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Document 32013R0733

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 204 del 31.7.2013, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 204 del 31.7.2013, p. 3–6 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; abrogato da 32015R1588

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/733/oj

31.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/11


REGOLAMENTO (UE) N. 733/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (1) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che alcune determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

L’aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal regolamento (CE) n. 994/98 si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L’inserimento di una determinata categoria di aiuti nel regolamento (CE) n. 994/98 o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(3)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all’obbligo di notificagli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti in favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti in favore della tutela dell’ambiente, gli aiuti in favore dell’occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, ma non quelli a favore dell’innovazione. In seguito l’innovazione è diventata una priorità politica dell’Unione nel quadro de «L’Unione dell’innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molte misure di aiuto a favore dell’innovazione hanno inoltre una portata relativamente ridotta e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(5)

Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificarle alla Commissione. Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti concessi alle PMI, ma nel settore della cultura tale esenzione sarebbe di scarsa utilità in quanto i beneficiari sono spesso grandi imprese. Tuttavia, i piccoli progetti relativi alla cultura, alla creazione artistica e alla conservazione del patrimonio, anche se realizzati da grandi imprese, di norma non danno luogo a una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi.

(6)

Le esenzioni nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio potrebbero essere concepite in base all’esperienza della Commissione illustrata negli orientamenti, come per le opere cinematografiche e audiovisive, o elaborate caso per caso. Nel formulare tali esenzioni per categoria, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse dovrebbero riguardare soltanto le misure che costituiscono aiuti di Stato, che dovrebbero in teoria focalizzarsi su misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE» e che l’esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti per cui la Commissione ha già una notevole esperienza. Si dovrebbe inoltre tenere conto della competenza primaria degli Stati membri nel settore della cultura, della tutela speciale di cui gode la diversità culturale a norma dell’articolo 167, paragrafo 1, TFUE, nonché del particolare carattere della cultura.

(7)

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese possono subire danni a causa delle calamità naturali. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.

(8)

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione le misure di aiuto di Stato destinate ad ovviare ai danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a esentare tali aiuti dall’obbligo di notifica solo se sono concessi a favore di PMI. Tuttavia, anche le grandi imprese del settore della pesca possono subire danni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In base all’esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza acquisita.

(9)

Conformemente all’articolo 42 TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del TFUE. L’articolo 42 non si applica alla silvicoltura o ai prodotti non elencati nell’allegato I. Attualmente, a norma del regolamento (CE) n. 994/98, gli aiuti a favore della silvicoltura e della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I possono pertanto beneficiare di un’esenzione soltanto se sono concessi a PMI. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a favore della silvicoltura, compresi gli aiuti contenuti nei programmi di sviluppo rurale e anche quelli che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I qualora, in base all’esperienza della Commissione, le distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(10)

Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2), gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce hanno solitamente effetti limitati sugli scambi tra Stati membri, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(11)

Nel settore dello sport, in particolare nell’ambito delle attività sportive amatoriali, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore dello sport costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono attualmente tenuti a notificarle alla Commissione. Spesso le misure di aiuto di Stato a favore dello sport, specie quelle nell’ambito delle attività sportive amatoriali o quelle di portata limitata, hanno effetti limitati sugli scambi tra Stati membri e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell’esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore dello sport non diano luogo ad alcuna distorsione significativa.

(12)

Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all’esperienza della Commissione, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote quali isole e regioni ultraperiferiche, compresi gli Stati membri insulari regionali e le regioni scarsamente popolate, non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore. Inoltre, è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(13)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore di infrastrutture a banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia (3). In base all’esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un’esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità e che l’infrastruttura sia sviluppata in «aree bianche», che sono zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria [a banda larga o reti di accesso di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità] e dove è improbabile che siano sviluppate nel prossimo futuro, come accennato nei criteri elaborati negli orientamenti. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base, nonché di aiuti per misure individuali di piccola entità che riguardano reti NGA e di aiuti per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga.

