempo, riesaminare l'allegato III della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e, se necessario, rivederlo, nonché sviluppare orientamenti specifici volti ad assicurare, nel prossimo ciclo di attuazione, un'impostazione delle valutazioni più coerente e uniforme.

(4)

Il riesame dell'allegato III della direttiva 2008/56/CE è necessario per completare il riesame della decisione 2010/477/UE. Inoltre, il rapporto tra l'allegato III della direttiva 2008/56/CE e i descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico elencati nell'allegato I della medesima è solo implicito e, di conseguenza, non sufficientemente chiaro. In un documento di lavoro del 2011 (4) la Commissione ha illustrato i rapporti tra i descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE, gli elementi di cui all'allegato III della medesima e i criteri e gli indicatori fissati nella decisione 2010/477/UE, ma ha potuto fornire una risposta solo parziale dato il loro contenuto intrinseco. È necessario rivedere l'allegato III della direttiva 2008/56/CE per chiarire ulteriormente tali rapporti e agevolare l'applicazione, collegando meglio gli elementi dell'ecosistema e le pressioni e gli impatti antropogenici sull'ambiente marino ai descrittori di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e ai risultati del riesame della decisione 2010/477/UE.

(5)

Nella direttiva 2008/56/CE l'allegato III dovrebbe indicare elementi di valutazione (articolo 8, paragrafo 1) in relazione al buono stato ecologico (articolo 9, paragrafo 1), elementi di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 1), che sono complementari alla valutazione (per esempio, temperatura, salinità), ed elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi (articolo 10, paragrafo 1). La pertinenza di questi elementi varierà secondo la regione e lo Stato membro a causa delle diverse caratteristiche regionali. Ciò significa che gli elementi devono essere passati al vaglio solo se sono ritenuti «elementi e caratteristiche essenziali» o «pressioni e impatti principali» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/56/CE, e se si verificano nelle acque territoriali dello Stato membro.

(6)

È importante garantire che gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva 2008/56/CE siano chiaramente correlati ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della medesima e ai criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3 nonché alla loro applicazione in relazione agli articoli 8, 9, 10 e 11 della medesima. In tale contesto, gli elementi devono essere generici e generalmente applicabili in tutta l'Unione, dal momento che elementi più specifici possono essere stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE o nel contesto della determinazione di una serie di requisiti di buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.

(7)

Nella direttiva 2008/56/CE le tabelle 1 e 2 dell'allegato III dovrebbero contenere un riferimento più chiaro agli elementi relativi allo stato (tabella 1) e agli elementi relativi alle pressioni e ai loro impatti (tabella 2), e collegare direttamente gli elementi contenuti nei rispettivi elenchi ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I e, di conseguenza, ai criteri stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa.

(8)

Nella direttiva 2008/56/CE, al fine di orientare le valutazioni sugli usi delle acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e sulle attività umane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sul relativo monitoraggio di cui all'articolo 11, nella tabella 2 dovrebbe essere incluso un elenco indicativo degli usi e delle attività umane al fine di garantirne una valutazione coerente in tutte le regioni o sottoregioni marine.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/56/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/56/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   L'obbligo di recepire la presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di acque marine.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(2)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE) Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM(2014)97 final del 20.2.2014).

(3)  Decisione della Commissione 2010/477/UE, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (GU L 232 del 2.9.2010, pag. 14).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1255


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antropogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24)

Tabella 1

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi marini

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e per gli articoli 9 e 11

Tema

Elementi dell'ecosistema

Parametri e caratteristiche possibili (nota 1)

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Specie

Gruppi di specie (nota 4) di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi della regione o sottoregione marina

Variazione spaziale e temporale per specie o popolazione:

distribuzione, abbondanza e/o biomassa

struttura in base a età, dimensioni e sesso

tassi di fecondità, sopravvivenza e mortalità/lesioni

comportamento, compresi movimenti e migrazione

habitat delle specie (estensione, idoneità)

composizione per specie del gruppo

1); 3)

Habitat

Tipi generali di habitat nella colonna d'acqua (pelagici) e sul fondo marino (bentonici) (nota 5) o altri tipi di habitat, comprese le comunità biologiche associate in tutta la regione o sottoregione marina

Per tipo di habitat:

distribuzione e estensione degli habitat (e volume, se pertinente)

composizione per specie, abbondanza e/o biomassa (variazione spaziale e temporale)

struttura delle specie per dimensioni e per età (se pertinente)

caratteristiche fisiche, idrologiche e chimiche

Inoltre, per gli habitat pelagici:

concentrazione di clorofilla a

frequenza ed estensione territoriale delle fioriture di plancton

1); 6)

Ecosistemi, comprese le reti trofiche

Struttura, funzioni e processi degli ecosistemi, comprendenti:

caratteristiche fisiche e idrologiche

caratteristiche chimiche

caratteristiche biologiche

funzioni e processi

Variazione spaziale e temporale di:

temperatura e ghiaccio

idrologia (regimi del moto ondoso e delle correnti; risalita di acque profonde, mescolamento, tempo di residenza, apporto di acque dolci; livello del mare)

batimetria

torbidità (limo/carichi sedimentari), trasparenza, suoni

substrato e morfologia del fondo marino

salinità, nutrienti (N, P), carbonio organico, gas disciolti (pCO2, O2) e pH

collegamenti tra habitat e specie di uccelli, mammiferi e rettili marini, pesci e cefalopodi

struttura delle comunità pelagico-bentoniche

produttività

1); 4)

Note relative alla tabella 1

Nota 1:

È fornito un elenco indicativo dei parametri e caratteristiche pertinenti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi, che tengono conto dei parametri soggetti alle pressioni di cui alla tabella 2 del presente allegato e che sono rilevanti per i criteri stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. I particolari parametri e caratteristiche da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione dovrebbero essere fissati conformemente ai requisiti della presente direttiva, con particolare riguardo agli articoli da 8 a 11.

