EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0852

2011/852/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011 , che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2011) 9248] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 335 del 17.12.2011, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; abrog. impl. da 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/852/oj

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/109


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2011

che modifica la decisione 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

[notificata con il numero C(2011) 9248]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/852/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/363/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia (4), è stata adottata per far fronte a una grave recrudescenza della peste suina africana nei suini domestici e selvatici in Sardegna, dove tale malattia è endemica.

(2)

Tale decisione vieta la spedizione dalla Sardegna di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni, carni suine, prodotti a base di carne suina e altri prodotti contenenti carne suina.

(3)

La decisione prevede tuttavia alcune deroghe, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/99/CE, per la spedizione di alcuni prodotti a base di carne suina originari di aziende situate al di fuori delle zone a rischio indicate nell’allegato I della decisione, che soddisfano specifici requisiti in materia di biosicurezza.

(4)

Nelle ultime settimane l’Italia ha informato la Commissione di un notevole aumento del numero dei focolai e dell’estensione territoriale in sette delle otto provincie della Sardegna della peste suina africana, che ha colpito anche grandi aziende suinicole commerciali.

(5)

L’attuale evoluzione della malattia in Sardegna può costituire un pericolo per il patrimonio suino di altre regioni d’Italia e di altri Stati membri, in considerazione dell’immissione sul mercato di carni suine, prodotti a base di carne suina e altri prodotti contenenti carne suina. È quindi necessario estendere le zone a rischio figuranti nell’allegato I della decisione 2005/363/CE a tutta la regione Sardegna. Di conseguenza, dato che le condizioni stabilite nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2005/363/CE non possono più essere soddisfatte, la deroga concessa all’Italia che autorizza la spedizione di carni suine dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna è sospesa. Lo stesso vale per la deroga, di cui all’articolo 6 di detta decisione, che autorizza la spedizione di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2005/363/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2005/363/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 118 del 5.5.2005, pag. 39.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tutto il territorio della Sardegna.»


Top