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Document 32003D0363

2003/363/CE: Decisione della Commissione, del 14 maggio 2003, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1529]

GU L 124 del 20.5.2003, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2005; abrogato da 32005D0066

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/363/oj

32003D0363

2003/363/CE: Decisione della Commissione, del 14 maggio 2003, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1529]

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0043 - 0044


Decisione della Commissione

del 14 maggio 2003

recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio

[notificata con il numero C(2003) 1529]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nel novembre 2002 è stata confermata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici in Belgio.

(2) Tenuto conto della situazione epidemiologica, il Belgio ha presentato un piano per l'eradicazione della malattia dai suini selvatici nelle zone interessate del proprio territorio.

(3) Il piano presentato è stato esaminato e ritenuto conforme alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE e deve pertanto essere approvato.

(4) Per motivi di trasparenza, è opportuno indicare nella presente decisione le zone geografiche del Belgio nelle quali sarà applicato il piano di eradicazione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano presentato dal Belgio per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nelle zone indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il Belgio mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

ALLEGATO

Il territorio del Belgio compreso tra:

- l'autostrada E40 (A3), dal confine con la Germania fino all'incrocio con la nazionale N68,

- la nazionale N68, in direzione sud, ad Eupen, proseguendo per la Aachenerstraße fino all'incrocio con la Paveestraße,

- la Paveestraße, fino all'incrocio con la Kirchstraße,

- la Kirchstraße, proseguendo per la Bergstraße e la Neustraße fino all'incrocio con la strada di Olengraben,

- la strada di Olengraben, proseguendo per la Haasstraße, fino all'incrocio con la Malmedystraße,

- la Malmedystraße, proseguendo per la nazionale N68 in direzione sud, fino all'incrocio con la nazionale N62,

- la nazionale N62, in direzione sud ed est fino all'incrocio con l'autostrada E42 (A27),

- l'autostrada E42 (A27), fino al confine con la Germania.

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