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Document 32001E0758

2001/758/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 29 ottobre 2001, volta alla lotta contro il traffico illecito di diamanti al fine di contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti

GU L 286 del 30.10.2001, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/758/oj

32001E0758

2001/758/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 29 ottobre 2001, volta alla lotta contro il traffico illecito di diamanti al fine di contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 30/10/2001 pag. 0002 - 0003


Posizione comune del Consiglio

del 29 ottobre 2001

volta alla lotta contro il traffico illecito di diamanti al fine di contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti

(2001/758/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) I diamanti del conflitto alimentano alcuni tra i più sanguinosi conflitti in Africa. Ne consegue che occorre prendere misure atte a contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti.

(2) L'11 e 12 maggio 2000 ha preso avvio, nella città di Kimberley (Sudafrica), l'omonimo processo che riunisce i principali partner esportatori, trasformatori e importatori di diamanti, come pure i rappresentanti dell'industria diamantifera e della società civile, per studiare e mettere in atto misure in grado di eliminare dal mercato i diamanti del conflitto.

(3) Durante le successive fasi del processo di Kimberley, tale obiettivo si è andato concretizzando con l'elaborazione di un sistema internazionale di certificazione dei diamanti grezzi basato su sistemi nazionali di certificazione e su norme minime riconosciute a livello internazionale.

(4) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un sistema internazionale di certificazione nell'ambito di un accordo internazionale vincolante.

(5) Il 1o dicembre 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 55/56/2000 intesa a spezzare il nesso tra il commercio illegale di diamanti grezzi e i conflitti armati per contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti. L'Assemblea generale ha messo la questione del ruolo dei diamanti grezzi nei conflitti all'ordine del giorno della 56a sessione.

(6) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre adottato le risoluzioni 1173(1998), 1295(2000), 1306(2000), 1304(2000), che prevedono misure restrittive contro i movimenti ribelli in Sierra Leone e in Angola e contro il governo della Liberia. A sua volta, il Consiglio ha adottato misure restrittive in applicazione di tali risoluzioni.

(7) Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha adottato un programma per la prevenzione dei conflitti violenti in cui precisa in particolare che la lotta contro i traffici illegali di diamanti è un elemento di prevenzione dei conflitti.

(8) Il 14 maggio 2001 l'Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/374/PESC sulla prevenzione, la gestione e risoluzione dei conflitti in Africa(1), ai sensi della quale l'Unione coopererà in particolare nel promuovere, a livello mondiale, il rispetto degli embargo sullo sfruttamento e il commercio illegali di beni preziosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea e gli Stati membri danno il loro sostegno e contributo agli sforzi della comunità internazionale volti a spezzare il nesso tra i diamanti del conflitto e il finanziamento dei conflitti armati.

Articolo 2

L'Unione europea constata che la Comunità europea avvierà negoziati per istituire un sistema internazionale di certificazione nell'ambito di un accordo internazionale vincolante.

Articolo 3

Al fine di promuovere l'obiettivo di cui all'articolo 1, gli Stati membri:

- inseriranno la questione dei diamanti del conflitto nelle loro relazioni bilaterali o multilaterali,

- si concerteranno, segnatamente nell'ambito delle Nazioni Unite e dei consessi pertinenti, sui mezzi più efficaci per la lotta contro i diamanti del conflitto,

- inviteranno i paesi principalmente interessati a sostenere e a sottoscrivere l'accordo multilaterale elaborato nel contesto del processo di Kimberley.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Michel

(1) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 3.

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