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Document 32003D0916

2003/916/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

GU L 345 del 31.12.2003, p. 156–157 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/916/oj

32003D0916

2003/916/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0156 - 0157


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003

che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2003/916/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE(1), entrato in vigore il 1o aprile 2003, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE(2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2001/131/CE(3), è parzialmente sospesa la concessione di un aiuto finanziario ad Haiti in conformità delle "misure adeguate" di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(2) La decisione 2001/131/CE, scade il 31 dicembre 2003 e prevede che le misure siano rivedute prima di tale data.

(3) Sebbene il rispetto dei principi democratici non sia ancora stato ristabilito ad Haiti, meritano di essere sostenute le attività a favore della democratizzazione, del potenziamento dello Stato di diritto e del processo elettorale, in particolare a sostegno della missione che è stata assegnata all'Organizzazione degli Stati americani dalle sue risoluzioni 806, 822 e 1959. Occorre attuare ulteriormente le azioni per rafforzare la società civile e il settore privato, lottare contro la povertà, fornire assistenza umanitaria e d'emergenza, nonché le azioni di cui beneficia direttamente la popolazione haitiana,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/131/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 3 è modificato come segue:

i) nel secondo comma le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite da "31 dicembre 2004";

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:"Essa sarà riesaminata regolarmente ed al più tardi entro 6 mesi."

2) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 1/2003 (GU L 141, del 7.6.2003, pag. 25).

(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(3) GU L 48 del 17.2.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2003/53/CE (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 23).

ALLEGATO

Lettera indirizzata al Governo di Haiti

Egregio Signore,

l'Unione europea annette grande importanza all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. I principi della democrazia e dello Stato di diritto, sui quali si basa il partenariato ACP-CE, sono elementi fondamentali dell'accordo e rappresentano la chiave di volta delle nostre relazioni.

Nella lettera del 31 gennaio 2001, l'Unione europea constatava con rammarico che non era ancora stata trovata una soluzione soddisfacente per rimediare alla violazione della legge elettorale haitiana. L'Unione L'ha informata delle misure adeguate adottate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo di partenariato ACP-CE. Nelle lettere del 23 gennaio 2002 e del 24 gennaio 2003, l'Unione ha riveduto la propria decisione del 29 gennaio 2001 al fine di consentire, in funzione del raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda il processo elettorale, il graduale ripristino degli strumenti di cooperazione che hanno risentito delle misure.

Attualmente, dopo quasi tre anni di crisi politica, l'Unione ritiene che il rispetto dei principi democratici non sia ancora stato ristabilito ad Haiti. Ciononostante, riconosce che numerosi sforzi sono fatti a livello internazionale e locale per contribuire a trovare una soluzione alla crisi, in particolare quelli dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e della Comunità dei Caraibi (CARICOM), e riafferma la propria volontà di sostenere tali sforzi. Nel quadro della risoluzione 822 dell'OAS, il governo di Haiti si è impegnato a dare maggiore priorità al ripristino di un clima di sicurezza e fiducia nel paese, anche mediante la conclusione di inchieste su tutti i crimini con movente politico e il rafforzamento dei programmi di disarmo. L'Unione europea continua ad esortare con forza il governo a tradurre rapidamente l'impegno in azioni concrete e ad avviare tutte le attività previste dalla risoluzione 822 dell'OAS per giungere ad elezioni libere ed eque a livello nazionale e locale. Inoltre, l'Unione europea è fortemente preoccupata dal continuo deterioramento della situazione socioeconomica di Haiti e riafferma la propria intenzione di proseguire la cooperazione a vantaggio diretto del popolo haitiano.

Alla luce di questi elementi, il Consiglio dell'Unione europea ha riveduto la propria decisione del 10 gennaio 2003 e ha deciso di rivedere le misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo, nel modo seguente:

a) proseguirà la deviazione dei fondi rimanenti nell'ambito dell'8o Fondo europeo di sviluppo (FES) verso programmi di cui beneficia direttamente la popolazione haitiana, al fine di rafforzare la società civile e il settore privato, e di sostenere la democratizzazione, il potenziamento dello Stato di diritto e il processo elettorale;

b) le decisioni sulla notifica del 9o FES, sulla programmazione e sulla firma del Programma indicativo nazionale saranno prese sulla base della messa in atto della risoluzione 822 dell'OAS e in particolare delle clausole relative alle elezioni politiche e locali, fra cui la formazione del Consiglio elettorale provvisorio (CEP - Conseil Electoral Provisoire), la formazione da parte del CEP della Commissione delle garanzie elettorali e lo svolgimento di elezioni nazionali.

In seguito all'invito dell'OAS contenuto nella risoluzione 822 a normalizzare la cooperazione e all'incontro dei donatori di Washington del dicembre 2003, l'Unione europea sarà rappresentata e parteciperà alla revisione della situazione ad Haiti. In questo contesto globale si ritiene che i programmi regionali del Programma indicativo regionale per i Caraibi i cui benefici sono condivisi da altri paesi non risentano delle misure summenzionate, ad eccezione dei progetti che richiedono notevoli investimenti, a meno che non si possa dimostrare che questi ultimi abbiano un notevole beneficio diretto per il popolo haitiano. La cooperazione commerciale e le preferenze in ambito commerciale non risentono delle misure.

L'Unione seguirà attentamente l'evolversi del processo di democratizzazione e soprattutto la messa in atto delle attività per giungere a elezioni nazionali e locali. L'Unione è disposta a riesaminare la propria decisione in caso di sviluppi incoraggianti e ribadisce la propria disponibilità ad intensificare il dialogo politico.

Voglia accettare i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio

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