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Document 32003D0742

2003/742/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dalla Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3579]

GU L 268 del 18.10.2003, p. 73–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/742/oj

32003D0742

2003/742/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dalla Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3579]

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0073 - 0076


Decisione della Commissione

del 13 ottobre 2003

che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dalla Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 3579]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 98/371/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2003/533/CE(4), stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi europei.

(2) La Slovacchia ha denunciato un caso di peste suina classica tra i cinghiali del distretto di Trnava, situato al di fuori delle zone infette per i cinghiali e sottoposte a restrizioni.

(3) La Slovacchia ha adottato misure per combattere la peste suina classica nei cinghiali e in particolare ha vietato le importazioni nella Comunità di carni suine originarie di tale zona.

(4) Il distretto di Trnava va quindi escluso dalle zone a partire dalle quali è autorizzata l'importazione di carni suine nella Comunità, come stabilito nell'allegato I della decisione 98/371/CE.

(5) La decisione 98/371/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II alla decisione 98/371/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

(3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

(4) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 33.

ALLEGATO I

"ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione di carni fresche

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore."

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