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Document 31996F0698

96/698/GAI: Azione Comune del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga

GU L 322 del 12.12.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/698/oj

31996F0698

96/698/GAI: Azione Comune del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/12/1996 pag. 0003 - 0004


AZIONE COMUNE del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea sulla cooperazione fra amministrazioni doganali ed imprese nella lotta contro il traffico di droga (96/698/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

vista la relazione del gruppo di esperti in materia di droga approvata dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995,

riconoscendo che le strutture ed i servizi di imprese lecite possono essere usati surrettiziamente da trafficanti di droga;

considerando che una cooperazione il più possibile intensa tra i servizi doganali e le imprese è essenziale per combattere il traffico di droga;

considerando che il sostegno al potenziamento della cooperazione tra amministrazioni doganali e imprese nella lotta al traffico di droga è stato espresso dal Gruppo dei Sette (G7) nei vertici di Londra (1991) e di Monaco (1992);

considerando che le risoluzioni 1993/41 del 27 luglio 1993 e 1995/18 del 24 luglio 1995 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite hanno avallato l'uso dei memorandum d'intesa (MI) quale strumento pratico per ottenere risultati tangibili nell'attuazione della legislazione antidroga, senza frenare l'impulso dato all'attività commerciale;

considerando che un piano d'azione per l'elaborazione sistematica di memorandum d'intesa nel settore doganale è stato adottato dal Consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (WCO);

rilevando che il programma di memorandum d'intesa varato dalla WCO ha dato risultati positivi su scala mondiale nel consolidare la cooperazione fra amministrazioni doganali e imprese;

rilevando inoltre che alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno già avviato programmi nazionali di memorandum d'intesa con imprese in relazione alla lotta contro il traffico di droga ed altri reati doganali;

consapevole che l'estensione di tali programmi a tutti gli Stati membri e ad un numero maggiore di imprese può recare ulteriori benefici nell'applicazione della pertinente legislazione,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Allo scopo di consolidare le relazioni di cooperazione già esistenti fra le amministrazioni doganali degli Stati membri e le imprese che operano nell'Unione europea nella lotta contro il traffico di droga, gli Stati membri varano o sviluppano ulteriormente programmi di memorandum d'intesa a livello nazionale secondo gli orientamenti definiti nella presente azione comune e incentivano la partecipazione a detti programmi.

Articolo 2

I memorandum d'intesa tra amministrazioni doganali e imprese possono contenere, pur senza doversi limitare ad esse, disposizioni concernenti:

- lo scambio di nominativi di referenti nel servizio doganale e nell'organismo firmatario;

- ove opportuno, la comunicazione anticipata ai servizi doganali dei dati sul carico e sui passeggeri da parte del firmatario;

- l'accesso del servizio doganale ai sistemi informatici del firmatario;

- la valutazione dei sistemi di sicurezza del firmatario da parte del servizio doganale;

- l'elaborazione e l'attuazione di piani per potenziare tale sicurezza;

- il controllo sui nuovi assunti da parte del firmatario;

- la formazione del personale del firmatario da parte dei servizi doganali.

Articolo 3

Le amministrazioni doganali riesaminano periodicamente il funzionamento dei programmi nazionali di memorandum d'intesa, seguono parimenti l'attuazione di singoli memorandum d'intesa e, di concerto con i firmatari, li adeguano opportunamente per garantire la massima efficacia.

Articolo 4

Un anno dopo la sua entrata in vigore, e successivamente su richiesta della presidenza, gli Stati membri comunicano al Segretariato del Consiglio le misure adottate per attuare le disposizioni della presente azione comune.

Articolo 5

Gli Stati membri possono, a loro discrezione, estendere la portata di memorandum d'intesa conclusi nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1 per includervi, oltre al traffico di droga, altri reati doganali di competenza delle autorità doganali.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Essa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. OWEN

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