(14)

Per quanto riguarda le infrastrutture, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un’attività economica, perché non ci sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark (4). Tuttavia, a condizione che il finanziamento delle infrastrutture costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, gli Stati membri sono tenuti a notificarlo alla Commissione. Per quanto riguarda le infrastrutture, aiuti di importo limitato per progetti infrastrutturali possono rappresentare un modo efficace di sostenere gli obiettivi dell’Unione a condizione che i costi siano ridotti al minimo e che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate. La Commissione dovrebbe pertanto poter esentare gli aiuti di Stato per i progetti infrastrutturali a sostegno degli obiettivi menzionati nel presente regolamento e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020 (5). Vi potrebbe rientrare il sostegno a progetti che comportano reti o strutture multisettoriali per i quali sono necessari aiuto di importo relativamente limitato. Tuttavia, i progetti infrastrutturali possono beneficiare di esenzioni per categoria solo se la Commissione avrà maturato un’esperienza sufficiente per poter definire criteri di compatibilità chiari e rigorosi tali da garantire che il rischio di potenziale distorsione della concorrenza sia limitato e che gli aiuti di notevole entità restino soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(15)

È opportuno pertanto estendere l’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 al fine di includere nuove categorie di aiuti. Tale inclusione non pregiudica la qualifica di una misura come aiuto di Stato per le categorie o i settori in cui gli Stati membri sono già attivi.

(16)

Il regolamento (CE) n. 994/98 prevede, per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, che i massimali siano espressi o in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Tale condizione rende difficile pertanto l’applicazione di un’esenzione per categoria a taluni tipi di misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse con esattezza in termini di intensità o di importi massimi dell’aiuto, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Ciò è dovuto in particolare al fatto che tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli: beneficiari diretti, beneficiari intermedi e beneficiari indiretti. Vista l’importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione, occorrerebbe una maggiore flessibilità per consentire di esentarle dall’obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile, per quanto riguarda tali misure, definire i massimali per una particolare erogazione di aiuti in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a dette misure. I livelli massimi di sostegno statale possono comprendere un elemento di sostegno, che può non essere aiuto di Stato, purché la misura adottata preveda almeno alcuni elementi, che contengono aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che non costituiscono elementi marginali.

(17)

Il regolamento (CE) n. 994/98 impone agli Stati membri di trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da essi attuati che rientrano in un regolamento di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessaria per garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. La loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresentava il mezzo più efficace per garantire la trasparenza al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 994/98. Tuttavia, con l’aumento dei mezzi di comunicazione elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione è un metodo più rapido ed efficace che garantisce una maggiore trasparenza a beneficio delle parti interessate. Pertanto, anziché essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale, tali sintesi dovrebbero essere pubblicate sul sito Internet della Commissione.

(18)

Analogamente, i progetti di regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato conformemente al regolamento (CE) n. 994/98 dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet della Commissione, anziché nella Gazzetta ufficiale, al fine di garantire una maggiore trasparenza e di ridurre l’onere amministrativo e i ritardi di pubblicazione.

(19)

La procedura di consultazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 994/98 prevede che il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, ai fini di una maggiore trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento sia pubblicato sul sito Internet della Commissione nello stesso momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per la prima volta.

(20)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 994/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 994/98 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali»;

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli aiuti a favore:

i)

delle piccole e medie imprese;

ii)

della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;

iii)

della tutela dell’ambiente;

iv)

dell’occupazione e della formazione;

v)

della cultura e della conservazione del patrimonio;

vi)

della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;

vii)

della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;

viii)

della silvicoltura;

ix)

della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell’allegato I del TFUE;

x)

della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

xi)

dello sport;

xii)

dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall’identità del vettore;

xiii)

di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;

xiv)

di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati nel presente paragrafo, punti da i) a xiii) e lettera b), e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i massimali espressi in termini di intensità dell’aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l’intensità o l’ammontare dell’aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;»

3)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.»;

4)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all’articolo 6;»

b)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(3)  Comunicazione della Commissione, intitolata «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [(2003) Racc. I-7747].

(5)  Cfr. raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28) e decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).


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