Nota 2:

I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3:

Nella tabella 1 sono elencati solo i descrittori qualitativi di stato 1), 3), 4) e 6) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi basati sulla pressione di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.

Nota 4:

Questi gruppi di specie sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).

Nota 5:

Questi tipi generali habitat sono ulteriormente precisati nell'allegato, parte II, della decisione (UE) 2017/848 della Commissione che definisce i criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico e le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione e che abroga la decisione 2010/477/UE.

Tabella 2

Pressioni antropogeniche, usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso

2a.

Pressioni antropogeniche sull'ambiente marino

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e per gli articoli 9, 10 e 11

Tema

Pressione (Nota 1)

Parametri possibili

Descrittori qualitativi pertinenti di cui all'allegato I (note 2 e 3)

Biologico

Introduzione o diffusione di specie non indigene

Intensità e variazioni spaziali e temporali della pressione nell'ambiente marino e, se pertinente, alla fonte

Per la valutazione dell'impatto ambientale della pressione, selezionare gli elementi e i parametri pertinenti degli ecosistemi dalla tabella 1

2)

Introduzione di patogeni microbici

 

Introduzione di specie geneticamente modificate e traslocazione di specie autoctone

 

Perdita o alterazione di comunità biologiche naturali, dovute all'allevamento di specie animali o alla coltivazione di specie vegetali

 

Perturbazione delle specie (per esempio dove si riproducono, riposano e si nutrono) dovuta alla presenza umana

 

Prelievo di specie selvatiche o mortalità/lesioni a specie selvatiche (causate da pesca commerciale o ricreativa e altre attività)

3)

Fisico

Perturbazioni fisiche del fondo marino (temporanee o reversibili)

6); 7)

Perdita fisica (dovuta a cambiamento permanente del substrato o della morfologia del fondo marino e ad estrazione di substrati del fondo marino)

Cambiamenti delle condizioni idrologiche

Sostanze, rifiuti ed energia

Apporto di nutrienti — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica

5)

Apporto di materiale organico — fonti diffuse e fonti puntuali

Apporto di altre sostanze (ad es. sostanze sintetiche, non sintetiche, radionuclidi) — fonti diffuse, fonti puntuali, deposizione atmosferica, eventi di crisi

8); 9)

Introduzione di rifiuti (rifiuti solidi, compresi i microrifiuti)

10)

Introduzione di suoni antropogenici (impulsivi, continui)

11)

Introduzione di altre forme di energia (compresi campi elettromagnetici, luce e calore)

Introduzione di acqua — fonti puntuali (ad esempio salamoia)

 


2b.

Usi e attività umane presenti nell'ambiente marino o che incidono su di esso

di particolare pertinenza per l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) (solo le attività contrassegnate con * sono pertinenti per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)) e per gli articoli 10 e 13

Tema

Attività

Ristrutturazione fisica di fiumi, coste o fondo marino (gestione delle risorse idriche)

Recupero di terreni

Opere di canalizzazione e altre modifiche dei corsi d'acqua

Opere di difesa costiera e di protezione contro le inondazioni *

Strutture in mare (escluse le strutture di estrazione di petrolio/gas e per le energie rinnovabili) *

Ristrutturazione della morfologia dei fondi marini, compresi il dragaggio e la deposizione dei materiali *

Estrazione di risorse non biologiche

Estrazione di minerali (roccia, minerali metalliferi, ghiaia, sabbia, conchiglie) *

Estrazione di petrolio e di gas, comprese le infrastrutture *

Estrazione di sale *

Estrazione di acqua *

Produzione di energia

Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, del moto ondoso e delle maree), comprese le infrastrutture *

Produzione di energia non rinnovabile

Trasmissione di energia elettrica e comunicazioni (cavi) *

Estrazione di risorse biologiche

Cattura di pesci e molluschi (a scopo professionale, ricreativo) *

Trasformazione di pesci e molluschi *

Raccolta di flora marina *

Caccia e raccolta per altri scopi *

Coltura di risorse biologiche

Acquacoltura marina, comprese le infrastrutture *

Acquacoltura in acque dolci

Agricoltura

Silvicoltura

Trasporti

Infrastrutture dei trasporti *

Trasporti — marittimi *

Trasporti — aerei

Trasporti — terrestri

Usi urbani e industriali

Usi urbani

Usi industriali

Trattamento e smaltimento dei rifiuti *

Turismo e attività ricreative

Infrastrutture per turismo e attività ricreative *

Attività turistiche e ricreative *

Sicurezza/difesa

Operazioni militari (salvo l'articolo 2, paragrafo 2)

Istruzione e ricerca

Ricerca, indagini e attività didattiche *

Note relative alla tabella 2

Nota 1:

La valutazione delle pressioni dovrebbe vertere sui relativi livelli nell'ambiente marino e, se pertinente, sui tassi di immissione (da fonti terrestri o atmosferiche) nell'ambiente marino.

Nota 2:

I numeri in questa colonna si riferiscono alla numerazione dei punti nell'allegato I.

Nota 3:

Nella tabella 2a sono elencati solo i descrittori qualitativi basati sulla pressione: 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) i cui criteri sono fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Tutti gli altri descrittori qualitativi di stato di cui all'allegato I possono essere pertinenti a ciascun tema.»


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